PERCORSI ABILITANTI DA 60 CFU: COME VIENE FORMATA LA GRADUATORIA E QUALI TITOLI SONO VALUTABILI?

Dopo la pubblicazione del decreto autorizzativo del MUR la quasi totalità delle Università ha provveduto a pubblicare i bandi per l’ammissione ai corsi di abilitazione.

Come è noto i corsi abilitanti da 60 cfu sono a numero chiuso e, per l’efffetto, in presenza di più domande rispetto ai posti, occorre procedere alla formazione di una graduatoria per determinare gli ammessi ai corsi abilitanti

Si precisa, preliminarmente, che sul totale dei posti autorizzati e contenuti nei bandi delle Università occorre considerare che 

  • il 45% è riservato ai candidati con tre anni di servizio che, in conseguenza, dei predetti 60 cfu frequenteranno solo 30 CFU 
  • il 55% è destinato ai restanti candidati che frequenteranno il percorso da 60 CFU All. 1 (laureati e laureandi non in possesso dei tre anni di servizio).

I criteri di riconoscimento dei titoli valutabili e dei relativi punteggi sono contenuti nei bandi delle Università così come previsti dal D.M.138/26 ALLEGATO B

a) VALUTAZIONE TITOLO DI ACCESSO: 

  • punti 1  per ogni voto superiore a 95/100

  • +2 punti aggiuntivi in caso di lode

Ove la votazione non sia espressa in centesimi il voto va ricondotto a 100, le frazioni di voto sono arrotondate per eccesso se pari o superiori a 0,50.

Prima di applicare il criterio di valutazione, è necessario rapportare il voto di laurea, originariamente espresso in centodecimi, a una scala in centesimi.

La conversione avviene applicando la seguente formula- esempio

109:100=x:110

109 diviso 110 per 100= 99

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

b) Altri  titoli di studo

Oltre al titolo di accesso, vengono valutati altri titoli universitari o accademici.

Punteggio massimo: 5 punti

  • Laurea triennale o diploma accademico di I livello
    → 2 punti per ciascun titolo

  • Laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello
    → 3 punti per ciascun titolo

 

c) Master, dottorati e diplomi di alta formazione;
  • Master universitari e accademici di II livello.  1 punto per ciascun master (massimo 2 punti (non sono invece valutabili Master di I livello).
  • Dottorato di ricerca 3 punti per ciascun dottorato massimo 6 punti
  • Diplomi di specializzazione e perfezionamento (conseguiti presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) 2 punti per ciascun diploma massimo 4 punti

d) Certificazioni linguistiche

Sono valutabili solo certificazioni linguistiche di livello almeno C1, rilasciate da enti certificatori riconosciuti dal MIM.

 

Punteggio

  • Livello C1 → 0,5 punti

  • Livello C2 → 1 punto

  • massimo 2 punti complessivi

Per ciascuna lingua straniera è valutabile un solo titolo.

e) Servizio di insegnamento

Punteggio massimo: 6 punti

 

  • 2 punti per ogni anno di servizio nella classe di concorso specifica

  • 1 punto per ogni anno di servizio in classe di concorso non specifica

Sono riconosciuti:

  • servizi nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie)

  • servizi nei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi IeFP per l’assolvimento del diritto\dovere all’istruzione e formazione).

  • servizi svolti in particolari modalità previste da norme speciali (nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128).

È importante sottolineare che, nei percorsi da 60 CFU, a differenza dei percorsi da 30 CFU di cui all’Allegato 2 riservati ai docenti con tre anni di servizio, i titoli di servizio sono valutabili fino a un massimo di 6 punti, al fine di evitare una penalizzazione eccessiva dei neolaureati.

f) Certificazione del percorso di formazione iniziale (a.a. 2023/2024)

 

È attribuito un punteggio aggiuntivo di 2 punti a chi:

  • ha frequentato il percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato 3 del DPCM 4 agosto 2023

  • non è risultato vincitore della seconda procedura concorsuale PNRR

Precedenza in caso di parità

Se, dopo l’attribuzione dei punteggi, più candidati risultano a pari merito, il decreto stabilisce un criterio chiaro in base al quale prevale il candidato più giovane di età.