Continuano a sottoporci in visione e ci riferiscono di circolari dei dirigenti scolastici (se non addirittura ordini di servizio….) con cui i dirigenti scolastici (poco informati? o che non hanno letto la nota ministeriale?) impongono o hanno imposto ai docenti supplenti annuali il godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni indicando, anzi obbligando, i docenti a produrre o aver prodotto domanda nei periodo del Natale,Pasqua, in occasione di chiusura della scuola per ponti etc.
E’ evidente che tale comportamento è del tutto illegittimo !!!!
Tanto si è verificato anche recentemente in occasione della consultazione per il referendum.
Ancora una volta, su tale argomento, dobbiamo sottolineare che se la scuola resta chiusa per ordinanza comunale e per effetto dei provvedimenti prefettizzi, il personale che vi lavora, soprattutto i docenti e il personale Ata assunto a tempo determinato con contratti brevi e saltuari o fino al 30 giugno, non potrà in alcun modo essere messo in ferie d’ufficio o obbligato a chiedere il giorno di ferie durante i giorni di chiusura dei locali scolastici
Il tutto deriva dal fatto che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che il docente con contratto a termine (supplente breve e saltuario o fino al termine delle attività didattiche) non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie «se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
Stante il testo dell’ordinanza, appare evidente, senza necessità di interpretazione, che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).
Proprio per richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici, che in questi anni non hanno invitato i docenti supplenti a usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, tutti i tribunali del lavoro stanno condannando il MIM al pagamento delle ferie non godute al personale supplente.
In conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è visto costretto ad emanare una nota ministeriale del 27 marzo 2025, con cui si “è limitato” ad invitare i dirigenti scolastici, al fine di evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, sfavorevole all’amministrazione, sull’opportunità di fare presentare, al personale a tempo determinato, richiesta scritta di fruizione delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all’uopo avvisando quest’ultimi della perdita, in caso di omissione di tale istanza, che non potranno pretendere il pagamento delle ferie.
Quindi, appare evidente, che il D.S. deve solo limitarsi ad indicare i periodi in cui i docenti supplenti devono produrre domanda di ferie e non “obbligare” a chiedere le ferie nei periodi decisi dagli stessi dirigenti. Legittimamente, allora, il docente può avanzare domanda di ferie nei periodi successivi al termine delle lezioni e sino al termine delle attivitià didattiche e non certamente nei periodi natalizi o pasquali.
Concludiamo, ribadendo, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che le disposizioni di alcune scuole che impongono le ferie per il personale a tempo determinato in giornate di chiusura della scuola per allerta meteo o per disposizione del sindaco per il transito in città del giro ciclistico d’Italia, oppure per chiusura della scuola per elezioni amministrative o referendarie, oltre che le giornate festive come il Natale, Santo Stefano, Capo d’anno, l’Epifania, Pasqua e pasquetta,SONO ATTI VIZIATI DI ILLEGITTIMITA’ CHE POSSONO ESSERE TRANQUILLAMENTE IMPUGNATI E SEGNALATI ALL’USR TERRITORIALMENTE COMPETENTE E AL MIM.
Abbiamo, in proposito, più volte invitato i docenti iscritti a questa organizzazione sindacale a fornirci tali ordini di servizio per un nostro intervento non solo presso il dirigente scolastico ma con segnalazione al direttore generale, cui il dirigente scolastico è gerarchicamente legato, circa gli atti illegittimi posti in essere.