LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E’ OBBLIGATORIA ? FACCIAMO CHIAREZZA

In questi giorni molti iscritti ci chiamano per avere notizie circa l’obbligo che gli verrebbe imposto dai dirigenti scolastici in ordine alla necessità di svolgere attività di formazione a fine anno scolastico.

Ciò posto, appare evidente che occorre fare delle precisazioni in ordine alla sussistenza o meno di tale obbligo 

La premessa essenziale va da ricercare innanzi tutto nel fatto che la formazione dei docenti, anche se obbligatoria per legge, deve essere svolta nel recinto delle ore di servizio.

Di importanza fondamentale ricordare la sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa il 28 ottobre 2021 nella causa C-909/19, in cui viene specificato che la formazione obbligatoria rientra sempre nell’orario di servizio dei lavoratori. I contenuti della sentenza aprono ulteriori implicazioni per quanto riguarda l’obbligo formativo in materia di inclusione e per il tentativo di fare svolgere almeno un minimo di 25 ore di formazione in aggiunta all’orario di servizio dei docenti e senza nessuna retribuzione aggiuntiva.

Ora, nel nostro ordinamento non vi è traccia di norme che impongono ore  aggiuntive di lavoro per l’obbligo della formazione, questo obbligo può e deve  essere espletato all’interno delle 40 ore dedicate alle attività di Collegio docenti o alle 40 ore dedicate ai consigli di classe.

La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio. Ai sensi del su citato comma 124, la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, ma si tratta inequivocabilmente di “formazione in servizio”, quindi da svolgersi durante l’orario dei docenti contrattualmente previsto. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve  rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente, come appunto riconosce la Corte di Giustizia Europea nell’ottobre 2021.

La formazione dei docenti e del personale scolastico è una prerogativa di natura contrattuale, quindi è opportuno ricordare che la formazione in servizio è regolata dall’art. 63 del CCNL scuola 2006/2009, in cui è scritto che devono essere assicurate alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Questo significa che la formazione, anche se imposta per legge, resta oggetto di contrattazione, di delibera collegiale e il suo svolgimento è da espletare durante le ore di servizio e non in ore aggiuntive al normale servizio.

Anche la Cassazione, con la sentenza n.7320/2019, ha specificato che la formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore collegiali.

La Corte, ha analizzato con precisione l’articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18, ritenendo che nelle attività funzionali del docente, quelle il cui carattere è collegiale rientra anche la formazione e l’aggiornamento che, quindi, devono essere svolte nelle 40 ore destinate a tali attività.

La sentenza della Cassazione su citata conferma ancora una volta che la formazione rientra nelle ore di servizio e per cui, quindi,  DIVENTA ESSENZIALE RIMARCARE CHE SE TALI ORE FOSSERO STATE ESAURITE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DEVONO ESSERE RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO.

In mancanza di fondi ovvero perchè le 40 ore funzionali sono state già espletate durante l’anno scolastico appare evidente che nessun obbligo di frequenza di attività di formazione può essere imposta al docente.

L’obbligo di formazione e aggiornamento professionale riguarda tutti i docenti di ruolo che siano sotto contratto negli istituti pubblici, sia esso part time o full time. Si estende a tutti gli ordini e gradi di istruzione, di ogni ordine e grado.

Bisogna, comunque,  specificare che l’accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diventa obbligatorio per i docenti neoimmessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto  e in ogni caso non prima dell’anno scolastico 2023/2024.