LE VISITE FISCALI AL PERSONALE DELLA SCUOLA: TUTTO CIO’ CHE E’ CAMBIATO DAL 2024

Per inquadrare la problematica relativa alla cosiddetta “visita fiscale” dobbiamo prima di tutto definire in cosa consiste tale strumento messo a disposizione del datore di lavoro pubblico e privato.

In sostanza, la visita fiscale consiste nel controllo sanitario eseguito dal personale medico per conto dell’INPS con  lo scopo di verificare lo stato di salute dei lavoratori assenti per malattia e la loro effettiva incapacità di svolgere l’attività lavorativa.

Dal 1.1.2024 la novità più importante è stata quella della modifica nelle fasce orarie di reperibilità  in cui il medico fiscale può recarsi presso il domicilio del lavoratore per accertare lo stato invalidante. Rispetto al passato, in cui tali fasce orarie erano diversificate fra dipendenti pubblici e privati, dal 2024 vi è stata l’unificazione.

Quindi tutti i lavoratori, pubblici e privati (scuola compresa) dal 2024,  devono essere disponibili per la visita fiscale nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Fino al 2023 per i dipendenti pubblici erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Passiamo, ora, a chiarire in cosa consiste il  servizio del POLO UNICO DELLE VISITE FISCALI ISTITUITO PRESSO L’INPS. 

Il predetto servizio consente di richiedere on line visite mediche di controllo. È rivolto a datori di lavoro, da qualche anno questa struttura ha reso più semplice inviare il medico fiscale più volte per un controllo durante la stessa malattia. In questo modo il monitoraggio è più costante e approfondito sullo stato di salute del lavoratore

Questa struttura, introdotta con la legge numero 75 del 27 maggio 2017, ha determinato un cambiamento importante nel modo in cui vengono gestite le visite fiscali.

Il Polo unico per le visite fiscali riguarda una vasta fascia di dipendenti, in particolare: 

  • Dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, quindi inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.
  • Personale delle Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari.
  • Lavoratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale.
  • Personale della carriera prefettizia e diplomatica, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale dirigenziale penitenziario, personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  • Dipendenti delle Autorità indipendenti come la Consob e la Banca d’Italia, personale delle Università non statali riconosciute.
  • Personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, incluso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Alcuni gruppi di lavoratori sono esclusi dalla normativa sul Polo unico, come i dipendenti degli organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali, e i dipendenti della Provincia autonoma di Trento, che seguono norme locali specifiche.

Con il Polo unico si è inteso centralizzare e standardizzare la gestione delle visite fiscali. Questo porta a una maggiore efficienza e uniformità nel processo ma, soprattutto, garantisce che tutti i lavoratori soggetti a questa disciplina ricevano lo stesso trattamento e le stesse procedure di controllo.

E’ necessario,a tal proposito, chiarire che il medico dell’INPS può effettuare visite fiscali tutti i giorni della settimana, inclusi i fine settimana e le giornate festive. Ciò comporta che i lavoratori devono essere preparati a ricevere una visita fiscale anche in questi giorni.

In particolare, si evidenzia che è impropria la pretesa, per esempio, del docente di essere esentato dalla visita di controllo nella “cosiddetta giornata libera”  in quanto, a parte la precisazione che in tale giornata il docente è comunque legato dal rapporto di lavoro  a tutti gli effetti, per cui necessariamente  il certificato copre anche tale giorno, appare  chiaro che tale regola viene prevista per assicurare  un controllo sulla correttezza delle assenze per malattia, in modo che sia costante e non limitata ai soli giorni lavorativi.

A quanto detto, si richiama l’attenzione sul fatto che il medico INPS può visitare lo stesso lavoratore più volte nell’arco dello stesso periodo di malattia, ed anche nella stessa giornata, soprattutto se l’assenza è considerata sospetta perché a ridosso di festivi o giorni liberi.

Il medico INPS può essere inviato sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. L’Istituto ha la facoltà di effettuare controlli a campione, indipendentemente dalla richiesta dell’azienda.

