LAVORO AGILE: ESEMPIO DI PROCEDURA

Il recente DPCM  08 marzo 2020 allrt. 2 c.1 lett. r) recita “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

Il componente della nostra segreteria provinciale, dott. Claudio Colecchia, DSGA in servizio presso il Liceo Scientifico “A.Volta” di Foggia, ci ha fatto pervenire un esempio di procedura da mettere in atto, con i relativi allegati, per predisporre tale attività lavorativa nelle istituzioni scolastiche.

ESEMPIO DI PROCEDURA E RELATIVI ALLEGATI

La modalità di lavoro cosiddetta “agile” è già stata richiamata più volte anche nei precedenti DPCM già a partire dal D.L. n. 6 del 23-06-2020. Questa modalità di lavoro è disciplinata dalla legge n. 81 del 2017 con particolare riferimento agli articoli dal 18 al 23.

Il Ministero dell’istruzione è intervenuto, con la nota prot. 278 del 06-03-2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione/Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con cui ha chiarito le modalità di fruizione del lavoro agile e chiarendo che potrà essere concesso dal Dirigente Scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, fino al 15 marzo (ma è da ritenere, stante l’attuale situazione, che potrò sicuramente essere prorogata) in presenza di questi presupposti:

 il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;
– il dipendente in lavoro agile deve dichiarare di disporre, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
– le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili.

Nel caso di più richieste di lavoro agile il Dirigente Scolastico privilegerà:

  • soggetti portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio,
  • coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa
  • i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia.

Dal punto di vista operativo, il Dirigente Scolastico, raccolte le richieste di lavoro agile dovrà fare una informativa alle RSU e alle OOSS territoriali del comparto scuola.

Il DPCM del 8 marzo, inoltre prevede la possibilità, in questa fase di emergenza, che non ci sia un accordo individuale, ma riteniamo comunque che venga predisposto per meglio regolamentare l’attività lavorativa.

Qualora venga predisposto l’accordo individuale, questo dovrà essere comunicato su https://www.cliclavoro.gov.it/.

Inoltre, è bene ricordare che, i sensi dell’art. 13 della Direttiva MIUR n° 15 del 12/03/2018, è necessario comunicare con nota protocollata via mail all’INAIL competente per territorio, i nominativi dei lavoratori che si avvalgono del lavoro agile.

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