DOCENTI NON VACCINATI E UTILIZZAZIONE A SCUOLA: NUOVA NOTA DEL MINISTERO

La FLP SCUOLA FOGGIA per prima ha evidenziato la volontà del Ministero di utilizzare i docenti non vaccinati, che da oggi hanno riassunto servizio, in attività di supporto all’attività didattica con l’obbligo però di effettuare una prestazione lavorativa su 36 ore in quanto ritenuti assimilabili ai “docenti inidonei ed utilizzati in altri compiti”. Atteso che la prima nota dello stesso dicastero non esplicitava tale modalità oraria di servizio, il Ministero, per dissipare dubbi e richiamare la diretta responsabilità del dirigente scolastico sull’osservanza dell’orario di servizio, ha pubblicato una nuova dettagliata nota, che qui si allega- NOTA MINISTERO DEL 31 MARZO 2022– , con cui precisa sia le modalità di utilizzo di detto personale che l’orario di servizio di 36 ore. 

I dirigenti, spiega il Ministero, dovranno provvedere alla “determinazione dell’orario di lavoro”, con la prestazione lavorativa che “dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della 1egge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.)”.

Spetterà sempre ai dirigenti, aggiunge il Ministero, individuare il tipo “attività di supporto alle funzioni scolastiche” da assegnare ai docenti non vaccinati: il Ministero cita “il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto”.

Per quanto ci riguarda, riteniamo “l’unilaterale” decisione ministeriale non supportata da alcuna fonte normativa, discriminante e lesiva della professionalità del docente, e, questo, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla obbligatorietà della vaccinazione

L’utilizzazione in altri compiti del personale docente è normativamente disciplinata dall’ art.15 comma 4 e seguenti del D.L. N.104/2013 convertito in legge 128/2013. Dette norme riguardano i casi in cui i docenti, una volta sottoposti a visita medico collegiale, sono ritenuti, per le loro condizioni fisiche,  non idonei a svolgere la funzione docente ma idonei in altri compiti e, per l’effetto, collocati fuori ruolo.

Orbene, nei casi dei soggetti non vaccinati, non riscontriamo alcun presupposto giuridico per l’assimilazione a detta categoria di personale al personale inidoneo, sia perchè manca l’accertata inidoneità alla funzione sia perchè il docente è nel pieno delle sue capacità psico-fisiche per esercitare l’attività di servizio quale insegnante.

La strada scelta dal Ministero, quindi, fa, come spesso accade, acqua da tutte le parti e, sicuramente, un eventuale proposizione di gravame innanzi al giudice del lavoro vedrebbe il dicastero dell’istruzione soccombente con tutto ciò che ne deriva in termini di danno all’erario.

Occorre, allora, ripensare alla decisione assunta, e, seppur, per motivi di sicurezza, si volesse utilizzare il personale in questione in altre attività, non vi è dubbio che gli stessi devono seguire lo status di docente con tutti i conseguenti obblighi di rispetto dell’orario corrispondente alla funzione.