DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2023 O DESTINATARI DI SUPPLENZA ANNUALE PER L’A.S. 2023/2024: POSSONO CHIEDERE IL PART-TIME?

Il combinato normativo dell’art.25, comma 6, e l’art.39, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009, regola in modo specifico i rapporti di lavoro part time dei docenti.

L’art. 25 del CCNL scuola dispone che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, mentre l’art. 39 specifica che l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

A quanto sopra detto, aggiungiamo che l’allegato A alla nota n. 138 del 13 Luglio 2023 dal titolo “Indicazioni operative immissioni in ruolo docenti”, al punto A.12 prevede che “È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nel rispetto dei contingenti di cui all’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997.

Tale previsione normativa, vale anche per il conferimento delle supplenze annuali disposto in favore dei  docenti assunti con procedura straordinaria finalizzata al ruolo ovvero assunti dal GPS 1 FASCIA (a prescindere dalle modalità con cui è stata effettuata la nomina)

La richiesta di part-time va presentata al Dirigente Scolastico della scuola  e indirizzata anche all’Ufficio Scolastico chiedendo alla scuola di assegnazione di trasmetterla al predetto ufficio.