Scadono il 30 giugno le iscrizioni ai Percorsi abilitanti da 30 cfu dell’Università eCampus e LINK CAMPUS
Coloro i quali intendono iscriversi o hanno già perfezionato l’iscrizione ai predetti corsi ci sottopongono quesiti circa la valutazione dei predetti percorsi nelle graduatorie GPS, compresa la graduatoria per il sostegno.
Per rispondere a dette domande dobbiamo necessariamente partire dal VOTO DI ABILITAZIONE
La commissione assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un;
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella prova scritta
- punteggio pari ad almeno 7/10 nella lezione simulata.
Una volta conseguito il titolo di abilitazione è possibile iscriversi nella GRADUATORIA DI PRIMA FASCIA DELLE GPS PER LA CLASSE DI CONCORSO PER LA QUALE SI E’ CONSEGUITA L’ABILITAZIONE, CON L’OVVIA CONSEGUENZA DELLA CANCELLAZIONE DALLA SECONDA FASCIA PER LA RISPETTIVA CLASSE DI CONCORSO
In questo caso, il titolo di accesso alla prima fascia diventa l’abilitazione e non più il titolo di laurea per cui il punteggio attribuito dipende anche dal voto di abilitazione.
Per i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 (corsi abilitanti da 60 o 30 cfu) , vengono attribuiti di “base” 24 punti ( con la precisazione che il punteggio non viene attribuito per le classi di concorso ITP della tabella “B”) a cui si aggiungono ulteriori 12 punti in funzione del voto.
Voto 10/10 —-> 100/100 —> 12 punti + 24 punti = 36 punti
Voto 9,5/10 —> 95/100 —> 11 punti + 24 punti = 35 punti
Voto 9/10 —-> 90/100 —> 9 punti + 24 punti = 33 punti
Voto 8,5/10 –> 85/100 —> 8 punti + 24 punti = 32 punti
Voto 8/10 —> 80/100 —-> 7 punti + 24 punti = 31 punti
Voto 7,5/10 —> 75/100 —> 6 punti + 24 punti = 30 punti
Voto 7/10 —> 70/100 —> 5 punti + 24 punti = 29 punti
Le tabelle titoli delle GPS non prevedono in tal senso nessuna differenza fra i vari percorsi DI 30 O 60 CFU-
Tenuto conto che vi è un punteggio fisso di 24 punti, avremo quindi una attribuzione totale che andrà da un minimo di 29 punti a un massimo di 36 punti.
Per le classi di concorso ITP, dove non è previsto il bonus di 24 punti, il punteggio attribuibile varia da 5 a 12 punti.
VEDIAMO ORA, PER I DOCENTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI GPS SOSTEGNO, IL PUNTEGGIO CHE SI CONSEGUE CON L’ABILITAZIONE
Si precisa, infatti, che il conseguimento della abilitazione sulla classe di concorso diventa titolo valutabile anche nella I fascia GPS sostegno.
DOBBIAMO, PERO’, EVIDENZIARE CHE NELLA GRADUATORIA GPS SOSTEGNO VIENE VALUTATO L’ABILITAZIONE PER LO SPECIFICO GRADO (ED UNA SOLA), PER CUI, OVE IL DOCENTE CONSEGUA, PER ESEMPIO, DUE ABILITAZIONI UNA PER CLASSE DI CONCORSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO E UNA PER SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO, SI VEDRA’ VALUTATA L’ABILITAZIONE SULLA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA MEDIA SE IL TITOLO DI SOSTEGNO SI RIFERSICE A TALE SPECIFICO GRADO DI SCUOLA.
. Pertanto una seconda abilitazione nello stesso grado, non è in ogni caso valutabile.
Esempio: per chi è inserito nelle GPS I fascia ADSS, si può valutare solo l’abilitazione su A-12. Non è invece valutabile l’abilitazione su A-22 (in quanto di grado diverso). Inoltre, non sarebbe valutabile nemmeno una “seconda” abilitazione su A-11 in quanto si valuta una sola abilitazione.
Il punteggio attribuito nelle GPS I fascia sostegno è il medesimo che viene attribuito nelle GPS I fascia su materia.
In particolare vengono attribuiti:
- 24 Punti fissi (questi punti non si applicano nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita in una classe di concorso ITP).
- Un massimo di 12 punti in funzione del voto di abilitazione (per tutti compresi, gli abilitati in classi di concorso ITP).
