Il Provvedimento in questione introduce delle modifiche ai precedenti:
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che introduceva lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Sintetizziamo alcune delle Novità introdotte dal Provvedimento.
- Il termine “Handicap” è sostituito con il termine “Disabilità“.
MISURE NELL’AMBITO DI INFRAZIONI DISCIPLINARI
- Le infrazioni di tipo disciplinare non possono influire sulla valutazione delle singole discipline, poiché esse costituiranno elemento per l’attribuzione del voto di comportamento.
- Nei periodi di allontanamento per infrazione disciplinare non superiori a quindici giorni, è necessario prevedere soluzioni che favoriscano una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, in maniera tale da preparare il rientro in aula dello studente oggetto di sanzione.
- In caso di allontanamento dalle lezioni per infrazione disciplinare fino a due giorni, il consiglio di classe dovrà assegnare un’attività di approfondimento, adeguatamente motivata, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno giustificato la sanzione, da svolgersi a scuola. Gli Istituti avranno in carico, pertanto, l’individuazione dei docenti incaricati di attivare tali attività.
- In caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe dovrà prevedere, con adeguate motivazioni, delle attività di cittadinanza attiva e solidale, in misura proporzionale all’orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Tali attività dovranno essere inserite nel PTOF e dovranno aver luogo aver luogo presso strutture ospitanti, con le quali l’istituzione scolastica stipulerà convenzioni. Nel corso di tali attività, l’obbligo di vigilanza è a cura delle strutture in questione, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Enti, associazioni ed enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere i ragazzi, mediante partecipazione ad apposito avviso pubblico dell’USR di riferimento, che si preoccuperà di verificarne i requisiti e aggiornare annualmente l’elenco delle strutture ospitanti. Le scuole, da parte loro, dovranno individuare le figure referenti. Il mancato o parziale svolgimento di tale attività sarà valutato nell’ambito dell’attribuzione del voto di comportamento. Si segnala che l’introduzione del comma 8ter recita: “Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale dovranno corrispondere ai tre quarti dell’orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell’anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline“. In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza solidale dovranno avvenire a vantaggio della comunità scolastica.
Il Consiglio di classe può decidere, altresì, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo non superiore “ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità“. - Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola “promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica“. L’allontanamento per un periodo superiore a quindici giorni può essere determinato, commisuratamente alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, anche in caso di:
– reati che violano la dignità e il rispetto della persona
– pericolo per l’incolumità delle persone,
– in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico degli studenti. In tale caso, la durata dell’allontanamento.
MISURE NELL’AMBITO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO, ABUSO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI
- Il Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere integrato con l’impegno della scuola e delle famiglie a collaborare per consentire di fare emergere episodi riconducibili al bullismo e al cyberbullismo, oltre a situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, oppure di altre forme di dipendenza.
- Le Scuole dovranno indicare in maniera dettagliata, nei Patti di cui sopra, le attività formative e informative per studenti e famiglie, con particolare riferimento all’uso sicuro e consapevole della rete internet.
IL PROVVEDIMENTO ENTRERA’ IN VIGORE A PARTIRE DAL 10 OTTOBRE 2025.
Il secondo decreto – DPR_135-2025 interviene sulla valutazione degli studenti del II ciclo di istruzione. Viene previsto che le valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti siano espresse in decimi, per ciascuna disciplina. Anche la valutazione del comportamento sarà in decimi.
Nella valutazione del comportamento, il Consiglio di classe attribuirà il voto finale dell’intero anno tenendo conto in modo particolare di eventuali aggressioni al personale scolastico o agli studenti.
Il voto di condotta pari a cinque decimi comporterà la bocciatura dello studente; allo studente che, invece, dovesse riportare una valutazione pari a sei decimi sarà richiesta l’elaborazione di un lavoro critico, la cui mancata consegna può determinare la non ammissione alla classe successiva.
Viene inoltre confermata, per la validità dell’anno scolastico, la frequenza minima pari a 3/4 dell’orario annuale personalizzato; le scuole potranno comunque concedere deroghe in casi straordinari, purché debitamente documentati.