Il MIM e le cosiddette OO.SS. rappresentative (con l’esclusione della UIL al tavolo delle trattative) hanno sottoscritto l’accordo per la definizione del calendario dei nuovi corsi per l’attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA.
Dopo tanta attessa ecco che le parti decidono di partire con i corsi in piena estate (luglio) con percorsi asincroni e test finale in presenza previsto per metà ottobre.
I corsi per le posizioni economiche partiranno a luglio 2025 e si concluderanno entro il mese di settembre. Si tratta di percorsi di formazione asincrona, erogati interamente sulla piattaforma ministeriale Scuola Futura e articolati in 20 ore complessive:
- 5 ore dedicate alla parte teorica generale
- 15 ore di approfondimento specifico, differenziato in base al profilo professionale di appartenenza (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, assistente tecnico)
L’accesso ai corsi non avverrà tramite Istanze Online, bensì attraverso credenziali dedicate che verranno inviate direttamente agli aventi diritto tramite comunicazione ufficiale da parte della piattaforma Scuola Futura. I percorsi saranno attivati progressivamente e, con la pubblicazione dei link, saranno rese disponibili tutte le istruzioni operative.
Per ottenere la posizione economica, i partecipanti dovranno sostenere un test finale in presenza, previsto indicativamente per metà ottobre 2025.
Il test consisterà in 20 quesiti a risposta multipla Sarà accessibile solo a chi avrà frequentato almeno il 70% del corso (pari a 14 ore su 20)
Il superamento del test rappresenta un requisito essenziale per l’attribuzione della posizione economica.
Requisiti
- I corsi sono rivolti al personale ATA che, alla data di presentazione della domanda, possedesse i requisiti previsti, anche nel caso in cui si trovi temporaneamente in un altro profilo o in comando/distacco. Tuttavia, come previsto dall’art. 70 del CCNL 2019–2021, in caso di rientro ad altro profilo o di cessazione dal servizio, la posizione economica viene sospesa o revocata.
Un tema spesso oggetto di interpretazioni è quello del cumulo tra posizione economica e incarichi specifici. La normativa attuale prevede che non è possibile cumulare i due benefici se l’incarico è già incluso nelle funzioni della posizione economica.
Ad esempio:
Un collaboratore scolastico con posizione economica non può ricevere un ulteriore compenso per l’incarico di responsabile del magazzino se tale funzione è già contemplata nella posizione economica riconosciuta.
Un aspetto delicato è la perdita della posizione economica in caso di passaggio a una categoria superiore, ovvero in caso di progressione verticale:
Da collaboratore a operatore: si perde la posizione economica, ma si ha diritto a un assegno ad personam in caso di riduzione dello stipendio, che resta fino a compensazione del differenziale retributivo. Da assistente a funzionario: il problema non si pone, poiché il salto retributivo è significativo (circa 8.000 euro lordi annui).
Il principio è chiaro: la posizione economica è legata al profilo per il quale è stata attribuita e non segue l’interessato in caso di passaggio ad altro profilo o funzione.