VALUTAZIONE SERVIZIO PRESTATO SENZA IL PRESCRITTO TITOLO DI STUDIO: IL CASO DEI NON LAUREATI E DEI DOCENTI SENZA TITOLO DI SOSTEGNO

Ci giungono richieste di chiarimento in ordine alla valutazione del servizio reso da docenti senza che gli stessi, al momento della prestazione del servizio, fossero in possesso del relativo titolo di accesso alla classe di concorso (posto comune scuola infanzia e primaria) ovvero del titolo di sostegno per il servizio reso su tale tipologia di posto.

Per fornire un’utile informazione  in merito, dobbiamo far presente che:

  1. Si può aver prestato servizio da docente senza essere in possesso della relativa laurea o diploma
  2. Si può aver prestato servizio da docente senza essere in possesso di tutti i CFU previsti dal D.L.vo 19/2016
  3. Si può aver prestato servizio da docente su posto di sostegno senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione

Per quanto attiene ai punti 1 e 2 è intervenuta a chiarimento la FAQ n,9 ministeriale, relativamente al concorso straordinario ter.

In sostanza, il Ministero ha chiarito che: il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio è valutabile ai fini del requisito di accesso purché il candidato sia in possesso del titolo di studio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 

Quindi, per esempio, il docente laureando in Matematica che ha prestato servizio quale supplente con MAD e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario ter, ha conseguito, nel frattempo, tale titolo di laurea, si vedrà valutato il relativo servizio.  

Identica situazione si ha, per esempio, per il docente laureato in Giurisprudenza che ha prestato servizio per la classe di concorso A046  pur non essendo in possesso di tutti gli esami integrativi previsti dal D.L.vo 19/2016.

Se al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il docente ha nel frattempo  “saldato i debiti formativi” potrà vedersi riconosciuto il servizio reso.

Il caso n3, viceversa, non si presta a tali considerazioni.

In sostanza, il docente che ha prestato servizio, in quanto, per esempio, reclutato dalle graduatorie incrociate  su posto di sostegno (non essendo in possesso della specializzazione) ovvero assunto da MAD con il semplice possesso della laurea (ovvero del diploma), avrà sempre riconosciuto il servizio reso sul sostegno, sia in termini di punteggio sia ai fini dell’accesso e della riserva di posti ai fini del computo dei tre anni (relativamente alla procedura concorsuale del concorso straordinario ter)