Considerando i voti dei percorsi abilitanti avremo quindi:
Voto 10/10 —-> 100/100 —> 12 punti + 24 punti = 36 punti
Voto 9,5/10 —> 95/100 —> 11 punti + 24 punti = 35 punti
Voto 9/10 —-> 90/100 —> 9 punti + 24 punti = 33 punti
Voto 8,5/10 –> 85/100 —> 8 punti + 24 punti = 32 punti
Voto 8/10 —> 80/100 —-> 7 punti + 24 punti = 31 punti
Voto 7,5/10 —> 75/100 —> 6 punti + 24 punti = 30 punti
Voto 7/10 —> 70/100 —> 5 punti + 24 punti = 29 punti
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE:
- Per le classi di concorso ITP, dove non è previsto il bonus di 24 punti, il punteggio attribuibile sarà da 5 a 12 punti.
- Nelle GPS, il possesso di un’altra abilitazione su altra classe di concorso non è in ogni caso valutabile in I fascia. Infatti, nella I fascia GPS si valutano esclusivamente le abilitazione nella medesima classe di concorso.
- L’abilitazione su altra classe di concorso, è invece titolo valutabile per le classi di concorso in cui il candidato è inserito in seconda fascia (3 punti per ciascuna abilitazione).
VEDIAMO ORA QUALE VALUTAZIONE SPETTA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
L’abilitazione conseguita tramite i percorsi abilitanti da 30/60 CFU viene valutata nei concorsi, esclusivamente se il candidato utilizza l’abilitazione come titolo di accesso al concorso.
In particolare vengono attribuiti, fino a 12,5 punti in funzione del voto del titolo di accesso dichiarato. Se il candidato accede al concorso attraverso l’abilitazione, tale punteggio viene dunque attribuito in funzione del voto di abilitazione, come da seguente tabella.
A tale punteggio, devono poi essere aggiunti, a seconda del tipo di percorso:
- Voce A.1.2 ulteriori 12,5 punti qualora sia stato dichiarato come titolo di accesso un’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso (es: il vecchio TFA 2012\2014 o la vecchia SSIS o anche i nuovi percorsi abilitanti da 30/60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, se si tratta di percorsi “a numero chiuso”). Infatti la FAQ Ufficiale 17 chiarisce che tale punteggio spetta anche nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 “a numero programmato”, quali i corsi abilitanti da 60 CFU e da 30 CFU per “triennalisti” (in quanto soggetti a numero chiuso). La FAQ chiarisce che non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.
- Voce A.1.3 ulteriori 5 punti per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2. Ebbene, come chiarito dalle FAQ Ufficiali 17 e 18, coloro che hanno conseguito l’abilitazione tramite percorsi da 30 CFU art. 13, essendo a numero aperto, sono da considerarsi rientranti in questa tipologia in quanto il percorso svolto non ha le caratteristiche di selettività.
In sostanza, per l’abilitazione conseguita tramite i percorsi abilitanti 30/60 CFU vengono attribuiti fino a 12,5 punti in base al voto di abilitazione (vedi tabella sopra) + 12,5 punti oppure 5 punti, a seconda se si tratta di abilitazione con accesso selettivo o meno.
Discorso a parte deve essere fatto per le classi di concorso ITP, per le quali sono attribuiti, oltre ai 12,5 punti in funzione del voto, 5 punti indipendentemente dal tipo di percorso svolto (30/60 CFU), ai sensi della voce A.3.2 della tabella titoli. Se invece il candidato accede con il diploma, può dichiarare l’abilitazione ulteriore ai sensi della voce B.1.1 (6,25 punti).
PERSONALE DI RUOLO E VALUTAZIONE PER DOMANDE DI TRASFERIMENTO
L’abilitazione non costituisce titolo valutabile né nelle graduatorie interne d’istituto né nella mobilità (trasferimenti e passaggi di cattedra\ruolo). Infatti, le tabelle di valutazione dei titoli non ne contemplano la valutazione poiché si tratta del requisito indispensabile per poter richiedere la mobilità verso quella specifica classe di concorso.
In altri termini, l’abilitazione consente al docente di “richiedere” il trasferimento/passaggio di cattedra/ruolo verso quella specifica classe di concorso\ruolo ma non costituisce in alcun modo titolo valutabile.