PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO : CHIARIMENTO ARAN

Per i permessi per diritto allo studio vi sono stati e ci sono ancora dubbi in ordine alla possibilità di utilizzare tali permessi per frequentare corsi universitari erogati da atenei telematici, spesso organizzati in modalità asincrona, cioè senza lezioni in diretta o in orari fissi.

Tale problematica discende da quanto previsto dall’articolo 37 del CCNL 2024 che: 

  • al comma 1 stabilisce che i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, postuniversitari, di istruzione primaria, secondaria o professionale;
  • al comma 2 specifica che i permessi “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
  • al comma 5 impone l’obbligo per il dipendente di presentare idonea certificazione relativa alla iscrizione, alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti;
  • infine, al comma 6, demanda la definizione dei criteri di fruizione dei permessi alla contrattazione integrativa regionale.

Il tutto si è sempre concentrato sul tema del concetto di “frequenza” del percorso universitario. Anche la  Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sent. n. 10344/2008, confermata dalla n. 17128/2013) ha affermato che: “Per frequenza dei corsi deve intendersi la partecipazione effettiva alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio o di preparazione agli esami.”

Ciò precisato, quindi, fa emergere che  i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per partecipare alle lezioni effettive, qualora queste si svolgano in orari coincidenti con quelli di servizio, ma non per lo studio individuale o altre attività complementari.

Questo principio è stato ribadito anche dalla Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha escluso la possibilità di riconoscere le 150 ore per la semplice preparazione personale o per attività non coincidenti con l’orario di lavoro.

La questione si è riproposta con l’espandersi dei corsi gestiti dalle università telematiche. In particolare il problema riguarda se la frequenza dei corsi in modalità asincrona — ossia registrate e fruibili liberamente in qualsiasi momento — possano rientrare tra le attività che giustificano l’uso delle 150 ore di permesso.

Su tale aspetto la Corte dei Conti della Regione Sicilia (sentenza n. 171/2015) così si è espressa: Il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi per diritto allo studio solo nel caso in cui provi alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa.”

Di conseguenza, non è sufficiente l’iscrizione a un corso telematico o la visione di lezioni registrate in momenti diversi dall’orario di lavoro.

Da ultimo, ecco che è intervenuto l’ ORIENTAMENTO ARAN con l’Orientamento applicativo CIS 126 del 17 febbraio 2025  :

DOMANDA: I permessi retribuiti di cui all’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, le c.d. 150 ore per frequentare corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale possono essere fruiti per la frequenza dei corsi di una università telematica, con lezioni erogate in modalità asincrona?

RISPOSTA: Il CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024, all’art.37, disciplina il diritto allo studio per il personale scolastico, sancendo al comma 6 che i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale. L’art. 37 richiamato, stabilisce, tra l’altro, la quantificazione dei permessi straordinari, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali, la limitazione numerica dei beneficiari pari al 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il comma 2, in particolare, dispone che i permessi in parola “sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, …”. Inoltre, il successivo comma 5 prevede che “il personale che fruisce dei permessi di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.”

Tanto premesso, con riguardo all’utilizzo delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, questa Agenzia non può che confermare l’orientamento giurisprudenziale espresso dal giudice di legittimità, Cass. Civ., sezione lavoro, sent. n. 10344/2008 e ribadito nella successiva sentenza n. 17128/2013 secondo cui per frequenza ai corsi deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l’orario di servizio, con esclusione della mera attività di studio. La Corte afferma che “i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari …”.

A conferma di ciò, si porta a conoscenza la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, nel caso di università telematiche, in relazione alle lezioni erogate in modalità asincrona, non può che condividersi quanto affermato dalla Corte dei Conti Sicilia con la sentenza n. 171/2015 che, sull’argomento, evidenzia come il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi “solo nel caso in cui” provi “alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui” è “tenuto a svolgere la propria attività lavorativa”.

VEDI L’ORIENTAMENTO