MOBILITA’ 2023: PRECEDENZA EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA GENITORI E MODIFICHE IN TEMA DI REFERENTE UNICO

Referente unico e precedenza per mobilità

Molti dubbi, sperando che nel frattempo intervanga  un chiarimento ministeriale, sta già suscitando l’applicazione della precedenza nella mobilità 2023, in relazione alla eliminazione nella O.M. relativa alla mobilità 2023/2024  del requisito del referente unico che assiste familiare disabile

Controverse sono le interpretazioni  circa l’eliminazione nella  mobilità 2023  del  concetto di figlio referente unico, ossia i casi in cui  via sia un figlio che assiste un genitore e, contestualmente, ci sia altro figlio che, dal 1^ settembre 2022,  nell’ambito dei tre giorni mensili, ha chiesto anche lui giorni di permesso ex legge 104, per cui, conseguentemente, ritiene di  chiedere la precedenza nella mobiità.

Orbene, una lettura sistematica della O.M. , non sembra far propendere per il diritto di entrambi i figli a godere della precedenza nelle operazioni di mobilità (e ovviamente nemmeno alla esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari nella rispettive scuole di titolarità). Infatti, la precedenza potrà essere riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  1. documentata impossibilità del coniuge del disabile (quindi madre o padre del richiedente figlio) di provvedere all’assistenza del coniuge per motivi oggettivi;
  2. di aver chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.
  3. Ora, a questo punto, bisogna esaminare quanto precisato nell’art. 601 testo unico istruzione e art. 33, commi 5 e 3, della legge 104, relativamente ai casi in cui due o più figli che assistono alternativamente un genitore disabile, al fine di garantire la corretta gestione delle operazioni di mobilità.
  4. A nostro avviso, fermo restando l’attribuzione del diritto  del beneficio di precedenza, la stessa non può che essere riconosciuta al solo figlio che presta assistenza in modo prevalente. Tale situazione di prelazione dovrà essere documentata con:
  • dichiarazione personale del figlio interessato contenente altresì le generalità degli altri fratelli non aventi diritto alla prelazione;
  • dichiarazioni personali da parte di ciascun altro figlio di non prestare assistenza in modo prevalente.
    Le autodichiarazioni devono essere rese sotto la propria responsabilità e redatte ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    In mancanza di tali autodichiarazioni o in presenza di più autodichiarazioni confliggenti, la prelazione è riconosciuta al docente figlio convivente con il genitore disabile. Qualora più figli siano conviventi, la prelazione è riconosciuta al docente figlio di maggiore età anagrafica.
    Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale resa sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
    Qualora nessuno tra i docenti figli del genitore disabile sia convivente, la prelazione è riconosciuta al figlio di maggiore età anagrafica.

A sostegno di quanto detto ci viene in aiuto l’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha modificato l’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con cui è stato eliminata la figura del referente unico dell’assistenza.

Ebbene, proprio l’Ordinanza Ministeriale precisa che ferma restando la disciplina prevista dall’art. 13, comma 1, punto IV, e dall’art. 40, comma 1, punto IV, del CCNI 2022,  la precedenza ivi prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente o ATA, è riconosciuta ai figli al verficarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;

b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In sostanza, la precedenza per l’assistenza ai genitori con disabilità grave, che ricordiamo opera solamente all’interno della provincia di assistenza (e non opera invece nella mobilità interprovinciale), spetta anche a più figli purché siano rispettate le suddette due condizioni nonchè quanto indicato all’art.13 comma 1 punto IV dell’art.40 comma 1 punto IV del CCNI 2022.

A tal proposito si precisa che:

a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito

Questa è il nostro parere, in quanto una diversa e generalizzata estensione a tutti i figli (che si repete devono comunque aver chiesto dal 1^ settembre i tre giorni di permesso -conditio sine qua non-)  comporterebbe, per esempio , che tutti i figli che non risiedono ovvero convivono con i genitori usufruirebbero della precedenza al pari del figlio con cui viceversa, convive il soggetto disabile.