IMMISSIONI IN RUOLO IN PUGLIA DEL PERSONALE DOCENTE: COME HA OPERATO L’USR

L’USR PUGLIA ha pubblicato il provvedimento di riparto dei posti per le immissioni in ruolo, le istruzioni operative cui si è attenuto il predetto ufficio, e cui si dovrà attenere per le operazioni di nomina, sono contenuto nell’ALLEGATO A al provvedimento ministeriale autorizzativo delle nomine.

IL RIPARTO DEI POSTI

L’articolo 399 del D.lgs 297/1994 (Testo Unico comparto scuola) prevede che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per tutti i gradi di istruzione per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

 Scuola Primaria-Infanzia

  • 50% alle procedure concorsuali con priorità assoluta per le GM del Concorso 2016 e successivamente alle GM del concorso straordinario 2018, comprese le fasce aggiuntive appena costituite.
  • 50% alle GAE

Scuola Secondaria di primo e secondo grado

  • 50% alle GM alle procedure concorsuali con priorità assoluta per le GM del Concorso 2016 e successivamente alle GMRE del concorso 2018 (ex FIT), comprese le fasce aggiuntive appena costituite.
  • 50% alle GAE

L’ASSUNZIONE DAI CONCORSI STRAORDINARI E ASSUNZIONI ANCHE OLTRE LA QUOTA AD ESSE RISERVATA
Per la scuola secondaria,occorre prima di tutto assumere, per la quota parte del 50%, dalle  GM 2016, a seguire, in caso di esaurimento della predetta graduatoria del concorso ordinario,  la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, a cui doveva essere destinato, per l’a.s. 2020/2021, il contingente del 80% dei posti (il restante 20% doveva invece essere assegnato al concorso ordinario 2020 appena bandito e scaduto il 31 luglio).

Non essendo ancora a  disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi (sia ordinario che straordinario 2020) , in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli UUSSRR assegneranno i posti relativi oltre tale contingente dell’80%.  Nell’ a.s. 2021/2022 occorrerà, poi, procedere, ove fossero svolti i concorsi ordinari e straordinari, recuperare il numero dei posti che nell’a.s. 2020/2021 sono stati assegnati al concorso 2016 ovvero 2018.
Tale operazione verrà effettuata anche per la scuola dell’infanzia e primaria, non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi.

OVE FOSSE ESAURITA LA GRADUATORIA CONCORSO 2016 E CONCORSO STRAORDINARIO 2018 I POSTI, SALVO IL RECUPERO DA EFFETTUARE NELL’A.S. 2021/2022, SONO ATTRIBUITI ALLE GAE. 

NEL CASO IN CUI, VICEVERSA, SIA ESAURITA LA GAE I POSTI SONO ASSEGNATI ALLE GRADUATORIE CONCORSUALI- PRIMA CONCORSO 2016 E, SE LA GRADUATORIA DI MERITO SIA ESAURITA, AL CONCORSO RISERVATO 2018.


RECUPERI DEI POSTI ASSEGNATI NEGLI ANNI PRECEDENTI
Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali.

La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2018/19. 

Ecco perchè nella tabella di riparto per alcune classi di concorso o posti appare un distribuzione non conferme al 50% diviso fra GAE E CONCORSI 2016

LA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE, UNA VOLTA CHE SIA STATA ASSEGNATA LA PROVINCIA, SPETTA AI  DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI MERITO

POSTO DISPARI
Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine (estate 2019) e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

SISTEMA DELLE PRECEDENZE
Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
Tuttavia, per tale personale è riconosciuta la precedenza della assegnazione della sede all’interno della provincia. In particolare, l’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, e dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

TERMINATA LA PRIMA  FASE DI ASSUNZIONE SI PASSA ALLA SECONDA FASE E CIOE’

CHIAMATA VELOCE

In questo caso i docenti  inseriti nelle varie graduatorie utili per l’immissione nei ruoli (GAE e Graduatorie di merito), potranno  presentare domanda al fine dell’immissione in ruolo anche in province ovvero regioni diverse rispetto a quella in cui sono inclusi rispettivamente nelle GAE O CONCORSI ORDINARI E STRAORDINARI,