CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO DOCENTI SCUOLE SECONDARIE: BANDI,PROGRAMMI,VALUTAZIONE PROVE E TITOLI.

IL MIUR HA CHIESTO AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IL PARERE SUL BANDO DI CONCORSO ORDINARIO E SUL BANDO CONCORSO STRAORDINARIO RISERVATO AI DOCENTI PRECARI E DI RUOLO

SIAMO IN GRADO DI ANTICIPARE I CONTENUTI DEL BANDO, PROGRAMMI, TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE ORALI, IN ATTESA CHE IL CSPI ESPRIMA IL SUO PARERE:

  1. Il decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi.. I posti a bando sono suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso
  2. La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale.  in caso di esiguo
    numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato dal Miur organizza il concorso anche per le altre regioni
  3. la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

Relativamente al servizio di cui alle precedenti lettere a) e b) è precisato che:

abis) Il servizio è valido solo se:
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

c) per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso;

d) per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.

3) Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-ter del decreto Legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all’articolo 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

4) Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

5) Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero la specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica.

6) La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

7)La prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti, e ha per oggetto il programma:

7a) I candidati ai concorsi per posti di insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
su posto comune o di sostegno, devono essere in possesso dei seguenti requisiti culturali e professionali correlati al settore o ai settori disciplinari previsti da ciascuna classe di concorso:  PROGRAMMA D’ESAME
1. sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti, al fine di realizzare una efficace mediazione metodologico-didattica, impostare e seguire una coerente organizzazione del lavoro, adottare opportuni strumenti di verifica dell’apprendimento e per la valutazione degli alunni nonché di idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
2. conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione;
3. conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa e alla promozione di apprendimenti significativi e in contesti interattivi, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nel plesso scolastico e con l’intera comunità professionale della scuola;
4. capacità di progettazione curriculare della disciplina;
5. conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

6.conoscenze nel campo dei media per la didattica e degli strumenti interattivi per la gestione della classe;
7. conoscenza delle problematiche legate alla continuità didattica e all’orientamento;
8. conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;
9. conoscenza approfondita delle Indicazioni nazionali vigenti per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, anche in relazione al ruolo formativo attribuito ai singoli insegnamenti;
10. governance delle istituzioni scolastiche;
11. conoscenza del sistema nazionale di valutazione..

12. la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente
nella lingua stessa, ad eccezione dei quesiti relativi a capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese.

I QUESITI SONO COSI’ DISTRIBUITI:

a.competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta:
45 quesiti;
b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;
c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.
3. Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:
a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta:
50 quesiti;
b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.
4. La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è costituita da 80
quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così
ripartiti:
a. ambito normativo: 15 quesiti;
b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;
c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;
d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.
6. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati

Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80.

La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale ai fini dell’immissione in ruolo.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure secondo lo schema di cui all’Allegato B del presente decreto, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria regionale finalizzata all’immissione in ruolo, distinta per classe di concorso, grado di istruzione, tipologia di posto, comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale

Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all’anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento

Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge. Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

BOZZA DEL  DM CONCORSO ORDINARIO

Allegato A Programmi concorso ordinario secondaria

Criteri orale posto comune

Criteri orale posto comune Lingua inglese

Criteri orale posto sostegno

Criteri prova pratica

 

Valutazione titoli concorso ordinario secondaria

Abilitazioni corrispondenti concorso ordinario secondaria

BOZZA BANDO CONCORSO straordinario

Programmi procedura straordinaria

Valutazione  titoli procedura straordinaria