Come è noto, e come abbiamo già riferito nei nostri precedenti notiziari, con la O.M. n.27/2026 è stata prevista una nuova procedura di utilizzazione delle ore sino a 6 presenti nelle scuole secondarie.
- Entro il 15 luglio: Il dirigente scolastico doveva raccogliere la disponibilità volontaria dei docenti di ruolo già in servizio per svolgere ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino a un massimo di 6 ore settimanali).
- Entro il 20 luglio: Le scuole hanno comunicato i dati delle disponibilità raccolte agli Uffici Scolastici Territoriali (UST).
- Entro il 25 agosto: Gli uffici territoriali, in linea generale, dovrebbere aver utilizzato (il condizionale è d’obbligo) gli spezzoni disponibili e restituiscono alle scuole le ore non utilizate
- Dal 26 agosto: Le scuole, tenuto conto delle disponibilità espresse dai docenti di ruolo presenti nella scuola, assegnano, eventuali ore disponibili – 6- e restituite dagli UUSSTT, ai predetti docenti (ovviamente sino a raggiungeree il massimo di 24). Si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di ore sino a 6 perche’ dalla SETTIMA ora la competenza resta in capo all’UST per l’utilizzo ai fini del conferimento di supplenze annuali. Tale assegnazione avviene dal 1^ settembre
- Dal 1° settembre al 31 dicembre, quindi,: La competenza della scuola viene gestita seguendo un ordine di priorità (completamenti orario e docenti interni).
In particolare allora:
A decorrere dal 1° settembre, formalizzate le assegnazioni ai docenti titolari di ruolo che hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere di ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo tutte le disponibilità orarie inferiori a 7 ore residuate dalle fasi di competenza degli Uffici territoriali, ovvero sopravvenute per qualsiasi ragione dopo l’inizio dell’anno scolastico, sono gestite dai dirigenti scolastici secondo il seguente ordine di priorità:
1. attribuzione interna ai docenti in servizio in possesso della specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, secondo il seguente ordine:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
2. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della I e della II fascia di istituto;
3. attribuzione interna ai docenti in servizio sprovvisti dell’abilitazione/specializzazione, ma in possesso del prescritto titolo di studio, secondo il seguente ordine:
a. docenti con contratto a tempo determinato aventi titolo al completamento;
b. docenti con contratto a tempo indeterminato con orario completo;
c. docenti con contratto a tempo determinato con orario completo;
4. attribuzione a docenti con contratto a tempo determinato tramite scorrimento della III fascia di istituto.