Con nota del 21 febbraio 2025 (prot. n. 44825) il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito i criteri generali per l’attuazione del lavoro agile per i dirigenti scolastici.
Il documento dà seguito alle disposizioni dell’ultimo CCNL per l’area della Dirigenza scolastica, relativo al triennio 2019/2021.
La nota, dopo aver specificato i requisiti di accesso al nuovo istituto contrattuale, prevede le attività che possono essere svolte da remoto, stabilisce la natura e la durata degli accordi individuali, preordinando una modalità mista, alternata tra lavoro in presenza e lavoro agile, con un massimo di giornate mensili definite.
Secondo l’accordo contrattuale l’innovazione organizzativa definitva dal nuovo istituto sarebbe finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici ricercando al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro dei dirigenti scolastici che, nel rinnovamento dell’organizzazione del lavoro e nella fruizione così prevista, non subiranno penalizzazioni per il riconoscimento della professionalità, né limitazioni nella fruizione degli istituti giuridici.
Con questo sistema “di svolgimento dell’attività lavorativa” si intenderebbe venire incontro anche ai problemi legati alla residenza dal posto di lavoro che, secondo quanto concordato tra le OO.SS. e il MIM, possono talvolta condizionare la qualità di lavoro di un dirigente scolastico (???)
Ovviamente, il D.S. non può “sua sponte” decidere come e quando scegliere il lavoro agile ma, il tutto, deve essere oggetto di un accordo individuale tra il dirigente scolastico e il Direttore generale dell’USR, competente per territorio.
Per poter accedere al lavoro agile il dirigente scolastico deve garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la piena operatività della propria dotazione informatica.
Le attività che possono essere svolte in lavoro agile sono quelle che non richiedono la presenza fisica, per esempio tutte quelle che si avvalgono di piattaforme, che richiedono l’uso di strumentazioni tecnologiche, quindi: la predisposizione di atti amministrativi e datoriali; la partecipazione a riunioni a distanza (non deliberative); lo studio, le analisi, la stesura di relazioni, di progetti, anche le attività negoziali.
Proprio in ragione della loro natura sono escluse le attività relative a scrutini, esami conclusivi, sopralluoghi effettuati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’accordo sottoscritto tra il D.S. e il D.G. dell’USR di appartenenza (dipendenza funzionale e gerarchica) termina con la fine dell’anno scolastico in corso. Anche il mutamento di incarico determina la decadenza automatica dell’accordo.
Il lavoro agile non può essere svolto in maniera continuativa, ma si deve alternare con giornate di lavoro in presenza (sia in sede scolastica, sia all’esterno).
La programmazione è flessibile, può essere mensile o plurimensile fino a un massimo quattro giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza. Si precisa nell’accordo che, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, i giorni di lavoro agile concordati possono essere fruiti continuativamente.
Su specifica richiesta del Dirigente scolastico l’accordo può prevedere fino a 7 giornate lavorative mensili con il consenso del Direttore generale dell’USR, al verificarsi di particolari condizioni personali del Dirigente. L’articolazione delle giornate in presenza in caso di reggenze è a discrezione del dirigente con possibilità di adeguare la calendarizzazione in caso di sopraggiunte esigenze operative, previa comunicazione al Direttore generale dell’USR. Inoltre, ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva FP 29 dicembre 2023[2], l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Il dirigente scolastico, comunque, viene considerato contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, salvo emergenze.
Sembrerebbe che l’esigenza di concedere tale istituto “innovativo” dello svolgimento dell’attività dirigenziale, sia legato al fatto che i D.S. sono costretti ad assicurare la loro presenza nelle scuole ben oltre l’orario standard di un lavoratore della pubblica amministrazione e presidiare i processi ben oltre il tempo nel regolare funzionamento della scuola, cui vanno aggiunte tutte le presenze a manifestazioni, conferenze, incontri e riunioni nelle ore serali o nei giorni festivi e il lavoro che usualmente viene svolto a casa. Molte scuole restano aperte fino a notte per i corsi serali. Sono tanti e diffusi gli episodi che hanno richiesto interventi anche durante la notte, per allarmi, per furti, incendi, allagamenti, atti di teppismo… (non pochi i dubbi su tali circostanze…..la verità, forse o quasi sicuramente, è ben altra!!!)
Pare anche opportuno rilevare come su questo istituto ci siano state unanimità di vedute e di condivisione sia, ovviamente, da parte delle OO.SS. di categoria dei dirigenti che delle cosiddette OO.SS. rappresentative (leggasi CGIL, CISL,UIL,SNALS,etc). Insomma, tutti concordi nel prevedere “benefici” non solo economici ma anche “lavorativi” per alleviare il “pesante lavoro del dirigente scolastico”.
Lungi dal voler censurare la possibilità di svolgimento di tale modalità lavorativa, appare evidente, però, che se tutte “le guarentigie” economiche e lavorative che vengono riservate ai dirigenti fossero anche “assicurate” al “cosiddetto restante personale della scuola”, come comunemente è possibile leggere in taluni documenti delle OO.SS. dei dirigenti, vedi per esempio gli ex DSGA o i docenti impegnati con funzioni vicarie, strumentali etc, non sarebbe certamente “nè una lesa maestà per i dirigenti” “nè un nocumento all’attività da svolgere da parte di detto personale” che, al pari e molte volte in più rispetto allo stesso dirigente, sono impegnati a scuola oltre il normale orario di servizio (costantemente controllato e non incontrollabile come quello di taluni dirigenti scolastici), il sabato (giorno spesso dedicato al riposo dirigenziale), giorni festivi, al lavoro sommerso e a casa….
In definitiva, vien da chiedersi:
“nella scuola “ci sono sempre figli e figliastri?
il nostro ormai non è solo un sospetto ma diventa sempre più una certezza”
INDICAZIONI USR PUGLIA PROT. 31362_2025
LAVORO AGILE DS PRECISAZIONI USR PUGLIA