LEGGE 12 APRILE 2022: ISCRIZIONE A DUE CORSI DI LAUREA – PRECISAZIONI

La legge 12 aprile 2022 n. 33 prevede la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore, anche presso più università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane ed estere.
Il decreto n. 930 del 29 luglio 2022 del ministro dell’Università e della Ricerca, ha disciplinato le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione a due diversi corsi di istruzione superiore a partire dall’anno accademico 2022-2023.

È stato pubblicato, inoltre, il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 933 del 2 agosto 2022 che consente, sempre a decorrere dell’anno accademico 2022-2023, di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master presso le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Per quali corsi si applica e con quali limitazioni

Nel dettaglio, il decreto n. 930 del 29 luglio, prevede che sia consentita l’iscrizione contemporanea:
•    a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti
•    a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica
•    a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la frequenza contestuale è disciplinata dal Regolamento di Ateneo
•    a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica
•    a due corsi ordinari di Scuole Istituti superiori ad ordinamento speciale.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria (escludendo da questa casistica i corsi per i quali la frequenza obbligatoria è prevista solo per attività laboratoriali e di tirocinio), è consentita l’iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Il decreto n. 933 del 2 agosto, prevede che sia consentita l’iscrizione contemporanea: 
•    a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master se si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative
•    a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione
•    a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le istituzioni dell’AFAM.

Per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio è obbligatorio il possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo. L’ammissione a due corsi di studio dell’Università di Torino è, in ogni caso, subordinata all’osservanza delle modalità previste dall’ateneo per l’iscrizione a due diversi corsi (es. sostenimento del TOLC di area per i cdl ad accesso libero o test di ammissione per i corsi ad accesso programmato).