DEROGHE AL VINCOLO PER LA MOBILITA’: SPERANZE PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2026/2027

Come è noto il personale DOCENTE che si trovava nelle seguenti situazioni: 

  • ha ottenuto il movimento su  scuola (con preferenza analitica), in qualsiasi  fase dei movimenti, con il termine “sede” si deve far riferimento all’istituzione scolastica.
  • immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24

non ha potuto produrre domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027 a meno che non fosse rientrato nelle seguenti deroghe:

  • genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età)
  • che si trovava nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 o che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118

In sostanza, quindi, rispetto all’a.s. 2025/2026, a seguito rilievo al testo del CCNI 2025 da parte della Corte dei Conti, sono state eliminate le deroghe relative ai docenti che si trovano nella situazione di : 

  • figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
  • genitori di figlio minori di anni 16 che compie tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità 

In conseguenza di queste modifiche, molti docenti che sono in servizio specialmente in scuole di regioni del CENTRO- NORD, sono preoccupati per gli effetti che l’eliminazione di tali deroghe comporterà anche per la domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2026/2027, atteso che, a seguito proprio della modifica, non hanno nemmeno potuto produrre domanda di trasferimento

In questo divieto, ovviamente, sono rientrati o potrebbero rientrare per le domande di assegnazione provvisoria, anche i tanti docenti immessi in ruolo su POSTO DI SOSTEGNO a seguito di inclusione nelle graduatorie provinciali per posti di sostegno e docenti che sono stati immessi in ruolo per effetto della cosiddetta procedura della “MINI CALL VELOCE”. 

Si tratta, in via generale, di tanti docenti ex – precari che, pur di stabilizzarsi, hanno fatto domanda di inclusione per il biennio 2024/20026 in graduatorie per posti di sostegno di  regioni del CENTRO-NORD oppure hanno partecipato alla MINI CALL VELOCE.

Questa l’attuale situazione e, il rischio, effettivamente sussiste, si deve solo sperare che la V Commissione della Camera dei Deputati in sede di esame per la conversione in legge del D.L. PNRR 2026, approvi gli emendamenti tesi ad eliminare il divieto alla deroga ai vincoli per ricongiungimento ai genitori in assegnazione provvisoria over 65 . L’emendamento all’esaame dell Commissione prevede, infatti, che:  “al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferma restando, in ogni caso, la possibilità per il docente di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale e interprovinciale, per il ricongiungimento con un genitore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29”

Allo stato non sembra che ci siano possibilità, viceversa, che sia ripristinata la deroga per il figlio di età fino a 16 anni restando solo quella sino a 14 anni.