Se il medico dell’INPS non trova il dipendente al domicilio indicato nel certificato di malattia, viene emessa una convocazione per una visita presso il gabinetto diagnostico dell’INPS il giorno lavorativo successivo. In questo caso, si ha la possibilità di presentarti presso un presidio sanitario pubblico indicato nella convocazione se non si riesce a raggiungere la sede INPS.

Spieghiamo, ora, se si può parlare di mobbing nel caso in cui si subissero troppe visite fiscali.

Le conseguenze, soprattutto economiche dovute all’assenza ingiustificata sono da tenere in debita considerazione:

  1. Alla prima assenza: si perde qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, o fino alla data della visita ambulatoriale.
  2. Alla seconda convocazione: oltre alla perdita iniziale, il trattamento economico per il periodo di malattia residuo si riduce del 50%.
  3. Alla terza convocazione: si perde l’intera indennità INPS dal momento dell’assenza fino al termine del periodo di malattia.

Attenzione anche al fatto che le assenze ingiustificate possono portare a conseguenze lavorative gravi. In caso di ripetute assenze ingiustificate, il datore di lavoro ha la facoltà di procedere con sanzioni severe, incluso il licenziamento.

Se quanto detto è posto a carico, ovvero, meglio, fra gli obblighi per il dipendente, altrettanto dobbiamo dire relativamente al comportamento spesso persecutorio del datore

A proposito della ripetuta richiesta da parte del datore di lavoro e dell’INPS di visite fiscali è evidente che potremmo anche parlare di una vera e propria attività di  mobbing.

Questo aspetto è stato oggetto di una sentenza che ha condannato il datore di lavoro.

L’abuso dello strumento della visita fiscale avrebbe originato una condotta vessatoria e persecutoria nei confronti del dipendente.

Una visita fiscale reiterata può essere infatti definita mobbing nei confronti del dipendente, tale da trasformare il diritto del datore di lavoro in un atto illegittimo.

Consideriamo che il  datore può chiedere all’Inps di attivare la verifica, ma l’istituto può anche agire di sua iniziativa. In alcuni casi le visite fiscali potrebbero verificarsi anche due volte nella stessa giornata. Capita quando il controllo viene richiesto dal datore di lavoro e si accavalla con quello che è stato programmato di routine dall’Inps.

Fino al 2017 un dipendente in malattia dopo aver ricevuto la visita fiscale poteva tranquillamente allontanarsi da casa. Le eventuali altre assenze non erano sanzionate. Con la legge Madia, invece, il lavoratore deve farsi trovare a casa sempre nelle ore di reperibilità, anche se è già stato controllato.

Ma ovviamente a tutto c’è un limite. Troppe visite fiscali possono portare al riconoscimento del mobbing nei confronti del dipendente. Come sapete il mobbing è una condotta illecita.

Tornando al caso che stavamo esaminando, si evidenzia come una sentenza, emessa dai giudici di Appello della Corte di Bari, ha riconosciuto come  mobbing il comportamento di un dirigente scolastico nei confronti di un insegnante della scuola pubblica che ha ricevuto la bellezza di 14 visite fiscali in soli tre mesi. Tutti  i controlli sono stati richiesti dal dirigente scolastico. (è stata la sua attività prevalente in quei mesi ??). Per i giudici queste visite ripetute (una a settimana) avevano sottoposto il docente ad una acclamata «prepotenza e umiliazione». Ma non solo: per i giudici è apparso anche evidente che la raffica di visite fiscali era parte di una strategia adottata dal dirigente per «eliminare» il docente». La Cassazione, successivamente, con la sentenza numero 10725 del 2019, ha ritenuto che il mobbing fosse configurabile anche quando un datore di lavoro chieda ripetutamente al dipendente chiarimenti per le assenza causate da malattia e cure mediche. In definitiva, l’intento persecutorio, e quindi il mobbing, si può dedurre anche dall’inutilità dei controlli disposti.

Abbiamo più volte avuto segnalati casi in cui il medico fiscale, recatosi presso il domicilio del dipendente, ha ritenuto che lo stesso non fosse in casa. Invero, il dipendente era presso il proprio domicilio ma non ha sentito bussare il campanello (può capitare che in quel momento fosse facendo una doccia o altro ?).

