QUESITO SOTTOPOSTO ALLA FLP SCUOLA: HO OTTENUTO NOMINA AL 31 AGOSTO DA GPS MA SONO GIA’ IN SERVIZIO DA G.I.

Un docente nostro iscritto ci ha sottoposto un quesito urgente dopo aver letto la risposta fornita da un sito specializzato di problematiche scolastiche e che, a suo avviso, non era stato molto preciso nella risposta (si ricorda che i quesiti, come ha fatto questo iscritto, vanno sottoposti inviando mail a [email protected]ovviamente solo se iscritti)

In particolare, il nostro iscritto è già in servizio presso una istituzione scolastica di primo  grado in quanto beneficiario di supplenza da G.I. al 30 giugno per la classe A012-Discipline letterarie nell’istituzione secondaria di primo e secondo grado

Lo stesso docente risulta destinatario di supplenza annuale sino al 31 agosto da GPS provinciale per la classe di concorso A011-Discipline letterarie e latino in un istituto secondario di secondo grado

Il quesito verte su due aspetti:

1- posso lasciare supplenza al 30 giugno da G.I. per una supplenza da GPS fra l’altro al 31 agosto

2- posso lasciare la supplenza trattandosi di altra classe classe di concorso in altro grado di scuola

I dubbi, come si vede, sono conseguenti alla diversa graduatoria, alla durata maggiore e alla diversa graduatoria 

LA NOSTRA RISPOSTA:

  • Riteniamo che il nostro iscritto non possa lasciare il contratto in essere al 30 giugno per accettare la supplenza al 31 agosto anche se la stessa proviene da GPS e PER DIVERSA GRADUATORIA
Tale divieto sussiste in quanto l’O.M. 27/2026 che regola il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2026/2027 prevede espressamente: 
  • Il Divieto di abbandono di un incarico annuale o fino al 30 giugno già assunto per altro incarico della stessa durata o superiore, anche se proveniente da GPS o per un’altra classe di concorso. 

Laddove il docente, non ritenesse tale assunto fondato su base giuridiche valide subirebbe delle precise conseguenze e, in particolare

  • Lasciare la supplenza in corso dopo aver preso servizio configura l’abbandono del servizio, che comporta pesanti sanzioni, tra cui il depennamento e la perdita della possibilità di ottenere supplenze (al 30 giugno e al 31 agosto) per l’intero biennio di validità delle graduatorie.

  • Ricordiamo, infatti, che si può lasciare una supplenza in corso solo se si tratta di una supplenza breve e temporanea conferita da Graduatoria di Istituto, e non di un contratto già conferito al 30 giugno o al 31 agosto. 

Quindi, il nostro iscritto sarebbe sanzionato con:

    • Perdita della supplenza attuale del 30 giugno da G.I. per la classe di concorso A012 nella scuola secondaria di primo grado
    • Decadenza immediata dalla nuova nomina accettata e con presa di servizio al 31 agosto da GPS
    • Subirà l’immediato depennamento dalle graduatorie per l’intero biennio di validità, perdendo la possibilità di ricevere qualsiasi altra supplenza (sia al 31 agosto/30 giugno che supplenze brevi da G.I.) per tutte le classi di concorso in cui sei inserito cioè A012 per scuola secondaria di primo e secondo grado e A011 Discipline letterarie e latino e, siccome è inserito anche nella A013 – discipline letterarie, latino e greco, verrebbe depennato anche da detta graduatoria