IL TRIBUNALE DEL LAVORO ACCOGLIE I PRIMI RICORSI PATROCINATI DALLA FLP SCUOLA FOGGIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE ANCHE AI SUPPLENTI !!!

A distanza di soli 5 mesi dalla presentazione del ricorso, il Giudice del Lavoro di Foggia riconosce alla docente supplente temporanea iscritta a questo sindacato, il diritto ad ottenere il compenso relativo alla RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI che il Ministero continua a negare ai supplenti temporanei.

Il Giudice ha condannato il Ministero a pagare alla docente circa 1700 euro oltre agli accessori di legge.

LA FLP SCUOLA SEMPRE ACCANTO AI PROPRI ISCRITTI E AL PERSONALE DELLA SCUOLA !!!

A latere della sentenza, non possiamo non evidenziare come il riconoscimento della quota di retribuzione professionale docente, oltre al beneficio economico, pone in evidenza come non possa essere prevista una disparità di trattamento economico e giuridico fra il personale di ruolo e/o supplente annuale e i supplenti temporanei.

Al docente ricorrente tra gli anni scolastici 2019/2022  erano stati conferiti incarichi di supplenza del tipo “breve e saltuaria” ma il pagamento dello stipendio non riconosceva il diritto alla RPD. Le motivazioni espresse nella sentenza, richiamando anche l’indicazione della Cassazione, che in merito ha fatto piena chiarezza, ma che l’amministrazione non tiene in considerazione e continua a negare la RPD ai supplenti con incarichi non annuali, rappresenta l’ennesimo riconoscimento delle giuste rivendicazioni del nostro sindacato a tutela degli interessi del personale scolastico.

Vogliamo qui ribadire che la retribuzione professionale docenti è un compenso stabilito nel CCNL erogato ai docenti per l’espletamento della propria professione ed è riconosciuto:

  • ai docenti di ruolo;
  • ai docenti con contratti di supplenza al 30.06;
  • ai docenti con contratti al 31.08.

Purtroppo,  tale indennità non viene riconosciuta agli insegnanti che svolgono supplenze di tipo BREVE o SALTUARIO e neppure ai docenti con contratti cd. “covid”, anche nel caso in cui raggiungendo l’annualità (ovvero i 180 giorni di docenza al 30.06) ma tale periodo è stato coperto con diversi contratti seppur continuativi.

Ciò vale per tutti i periodi di supplenze temporanea anche si sono conclusi con la fine delle lezioni (si prenda ad esempio la sostituzione docente di ruolo assente per maternità: in tal caso nonostante sia potenzialmente auspicabile una permanenza “annuale” sul “posto” che è comunque completata con una serie di contratti continuativi ed in questo caso il MIM non riconosce la retribuzione stessa)

RINNOVIAMO, ALLA LUCE DI TALE RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA, L’INVITO AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO CHE HA SVOLTO SUPPLENZE TEMPORANEE A RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER ADERIRE AL RICORSO, CHE RESTA L’UNICO MODO PER VEDERSI RICONOSCIUTI  BENEFICI ECONOMICI AL PARI DEI DOCENTI DI RUOLO E SUPPLENTE ANNUALI.

Per rispondere a numero quesiti sottopostici, ricordiamo che la retribuzione professionale docenti ammonta a  circa 174,50 Euro mensili.

Il termine ultimo per accedere al ricorso è fissato in un quinquennio, per cui è ancora possibile aderire al ricorso

Proprio in virtù di quest’ultima sentenza e di altre precedenti, sono altissime le possibilità di vedersi riconosciuto dal Tribunale le spettanze economiche, proprio perchè il diniego frapposto dal MIM è atto illegittimo oltre che discriminatorio.

Il costo di adesione iniziale al ricorso prevede solo le spese di deposito e bolli che calcolati in base determinati indicatori individuati nella dichiarazione reddituale. Il ricorso è individuale e non collettivo.

Ringraziamo l’Avv. Velia Scarnecchia che ha patrocinato, seguito e sta seguendo analoghi ricorsi. 

ADERISCI AL RICORSO E RIVENDICA I TUOI DIRITTI CON LA FLP SCUOLA FOGGIA