CONGEDO PARENTALE LE NOVITA’ DAL 2023

Si ricorda che il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, a condizione che abbiano un rapporto di lavoro in corso.

L’indennità, invece, non spetta a:
• genitori disoccupati o sospesi;
• genitori lavoratori domestici;
• genitori lavoratori a domicilio.

Nello specifico si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a:

  • madri lavoratrici dipendenti
  • padri lavoratori dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                          Tuttavia questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata all’80 per cento:
    • in alternativa tra loro
    • e nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle
    lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al
    31 dicembre 2022.

Restano inoltre in vigore tutte le altre novità in materia di congedo parentale introdotte dal decreto conciliazione vita- lavoro (Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105.)

Con questo testo il diritto all’indennità risulta esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, e con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.

In presenza di un solo genitore o di un genitore con affidamento esclusivo, la durata massima del congedo per i figli fino a 12 anni di età, passa da 10 a 11 mesi.

Per quanto riguarda i genitori adottivi e affidatari, la legge prevede infatti che siano equiparati ai genitori naturali in materia di congedi per maternità e congedi parentali.
Infine il diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’INPS (prima dello scadere dell’anno) istanze scritte di data certa, dirette a ottenere il pagamento della indennità.

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato (previa registrazione/accesso con credenziali).

Il menu del servizio si articola nelle seguenti voci:
• informazioni – pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori in caso di parto, adozione o affidamento;
• manuali – pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratrice/lavoratore;
• acquisizione domanda – funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda di congedo parentale per le diverse categorie di lavoratrici/lavoratori;
• annullamento domande – funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
• consultazione domande – funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
• Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si ricorda, a tal fine, che la FLP SCUOLA FOGGIA ha in atto una convenzione con il PATRONATO SIAS -SEDE DI FOGGIA presso cui è possibile rivolgersi.