La trattativa per il rinnovo del CCNI relativo alla mobilità annuale del personale della scuola per l’a.s.2025/2026 sta per concludersi, per cui, al fine di non alimentare dubbi e speranze (da parte di quei docenti che non hanno potuto produrre domanda di mobilità e sperano di poter produrre domanda di assegnazione provvisoria) riteniamo, al momento, di soprassedere per quanto attiene all’illustrazione della bozza di contratto aspettando che lo stesso venga sottoscritto.
Nelle more possiamo dare quasi per certo le date di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione:
PERSONALE DOCENTE DALL’11 LUGLIO AL 24 LUGLIO 2025
PERSONALE ATA DALL’ 8 LUGLIO AL 19 LUGLIO
Come è noto, poi, il personale docente, può produrre anche domanda di utilizzazione. In particolare, ci riferiamo a quei docenti che, in possesso del titolo di sostegno, ma titolare su posto curriculare, chiedono di essere utilizzati su posto di sostegno ovvero i docenti che, perdenti posto, sono stati trasferiti in altra sede e chiedono di essere utilizzati, in presenza di disponibilità, nella ex sede scolastica di titolarità
Il punteggio per le operazioni di utilizzazione viene così determinato:
- Viene valutato il servizio reso nel corrente anno scolastico (nei trasferimenti non è stato valutato)
- Occorre prendere a riferimento l’allegato 2 tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo relativo al CCNI mobilità 2025/2028 che verrà sottoscritto e che non prevede novità rispetto al corrente anno scolastico.
- La tabella di valutazione dei titoli è quella per i movimenti d’ufficio e non quella dei movimenti a domanda.
- Il servizio pre ruolo è calcolato con la nuova tabella di valutazioni titoli per i movimenti d’ufficio, ovvero per le utilizzazioni del 2025/2026, si calcolano 4 punti per per ogni anno scolastico prestato nel medesimo grado del ruolo di appartenenza, mentre vengono attribuiti solo 3 punti per ogni anno scolastico prestato in altro grado di istruzione diverso da quello di appartenenza e seguendo quanto previsto dalla nota 4 alla tabella valutazione dei titoli. Tale nota prevede che nella mobilità d’ufficio e quindi nel calcolo del punteggio delle utilizzazioni in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
- Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
- Il servizio di ruolo prestato nell’attuale ordine e grado di scuola verrà calcolato con 6 punti per ogni anno di servizio.
- In caso di continuità del servizio, senza avere mai avuto soluzione di continuità, spettano 4 punti per ogni anno fino al compimento del triennio, 5 punti per il quarto e quinto anno, per avere poi 6 punti ogni anno per gli anni successivi al quinquennio.
- Per il punteggio di continuità nelle utilizzazioni, rispetto ai trasferimenti, è bene specificare che non bisogna avere un minimo di tre anni di servizio nella stessa scuola per fare scattare il punteggio, ma è sufficiente già avere almeno un anno di servizio di titolarità per avere i 4 punti. Se un docente ha due anni di continuità, compreso l’anno in corso, avrà riconosciuti 8 punti.
- E’ bene precisare che i docenti titolari su posto comune, che chiedono utlizzazione su sostegno in quanto in possesso del titolo di specializzazione, non hanno diritto al raddoppio del punteggio per gli anni di servizio prestati sul sostegno.
- Il docente titolare su sostegno, perdente posto per il 2025/2026 o che si trova a chiedere ogni anno, all’interno dell’ottennio calcolato dall’anno che ha perso il posto, il rientro nella scuola di precedente titolarità, ha diritto a chiedere utilizzazione e può raddoppiare il punteggio degli anni svolti su sostegno sia in ruolo che pre ruolo o diverso ruolo.
Si precisa che la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo titolare di cattedra o posto nella scuola, è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale svolge servizio. Nel caso l’istituto di titolarità non coincida con l’Istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
Per facilitare il compito delle segreterie e avere conoscenza da parte degli interessati, si fa presente che occorre far riferimento al punteggio della graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’anno scolastico 2025/2026, cui vanno aggiunti i 6 punti del servizio dell’anno in corso e l’eventuale punteggio di continuità del servizio maturato proprio nel 2024/2025. Ovviamente si possono anche aggiungere i punti dei titoli acquisiti entro e non oltre la data di scadenza della presentazione dell’istanza di utilizzazione.
I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio e quelli che stanno richiedendo il rientro nella scuola di precedente titolarità entro il decennio dall’anno successivo all’individuazione di soprannumerarietà, possono chiedere utilizzazione con precedenza nella scuola di precedente titolarità e nel comune di precedente titolarità (nel caso siano stati traferiti in scuola di altro comune. Pertanto per l’anno scolastico 2025/2026 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/17 e successivi, fino ad arrivare a coloro che hanno perso il posto a partire dal 2025/2026.