ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI VIGILANZA: ACCOMPAGNAMENTO DELL’ALUNNO AI SERVIZI IGIENICI

E CI RISIAMO……..

Ancora una volta siamo costretti ad intervenire in ordine all’organizzazione scolastica e all’imposizione da parte di  taluni dirigenti scolastici, che si scoprono quali fedeli interpreti di norme e costumi letti non si sa in quale “breviario” loro consegnato da talune organizzazioni sindacali di categoria, di compiti impropri in capo ai docenti.

Si tratta della annosa questione relativa all’accompagnamento ai servizi igienici degli alunni della scuola, anche degli alunni con disabilità, in particolar modo del primo ciclo di istruzione. 

Ci viene sottolineato che, specialmente negli orari pomeridiani, nei quali, per la scarsità di personale collaboratore scolastico (e il Governo continua a tagliare posti proprio per questo importante profilo progessionale), alcuni piani delle scuole restano del tutto scoperti per cui il docente si trova nell’assoluta impossibilità di poter sorvegliare l’alunno che si reca ai servizi igienici

Proprio da parte dei docenti che si trovano in questa situazione ci è stato chiesto di chiarire di chi è la responsabilità circa la sorvegliana nell’accompagnamento, al fine di preservare l’alunno da possibili incidenti nel tragitto fuori dall’aula.

Partiamo dall’assunto che durante le ore di lezione è indubbio che la sorveglianza e la relativa responsabilità ricade sul docente. 

Tale responsabilità, cessa nel momento in cui  l’alunno lascia l’aula e deve attraversare corridoi, scale, etc per recarsi in bagno. In tale percorso il compito di sorveglianza ricade sul collaboratore scolastico, sempre che lo stesso si trovi al piano ove è ubicata l’aula e i servizi igienici. Da ciò discende che  in ogni piano dell’edificio scolastico deve essere presente almeno un collaboratore preposto alla sorveglianza degli studenti.

Ciò è quanto scaturisce proprio dal contenuto del CCNL della scuola in cui viene previsto che : il personale collaboratore scolastico è tenuto a vigilare nei bagni, sui piani e nei corridoi durante lo svolgimento dell’attività didattica.

Premesso quanto innanzi, se al piano non vi è il collaboratore scolastico ovvero non è pressente negli spazi che conducono ai servizi igienici, posto che il docente non può lasciare l’aula incustodita per accompagnare l’alunno nè tanto meno “essere esente” da eventuali responsabilità per incidenti in “itinere” dell’alunno, appare evidente che è “OBBLIGO DEL DOCENTE SEGNALARE LA CATTIVA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO AL DIRIGENTE SCOLASTICO SOTTOLINEANDO CHE, ESSENDO IMPOSSIBILE IMPEDIRE ALL’ALUNNO DI RECARSI IN BAGNO, LO STESSO DOCENTE SI RITIENE ESONERATO DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI INCIDENTI O ALTRO CHE DOVESSERO VERIFICARSI NEL PERCORSO ESTERNO ALL’AULA SCOLASTICA”

Ove il Dirigente non provveda in tempi strettissimi, il docente deve reiterare l’invito a provvedere e chiedere istruzioni dettagliate in merito, atteso che “non è ancora possibile” sdoppiarsi per svolgere la funzione docente nell’aula e la funzione di accompagnatrice per l’alunno che si reca ai servizi igienici.

Da par suo, anche il collaboratore scolastico, cui spesso vengono assegnati corridoi, piani etc che impediscono di svolgere appieno l’attività di sorveglianza deve segnalare al Dirigente tali difficoltà esentandosi da precise responsabilità.

Deve essere il dirigente, cui è affidata la responsabilità piena e diretta dell’organizzazione scolastica, in ciò coadiuvato dal DSGA,  provvedere in merito al servizio e compiti dei collaboratori scolastici, chiedendo, visto che la normativa lo prevede, eventuali posti in deroga all’UST ovvero incentivando altro personale con il Fondo di Istituto onde assicurare un adeguato servizio di vigilanza all’interno del plesso scolastico. L’ordine di servizio, in particolare quando le scelte non appaiono congruenti (spesso,,,) è bene che il DSGA lo faccia firmare al Dirigente.

Come viene riportato da riviste scolastiche, vi è stato proprio un caso di un alunno a Milano che, uscito dall’aula per recarsi in bagno, ha perso la vita precipitando nella tromba delle scale. In un primo momento, la docente fu accusata di aver omesso la dovuta vigilanza, consentendogli di allontanarsi senza assicurarsi che fosse presente un collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza.

Addirittura, in primo grado, arrivò la condanna alla docente per omicidio colposo. In appello, però, la sentenza venne ribaltata. I giudici riconobbero che, nonostante la docente avesse effettivamente mancato di assicurare la sorveglianza del bambino fuori dall’aula, il bambino era stato comunque preso in carico dalla collaboratrice scolastica, figura che aveva una propria e autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo. Fu questo elemento a spezzare il nesso causale tra la condotta della maestra e l’evento tragico.

Presupposto, pertanto, di quanto detto, è che le situazioni di responsabilità possono così riassumersi:

  • INTERNO DELLA CLASSE RESPONSABILE IL DOCENTE
  • FUORI DALLA CLASSE, SE L’ALUNNO E’ STATO AUTORIZZATO AD USCIRE, PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COLL.SCOL.CO
  • FUORI DALLA CLASSE DIRETTA RESPONSABILITA’ DEL COLL.SCOLCO.
  • SE AMBEDUE LE FIGURE SEGNALANO E REITERANO LA SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE DELL’IMPOSSIBILITA’ A PROVVEDERE ALLA EFFICACE SORVEGLIANZA,  LA DIRETTA E PIENA RESPONSABILITA’ RICADE SUL DIRIGENTE SCOLASTICO PER OMESSO ADEMPIMENTO.