LA VALIDITA’ DEI TITOLI DI LAUREA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E INCLUSIONE IN GRADUATORIE ISTITUTO

Dal 28 maggio 2020 si possono presentare, avendone i requisiti, le domande per la partecipazione al CONCORSO STRAORDINARIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SOLA ABILITAZIONE PER LE SCUOLE   SECONDARIE . A seguire, poi, e cioe’ dal 15 giugno 2020,  si potrà presentare la domanda per la partecipazione al CONCORSO ORDINARIO SCUOLE SECONDARIE FINALIZZATO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO E CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE.

Non appena, inoltre, sarà convertito in legge il D.L. 22/2020, sarà emanata l’ORDINANZA MINISTERIALE PER L’INSERIMENTO E L’AGGIORNAMENTO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO (che diventeranno PROVINCIALI) e la MODIFICA AL BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO L’IMMISSIONE IN RUOLO E CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE, PER PRODURRE LA RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il primo dubbio che assale l’aspirante ai concorsi ovvero all’inserimento nelle graduatorie è la tipologia di laurea (vecchio ordinamento- magistrale o specialistica). Tale accertamento è assolutamente indispensabile, in quanto cambiano i requisiti di accesso alle classi di concorso proprio in ragione della tipologia di laurea

La laurea vecchio ordinamento (o diploma di laurea- DL ) è un percorso di studi precedente alla riforma del 1999. La laurea di vecchio ordinamento poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina studiata. Gli ordinamenti universitari delle lauree vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58). Un’annualità si maturava attraverso un esame annuale o due semestrali. L’annualità era l’unità di misura degli esami del V.O. che la riforma successiva ha sostituito con il credito formativo universitario. Per i  possessori di Laurea di vecchio ordinamento ex lege 341/90, in qualunque momento conseguita, i requisiti sono fissati da DM 39/1998 e successive modificazioni e le eventuali integrazioni sono quelle previste nelle relative tabelle.

La laurea magistrale a ciclo unico, invece, è un percorso di studi con il quale si ottiene un solo titolo accademico, il quale ha lo stesso valore di quello triennale e biennale. Questo ha una durata di 5 o 6 anni a seconda delle singole facoltà.

La laurea specialistica  è un titolo accademico che fa riferimento al secondo ciclo universitario, con lo scopo di affinare la formazione degli studenti in un determinato settore. In realtà, il termine “laurea specialistica” fa riferimento all’ordinamento didattico che è stato in vigore dal 1999 al 2008. Oggi, infatti, per indicare il secondo ciclo di studi superiori si parla di “laurea magistrale”. Nonostante questa prima differenza tra laurea specialista e laurea magistrale, però, la prima è rimasta nel linguaggio comune per indicare comunque lo stesso percorso di studi.

Le Differenze tra specialistica e magistrale
A prescindere dal termine, specialistica o magistrale,  la laurea di secondo livello indica comunque un’alta formazione. Ciò che contraddistingue il vecchio ordinamento da quello nuovo è il numero di crediti formativi universitari (CFU). Per conseguire la laurea specialistica erano necessari 300 CFU, comprensivi di quelli accumulati durante la triennale. Dopo il 2008, invece, i corsi di studio del secondo ciclo prevedono un totale di 120 CFU, senza considerare quelli del primo ciclo.

In ogni caso le certificazioni rilasciate dalle Università riportano espressamente se si tratta di laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica.

Premesso quanto innanzi,  molti docenti si trovano, ma avrebbero dovuto farlo con largo anticipo, a verificare, in relazione alla laurea della quale sono in possesso, sia le classi di concorso di accesso per la partecipazione alle varie procedure concorsuali, sia se gli esami sostenuti durante tale percorso di laurea consentono l’accesso “alla o alle” classi di concorso.

Cerchiamo, pertanto,  di fornire un quadro esplicativo delle norme che regolano l’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie.

Premettiamo che il DPR 19/2016 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017, è la fonte normativa cui bisogna far riferimento per operare l’accertamento in ordine al possesso dei requisiti di accesso alle varie classi di concorso.

Per quanto riguarda le lauree vecchio ordinamento, in alcuni casi, la laurea non è titolo sufficiente a consentire l’accesso a determinate classi di concorso ma è necessario che il titolo di studio abbia compreso determinati corsi annuali o i corsi semestrali.

