CONCORSO PER TITOLI ATA 24 MESI PER INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE

In relazione a quesiti pervenuti, si fa presente che i servizi valutabili ai fini dell’inclusione e per la valutazione nella graduatoria permanente del concorso per titoli – cosiddetto concorso 24 mesi- del personale ata, risultano essere:

SERVIZI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI 24 MESI DI SERVIZIO 

Ai fini della ammissione al concorso occorre essere in possesso di una anzianità di servizio di almeno 2 anni  (24 mesi oppure 23 mesi e 16 giorni), anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. In sostanza, occorre per esempio aver prestato 24 mesi da collaboratore scolastico oppure 10 mesi da collaboratore scolastico e 12 mesi da assistente amm.vi .In tale computo rientrano ,comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell’art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL), quali i permessi per lutti. Il servizio riconosciuto ai fini della computabilità dei 24 mesi è esclusivamente quello prestato presso scuole ed istituzioni scolastiche statali, fatta eccezione per i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l’anzianità di servizio (congedi parentali se presi dopo i 6 anni del bambino, sciopero)

Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all’impedimento dell’assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D. lgs 297/94.

Il calcolo del servizio, ai fini del raggiungimento dei 24 mesi, si calcola considerando che le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Pertanto:

I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando : 

  • come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
  • in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
  • come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.

I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

SERVIZI VALUTABILI NELLA GRADUATORIA

Una volta raggiunti i 24 mesi di servizio, per cui ha titolo ha produrre domanda,(Si premette che sono valutabili i servizi effettivamente resi, unitamente ai periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L (es: assenze per malattia, astensione obbligatoria, congedo straordinario per dottorato, congedo biennale straordinario). in quanto retribuiti. 

I servizi utili e valutabili risultano essere: 

Ai fini del computo si considera unicamente il servizio prestato nelle scuole statali.  La Circolare Ministerle n. 26352 del 5 Aprile 2023 sottolineea invece la necessità di tenere conto dei Parere del Consiglio di Stato n. 1184 del 2020 secondo cui il servizio prestato nelle scuole della Regione Valle D’Aosta o nelle province autonome di Trento e Bolzano, deve essere valutato.  “Ancora in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

Si valuta il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M. 23.7.1999, n. 184 – art.6 – comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000 (All. H).

Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

Il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D. lgs 297/94 fino all’anno accademico 2002/03.

A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni” (quindi non valido ai fini del computo dei 24 mesi).