Su tali episodi si è pronunciata  la Cassazione che ha ribaltato un precedenteorientamento giuridico

In pratica i giudici hanno ritenuto che non si può sanzionare un dipendente che non sente il campanello di casa, e, quindi lascia fuori il medico dell’Inps arrivato per la visita fiscale, perché si sta facendo la doccia.

Il motivo? Il comportamento del dipendente non è contrario a quegli obblighi che è chiamato a rispettare nei confronti del datore di lavoro, che sono quelli di diligenza, correttezza e buona fede.

E non solo: il dipendente che non sente il campanello non sta neppure infrangendo gli obblighi contrattuali.

L’ordinanza in questione è la numero 22404 del 2022. I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro, che è stato dunque invitato a ritirare la sanzione disciplinare applicata al dipendente.

C’è da dire, comunque, che il dipendente che era sotto la doccia quando il medico fiscale ha bussato alla sua porta, subito dopo si è attivato in ogni modo per dare la sua disponibilità. Ha cioè atteso l’arrivo di una seconda visita. Che però non c’è mai stata.

Questa sentenza come accennato ribalta precedenti ordinanze della Cassazione che sul punto non aveva mai giustificato il comportamento dei lavoratori che non sentono il campanello e non aprono la porta al medico legale

Con questa ordinanza, anche il lavarsi viene inserito nelle esigenze indifferibili del vivere quotidiano. 

In realtà comunque anche i giudici di primo grado e successivamente quelli dell’Appello avevano dato torto al datore di lavoro. L’ordinanza della Cassazione conferma dunque quelle sentenze. In primo grado i giudici del tribunale di Milano oltre ad annullare la sanzione disciplinare hanno anche condannato il titolare dell’azienda a risarcire al lavoratore il compenso che era stato sospeso.

Per la Cassazione gli obblighi imposti al lavoratore in malattia non possono essere estesi a qualsiasi atto della vita quotidiana che viene compiuto all’interno della sua abitazione. In pratica: nulla gli poteva vietare di fare una doccia. E, ovviamente, se si sta sotto la doccia si può anche non sentire il campanello squillare.

Nel caso in questione ha anche la sua rilevanza il fatto che il dipendente si è subito dopo attivato per una seconda visita fiscale che non è mai stata effettuata.

Per concludere questo nostro comunicato, vediamo chi sono i lavoratori esentati dalla visita fiscale:   

Sono esonerati dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale i lavoratori :

a) con patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) quelli con patologie per cui è stata riconosciuta la causa di servizio (limitato a certe categorie di dipendenti pubblici) 

c) i lavoratori con malattie legate a una situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Ad esempio, per i lavoratori pubblici affetti da malattie oncologiche sottoposti a terapie chemioterapiche, vi è l’esenzione dall’obbligo di reperibilità. Tuttavia, è necessario fornire al datore di lavoro la documentazione appropriata che giustifichi l’assenza dal lavoro.

Questa documentazione deve essere accompagnata da un certificato medico di malattia che indichi la causa dell’esenzione e la patologia che giustifica l’esclusione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali.

Il medico di famiglia sarà  responsabile della verifica e delle condizioni del paziente, ai fini  della compilazione di un certificato di malattia da inviare telematicamente all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e al datore di lavoro.

Questo certificato dovrà essere compilato selezionando l’opzione “terapie salvavita” o “invalidità”, al fine di evitare che il paziente venga sottoposto a visite mediche non necessarie.

L’INPS, con la circolare numero 95 del 7 giugno 2016, ha stilato un elenco delle patologie che danno diritto all’esonero della visita fiscale con il 67 per cento di invalidità:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe /infarti d’organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock – stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
  • ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
  • professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
  • Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect…) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Se queste patologie hanno determinato una riduzione della capacità lavorativa con una percentuale pari o superiore al 67%, il medico curante potrà procedere all’esonero della visita fiscale per il suo paziente.