DICHIRAZIONE DEI REDITTI 2023 E SPESE DETRAIBILI PER L’ISTRUZIONE

Si ricorda che ai fini della dichiarazione dei redditi sono detraibili le spese sostenute per l’istruzione. 

La normativa attuale permette, ma solo con il rispetto di precise condizioni, la possibilità di detrarre dall’imposta complessiva alcune tipologie di spese legate alle attività scolastiche dei figli.

Le spese sostenute per le spese scolastiche e di istruzione dei figli consentono di ottenere, a determinate condizioni, un beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Le spese scolastiche e di istruzione nel modello 730 prevedono l’utilizzo di due distinti codici. In particolare:

  • Codice 12 per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
  • Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

La detrazione spetta per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

 

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
  • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
  • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Le spese scolastiche e di istruzione sono soggette a rimodulazione dell’ammontare in relazione all’aumentare del reddito del soggetto che ha sostenuto la spesa (co. 629 Legge n. 160/19). Inoltre, è necessario tenere in considerazione l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che devono avvenire con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili. 

È prevista, quindi, la detrazione fiscale del 19% per le spese scolastiche sostenute per la frequenza delle seguenti tipologie di istituto sia per istituti statali pubblici, che per istituti paritari privati. Si tratta di:

  • Scuole dell’infanzia 
  • Scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori). 
  • Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore). 

Ci sono due tipologie di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:
 

TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA DETRAIBILITA’
Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento) Queste spese sono ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento) Sono ammesse in detrazione senza limite di importo