PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI DOCENTI ED ATA A TEMPO DETERMINATO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: COSA DICE L’ARAN E QUAL’E’ LA PORTATA GIURIDICA DEL PARERE

Ci pervengono segnalazioni da parte del personale della scuola (docenti ed ata) a tempo determinato con contratto annuale (30 giugno o 31 agosto) circa una presunta ingerenza e discrezionalità che i dirigenti scolastici adottano nella valutazione e concessione dei permessi personali retribuiti di cui all’art. 35, comma 12, del CCNL Istruzione e Ricerca 18.01.2024.

Tale comportamento sarebbe conseguente a un parere dell’Aran N. 34580 del 15 giugno 2025. 

Al riguardo, e prima di un corretto esame di tale orientamento, occorre rilevare la rilevanza giuridica degli orientamenti Aran

Già la denominazione di “orientamento” deve portarci a rilevare che  per loro stessa natura essi assumono la veste proprio di “parere” e non sono di per sè atto a rilevanza giuridica utile a modificare una definitiva clausola contrattuale conseguente a un accordo tra la parte pubblica datoriale e le OO.SS. rappresentative del personale della scuola. 

Proprio la natura di “parere” appare, nella sua portata significativa per i Dirigenti Scolastici, quella  di assicurare un ugual trattamento per il personale in servizio e non come atto autorizzativo di “discrezionalità” e “valutazione intrinseca delle motivazioni addotte” dal personale in servizio. 

Sulla materia, inoltre, non sembra superfluo rilevare che proprio l’Aran nel tempo ha espressi “pareri” non sempre omogenei e corrispondenti sia alla norma contrattuale che all’ultimo parere espresso nel Giugno del 2025.

A quanto detto va ricordato che la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 13 maggio 2024 n.12991  ha stabilito che nell’ambito di un principio di reciproca buona fede, il lavoratore attesta le proprie esigenze e, nei limiti previsti dal CCNL, ovvero, sia specificata la motivazione. Il Dirigente Scolastico valuta “l’opportunità'”, di riconoscere il diritto al permesso, non con riferimento alle esigenze documentate o autocertificate dal dipendente, ma ad altre eventuali ragioni ostative, ovvero quelle che la Corte definisce “opposte esigenze” evidentemente a carattere organizzativo o che pregiudicano il servizio scolastico. Tali esigenza, fra l’altro, non devono essere pretestuase e devono essere oggettivamente verificate e verificabili.

In definitiva proprio l’ordinanza non riconosce al Dirigente Scolastico alcuna attribuzione valutativa delle motivazioni addotte dal dipendente perchè ciò rappresenterebbe anche una illegittima intromissione in accordi “di natura pattizia” espressi con  quanto statuito dal C.C.N.L.. 

Se tale disconoscimento valutativo e discrezionale  in capo al Dirigente Scolastico è stato espresso dalla Corte di Cassazione non si vede come un “semplice parere” dell’Aran possa essere preso a pretesto dal dirigente scolastico per un uso discrezionale nella valutazione dei motivi addotti dal dipendente per richiedere i tre giorni di permesso retribuito 

La norma contenuta nel contratto nel stabilire che  “il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione” , già, fra l’altro, presente sin dal C.C.N.L. del 2006/2009 e che nessun contratto nazionale ha successivamente modificato, anzi, proprio con l’ultimo contratto è stato esteso il diritto anche al personale a tempo determinato, lascia inalterato il pieno diritto anche per tale categoria di personale di usufruire di tali permessi mediante la produzione di domanda corredata da dichiarazione di responsabilità (non necessariamente documentata in altro modo) in ordine alle motivazioni che sono poste a base della richiesta stessa 

Emerge, allora, che tale parere (n,. 34580 del 15.6.2025) dell’ARAN  chiarisce solo cosa si debba intendere per “documentazione anche tramite autocertificazione” e i soli obblighi posti a carico del dipendente circa le modalità di presentazione della domanda, senza con questo essere i motivi addotti sottoposti ad una presunta valutazione da parte del dirigente scolastico  

Non può neanche sfuggire il fatto che proprio l’ARAN, nel parere, del quale si è già sopra delineata la natura e valenza giuridica,  evidenzia che il contratto non fornisce un elenco di motivazioni specifiche nè esistono “causali codificate”.

La formula “motivi personali o familiari” , ribadisce l’Aran, è volutamente ampia e generica, proprio per:

  • rispettare la sfera privata del dipendente;

  • consentire l’utilizzo del permesso in situazioni eterogenee;

  • evitare che la disciplina contrattuale diventi eccessivamente rigida.

L’Aran, inoltre, precisa il tipo di documentazione che deve essere eventualmente presentata ed afferma che: 

  • è condizione necessaria per la fruizione del permesso che il dipendente documenti la richiesta, eventualmente anche mediante autocertificazione nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 445/2000
  • non esiste una norma che individui requisiti formali o contenutistici specifici;

  • pertanto, è ammessa una grande varietà di documenti, purché coerenti con il motivo dichiarato;

  • l’autocertificazione può essere usata tutte le volte in cui la legge (D.P.R. 445/2000) lo consente.

Il Dirigente, dal suo canto, non può entrare nel merito intrinseco della valutazione dei motivi addotti ma solo esprimersi sulla adeguatezza o meno della documentazione presentata o dichiarata, limitando la sua attività diringenziale alla semplice valutazione  se la stessa dichiarazione o documentazione sia adeguata a dimostrare la sussistenza del motivo personale e familiare che consente la fruizione del permesso in parola e non sul contenuto della stessa motivazione

Comportamenti difformi o elusivi del diritto contrattualmente previsto circa la fruizione dei permessi retribuiti per motivi personali a favore del personale a tempo determinato della scuola rappresenta un vulnus di tale diritto e valutabile sul piano di lesione dei predetto diritto contrattualmente previsto e tutelato proprio dal CCNL con le conseguenti responsabilità dirigenziali