RINNOVO CONTRATTI SCUOLA 2022/2027: A CHI SPETTA LA RIVALUTAZIONE PENSIONE E COME FARE

Negli ultimi mesi sono stati sottoscritti, strano a dirsi, ben 2 contratti di lavoro per il personale della scuola. 

Il primo contratto, relativo al triennio 2022/2024, sottoscritto il 23.12.2025 (sembra sia una costante, ormai, le sorprese a ridosso del Natale e Pasqua!! sarà un caso ?),  ha interessato il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica e, quindi, ha ricompreso tutto il personale in servizio in detto periodo. 

Il secondo contratto, relativo al triennio 2025/2027, è stato sottoscritto il 1^ aprile 2026 (non è stato un pesce d’aprile), e ha interessato e interesserà  il periodo 1.1.2025- 31.12.2027 e riguarderà tutto il personale in servizio in detto periodo.

Fatta questa premessa generale, passiamo ora a vedere come gli effetti giuridici ed economici dei due contratti hanno o avranno riflessi sul trattamento pensionisti e di fine servizio del personale della scuola che è cessato o cesserà dal servizio nel periodo di copertura dei due contratti e cioè dal 1.1.2022 al 31.12.2027

Orbene, il primo contratto prevede che il ricalcolo della pensione spetti al personale cessato dal servizio tra il 2022 e il 2024.  Come da noi già evidenziato nei precedenti comunicati , il CCNL prevede espressamente l’adeguamento dell’assegno pensionistico agli incrementi tabellari per tutto il personale della scuola collocato in pensione nel triennio contrattuale.

Fatta questa necessaria precisazione per quanto attiene al  ricalcolo della pensione, bisogna anche sottolineare, però, come gli stessi due contratti stabiliscono che gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico e sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti, dalle  Tabelle allegate ai due contratti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.

Purtroppo, ci sono però delle precisazioni da fare, gli arretrati pensionistici derivanti dal ricalcolo seguono regole diverse a seconda della data di pensionamento. Gli arretrati spettano a chi è andato in pensione a partire da settembre 2024. Infatti, per il biennio 2022/2023  non si ha diritto ad arretrati perché in quel periodo si è già percepita l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) ossia un’anticipazione sugli aumenti futuri che ha coperto quei due anni. Per chi ha cessato il servizio entro il 31 agosto 2024, l’acconto percepito a dicembre 2023 supera gli arretrati maturati, rendendo di fatto nulla la differenza a favore del pensionato.

Per il Trattamento di Fine Servizio (TFS) le regole sono diverse rispetto alla pensione.

Il ricalcolo del TFS non copre l’intero triennio ma solo il periodo compreso tra il primo giorno del triennio contrattuale e il giorno del pensionamento. In pratica, gli incrementi tabellari entrano nella base di calcolo del TFS solo per i mesi effettivamente lavorati nel triennio 2022-2024.

Chiarito il ricalcolo ai fini pensionistici,  quindi, occorre sottolineare come non si ha analogo trattamento agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c..In tale contesto si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò vuol dire che il pensionato docente che è cessato il 1.9.2022, ai fini della indennità di buonuscita o trattamenti similari, il calcolo sarà effettuato sullo stipendio effettivamente percepito al 31.8.2022 e via di seguito.

Il docente, facendo altro esempio, che è cessato dal servizio il 1.9.2025 subirà il medesimo meccanismo del ricalcolo pensionistico del docente cessato il 1.9.2022, in quanto si  ripropone identico sistema: chi va in pensione nel triennio 2025-2027 prima della firma del contratto ha diritto all’adeguamento dell’assegno previdenziale una volta sottoscritto il CCNL, con le stesse regole sull’ultimo miglio e gli stessi tempi INPS.

L’IVC coprirà il periodo di vacanza contrattuale, esattamente come nel triennio precedente. La novità è che questa tornata si preannuncia più rapida: per il comparto scuola, la firma del CCNL 2025-2027 potrebbe arrivare già ad aprile 2026  che potrebbe ridurre  significativamente la finestra temporale tra pensionamento e ricalcolo. 

In ogni caso, è bene sempre precisare che ai fini della indennità di buonuscita, si avrà il calcolo solo sugli incrementi contrattuale percepiti avuto riguardo all’intero contratto 2022/2024 e solo per la “prima tranche” di aumenti relativa al CCNL 2025/2027.

La procedura di riliquidazione avviene attraverso il cosiddetto “ultimo miglio”: l’amministrazione scolastica aggiorna l’inquadramento economico del dipendente cessato e trasmette i dati retributivi corretti all’INPS. Sulla base di tali informazioni viene ricalcolato l’importo della pensione e delle prestazioni di fine servizio.

Purtroppo, però, il ricalcolo è subordinato comunque all’emissione da parte delle scuole del provvedimento di nuovo inquadramento economico del dipendente cessato — adeguando lo stipendio tabellare alla data di decorrenza del rinnovo — e trasmettere all’INPS i dati retributivi corretti.  Solo dopo questa comunicazione l’INPS ricalcola l’importo della pensione e liquida i nuovi importi con gli eventuali arretrati.

Dall’esame dei predetti provvedimenti avremo i dati necessari per una complessiva valutazione della situazione economica e degli effetti sul trattamento pensionistico

Il pensionato non deve presentare alcuna domanda: si tratta di un diritto riconosciuto automaticamente.

In ogni caso, abbiamo sottoposto la questione al nostro ufficio legale in ordine a quanto previsto dai due contratti e alle modalità di ricalcolo della pensione rispetto alle varie decorrenze stabilite nei predetti contratti di lavoro.

CCNL_CIR_2022-2024

CCNL_CIR_2025_2027-