PERSONALE IMMESSO IN RUOLO DAL 1.9.2026 : RICHIESTA PART-TIME E SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA

Si stanno per concludere le operazioni di immissione in ruolo per il personale docente per l’a.s. 2026/2027 (manca solo, a far tempo da domani e sino al 19 agosto,  la procedura relativa alla cosiddetta MINI CALL VELOCE)

Molti docenti si sono visti assegnare sedi scolastiche nella provincia di residenza alquanto scomode da raggiungere (se non decidendo di risiedere sul posto) ovvero sedi scolastiche ubicate in altre regioni

La domanda che ci è stata spesso posta è quella relativa alla possibilità di CHIEDERE IL REGIME DI LAVORO IN PART-TIME E GLI EFFETTI SUL PERIODO DI PROVA.

Ciò detto, riteniamo di fornire alcuni utili chiarimenti sulle due problematiche

PART-TIME

Il docente o il personale ata immesso in ruolo con decorrenza 1.9.2026 il giorno dell’assunzione in servizio (quindi MARTEDI’ 1 ^ SETTEMBRE, salvo casi di impedimento debitamente rappresentati e giustificati al dirigente della scuola di assegnazione-non basta la semplice telefonata !) può produrre domanda di PART-TIME.

In ogni caso riteniamo che il docente ricevuta la nomina in ruolo  può, anche prima del 1^ settembre richiedere il part-time presentando in anticipo la domanda alla scuola assegnata.

La possibilità di richiedere il regime di part.time è prevista dall’Allegato A al dm n. 136 del 10 luglio 2026-.

SCARICA: Decreto Ministeriale-136-del-10-luglio-2026-e-relativi allegati

Infatti al punto B11 del predetto allegato A è precisato, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL -art.39- “È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part- time, secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, nel rispetto dei contingenti di cui all articolo 6, comma 1, dell ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997. La sottoscrizione del relativo contratto deve avvenire con il dirigente dell istituzione scolastica assegnata, dopo l assunzione in servizio. ”

Proprio il CCNL prevede, infatti, che “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.”

La durata minima del contratto part time è di due anni scolastici. E’ anche opportuno sottolineare che non occorre giustificare i motivi che determinano la richiesta che, nella maggior parte dei casi, sono riconducibili a :

  • esigenze familiari (come la cura di figli, genitori…)
  • esigenze personali
  • motivi di studio
  • conciliazione esigenze lavorative e familiari
  • motivi di salute
  • altri motivi personali 

Ciò che invece incide sulla richiesta sono le condizioni prevista dalla OM 446/97 ossia che non  sia stata saturata l’aliquota del 25% delL’ORGANICO TOTALE DEL PERSONALE DOCENTE A LIVELLO PROVINCIALE.

In questo caso, quindi, occorre precisare che la condizione necessaria è che non sia stato superato il limite del 25% ,  mentre per quanto attiene alla valutazione del Dirigente Scolastico si evidenzia che lo stesso non può rifiutare la richiesta aprioristicamente e senza un motivo valido e, al limite, può entrare nel merito sulle ore richieste a part-time tenendo conto della organizzazione scolastica. 

La discrezionalità del DS, quindi può essere ricondotta specificatamente a:
  • Esigenze di servizio: Il DS valuta se l’orario ridotto danneggia il normale funzionamento della scuola o la didattica. Ma ciò deve essere evidenziato in maniera chiara, precisa e documentale.
  • Motivazione obbligatoria: Un eventuale rifiuto deve essere sempre motivato in modo chiaro e formale (per esempio, per incompatibilità oraria o gravi problemi organizzativi-debitamente esplicitati
  • Non vi è alcuna attività discrezionale del capo di istituto sulla concessione se esplicitata in maniera generica e senza motivazione

Hanno diritto alla precedenza nella concessione del regime di part-time:

  • i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
  • lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 104 del 1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni;
  • lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave

Per quanto attiene alla richiesta delle ore di part-time  si sottolinea che le stesse devono essere compatibili con l’organizzazione didattica della singola disciplina.

Nello specifico, si fa presente che il regime di part-time prevede di norma una prestazione pari al 50% dell’orario a tempo pieno (la metà delle ore settimanali), ma è possibile richiedere anche una diversa percentuale di riduzione in base alle disposizioni vigenti. 

Orario settimanale a tempo pieno e dimezzato (part-time al 50%)
  • Scuola dell’infanzia: Da 25 ore a 12,5 ore settimanali (o 12 ore a seconda degli arrotondamenti applicati dagli uffici).
  • Scuola primaria: Da 22 ore di insegnamento più 2 di progettazione (24 ore totali) a 11 ore più 1 di progettazione (12 ore totali).
  • Scuola secondaria (I e II grado): Da 18 ore a 9 ore settimanali. 

La durata minima della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell’orario pieno, salvo deroghe o diverse disposizioni specifiche di legge. 

  • Può essere svolto in modalità orizzontale (lavorando tutti i giorni ma con orario ridotto) o verticale (lavorando a tempo pieno ma solo in alcuni giorni della settimana, non meno di tre). 
  • Le attività collegiali e funzionali all’insegnamento vengono riproporzionate in base al nuovo orario di lavoro (cioè le 40+ 40) 

Naturalmente la richiesta dovrà poi essere avallata dall’ufficio Scolastico, quindi sarà effettiva quando scatterà il via libera e il nuovo contratto sarà trasmesso alla Ragioneria di Stato.

VEDIAMO ORA GLI EFFETTI DEL PART-TIME SULLO SVOLGIMENTO DELL’ANNO DI PROVA

Nel caso del part-time verticale, l’impegno richiesto durante l’anno di formazione viene semplicemente “proporzionato” in base all’orario di servizio effettivamente svolto.

Per i docenti con contratto di lavoro part-time i 180 giorni di servizio richiesti obbligatoriamente per il superamento del periodo di prova, di cui almeno 120 di attività didattica, sono ridotti in proporzione all’orario di servizio svolto. Gli interessati, però, devono comunque svolgere tutte le previste attività, alla stessa stregua dei docenti ad orario completo.

Vediamo un criterio di  calcolo della riduzione: 
                  DOCENTE SCUOLA SECONDARIA
– Il calcolo si basa sulle ore di servizio prestate rispetto a quelle ordinarie (18 ore settimanali).
  • Se il part-time è al 50% (es. 9 ore su 18), il docente deve prestare 90 giorni di servizio complessivo e 60 giorni di attività didattica (questi sono effettivi e non si conteggiano le festività)
  • La riduzione si applica a prescindere dal fatto che il contratto part-time sia di tipo orizzontale o verticale
  • Nel computo dei giorni ridotti rientrano comunque le domeniche, i giorni festivi e le vacanze scolastiche ricadenti nel periodo di effettivo servizio.

 

  •          DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 
    Consideriamo un contratto part-time di 15 ore settimanali su 25 
    La percentuale di part-time si ottiene calcolando:
    La percentuale di giorni utili per superare periodo di prova si ottiene calcolando:
                                                      15 diviso 25 = 0,60 
    • Giorni di servizio necessari: 180 × 0,60 = 108 giorni
    • Giorni di attività didattica: 120 × 0,60 = 72 giorniRimane fermo l’obbligo di assolvere tutte le attività connesse alla formazione e le ore previste dalla piattaforma.
             DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
    Consideriamo un contratto part-time di 12 ore settimanali.
    La percentuale di part-time si ottiene calcolando:
                                         12 diviso 24 = 0,50 
      • Giorni di servizio necessari: 180 × 0,50 = 90 giorni
      • Giorni di attività didattica: 120 × 0,50 = 60 giorni

            PERSONALE ATA 
    A differenza dei docenti, il periodo di prova del personale ATA non si calcola in giorni legati all’anno scolastico, ma in mesi di servizio effettivamente prestato. Il CCNL Scuola prevede che il periodo di prova rimanga identico nella durata mensile sia per il tempo pieno che per il part-time. Nel conteggio rientrano i giorni lavorativi, le domeniche e i festivi, mentre vengono escluse le assenze per malattia o congedi.
    La durata varia solo in base all’area professionale:
    • Collaboratori Scolastici e Operatori: 2 mesi (il dipendente part-time conclude la prova dopo 2 mesi solari dalla presa di servizio).
    • Assistenti Amministrativi e Tecnici: 4 mesi (il dipendente part-time conclude la prova dopo 4 mesi solari dalla presa di servizio).
    • Funzionari ed Elevate Qualificazioni (DSGA): 6 mesi