Facciamo un esempio:  la laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.

In conseguenza i laureati del vecchio ordinamento dovranno verificare il loro piano di studio ai fini dell’accertamento degli esami annuali o semestrali richiesti per l’accesso alle classi di concorso. Ove mancanti devono essere integrati con gli esami mancanti.

Una volta accertato gli esami mancanti i laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere gli esami previsti prestando attenzione che l’esame annuale richiesto dal DPR 19/2016 è pari, in base al nuovo ordinamento a 12 CFU.

Infatti, un’annualità corrisponde a 12 CFU mentre una semestralità corrisponde a 6 CFU.

Molti, effettuato l’accertamento, si accorgono che alcuni esami mancanti hanno cambiato nel tempo la  denominazione citate nel DPR 19/2016 ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame. In questo caso, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (clicca qui per i Settori Scientifico Disciplinari).  
Quanto detto serve a chiarire che i laureati vecchio ordinamento, dovranno sostenere in primis esami “nuovo ordinamento” che presentano la stessa denominazione degli esami “vecchio ordinamento” previsti dal DPR 19/2016.
Nel caso in cui le università non rendano più disponibili esami con le stesse denominazioni previste per le lauree vecchio ordinamento, si potranno sostenere esami che, pur non presentando la stessa denominazione, presentano i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) per le lauree nuovo ordinamento.

Esempio: il laureato in giurisprudenza con titolo conseguito successivamente all’anno accademico 2001\2002 dovrà possedere i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica. Qualora tali esami non siano già stati sostenuti durante l’intero percorso di studio, dovranno essere sostenuti esami di nuovo ordinamento da 12 CFU ciascuno.
Per quanto riguarda, l’esame di “Economia Aziendale” si potrà fare riferimento al corrispondente esame da 12 CFU previsto per il nuovo ordinamento. Se l’università però non renda più disponibile tale esame con questa denominazione, si potranno sostenere esami di nuovo ordinamento aventi il codice disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale). Analogamente, per quanto concerne l’esame di “Statistica Economica”, in mancanza di esami con tale denominazione, si potranno sostenere esami aventi il codice disciplinare SECS-S/03 (Statistica Economica).

Per conseguire tali esami integrativi è possibile iscriversi a qualsiasi università statale o paritaria riconosciuta per ESAMI SINGOLI OVVERO ISCRIVERSI A MASTER SPECIALI al cui interno si trovano insegnamenti corrispondenti agli esami mancanti e che facciano riferimento al settore scientifico disciplinare richiesto.

Per fugare, poi, ogni dubbio sulla validità del conseguimento degli esami mancanti mediante la frequenza di MASTER SPECIALI si fa riferimento proprio a quanto riportato nel sito del MIUR che qui si riporta integralmente:

“ gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari”.

Nel caso di un corso quale un master o un corso di perfezionamento, è necessario che lo studente abbia sostenuto uno specifico esame, al termine di ciascun modulo\insegnamento. Stante la generalità della norma, ciò potrà avvenire anche mediante la somministrazione di un questionario\test online o mediante la valutazione di un lavoro predisposto dallo studente. Si fa infine presente che tra i requisiti di ammissione al concorso docenti ovvero per i nuovi inserimenti nelle graduatorie di istituto (sia diplomati che laureati)  è richiesto il possesso di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari:

  • pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione
  • psicologia
  • antropologia
  • metodologie e tecnologie didattiche

Per :

a) ulteriori informazioni e approfondimenti;

b) verifica esami di accesso alle procedure concorsuali e inclusione in graduatorie di istituto;

c) conseguimento degli esami universitari mancanti e necessari ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali e graduatorie di istituto;

d) conseguimento dei 24 CFU, corsi perfezionamento, master e titoli valutabili sia nella tabella di dei titoli  concorsi ordinari e straordinari,  inclusione in graduatorie di istituto e aggionamento GAE 

E’ POSSIBILE RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA SITA IN VIA NICOLA DELLI CARRI 15 A FOGGIA OVVERO SEDE DECENTRATA DI LUCERA IN VIA GIAMBATTISTA D’AMELY N.22.

Per le modalità di prenotazione appuntamento  clicca qui: