GRADUATORIE DI ISTITUTO: COME PROCEDERE

A seguito della pubblicazione della O.M. 45/2022 le scuole devono procedere anche alla compilazione, per l’a.s. 2022/2023 delle graduatorie di istituto ai fini della individuazione di eventuali situazioni di soprannumerarietà. 

Gli art 19  e 21 del CCNI 2022/25 stabiliscono che il Dirigente Scolastico predisponga e pubblichi le graduatorie interne entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità: dal prossimo 15 marzo, quindi, le scuole devono compilare e pubblicare le suddette graduatorie, entro il 30 marzo 2022.

In considerazione di quanto precede, i docenti di ruolo devono pertanto aggiornare il proprio punteggio all’interno della graduatoria interna della scuola in cui sono titolari; se neo immessi o trasferiti da settembre 2021 devono presentare nuova domanda.

Il nuovo CCNI ha stabilito che  le domande si presenteranno quindi secondo la classica procedura cartacea. In base a quanto stabilito dal CCNI, la data del 15 marzo 2022 rappresenta anche il momento ultimo entro cui i docenti interessati possono inserire eventuali nuovi titoli conseguiti. In conseguenza le scuole dovranno operare solo successivamente a tale data nella compilazione delle domande in quanto il personale docente, entro il 15 marzo può conseguire nuovi titoli o situazioni che danno diritto a precedenza o esclusione dalla graduatoria di istituto.

Le graduatorie interne di istituto, in ciascuna istituzione scolastica, sono redatte per ognuna delle tipologie di posto e/o cattedre esistenti nella medesima scuola.

Nelle graduatorie sono inseriti i docenti di ruolo titolari nell’istituzione scolastica interessata, compresi coloro i quali non si trovino in servizio nella scuola di titolarità in quanto, per esempio,  in assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola.

Al contrario, non vanno inseriti i docenti in servizio nella scuola, in virtù di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che vanno invece graduati nelle rispettive scuole di titolarità.

Il dirigente scolastico procede alla redazione e pubblicazione delle suddette graduatorie, entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità (si attende al riguardo la pubblicazione dell’OM che definirà le modalità applicative del CCNI 2022/25 e indicherà le date relative alle operazioni di mobilità).

Le graduatorie, come si diceva, fanno formate tenendo conto dei punteggi posseduti derivanti da:

  • anzianità di servizio;
  • esigenze di famiglia (intese in tal caso come esigenze di non allontanamento);
  • titoli generali.

I punteggi da attribuire, riferiti alle suddette voci, sono indicati nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”, con le precisazioni riguardanti la mobilità d’ufficio (Tabella allegata all’Ipotesi di CCNI 2022/25).

Le graduatorie vanno compilate inserendo:

1. “a pettine” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dal 01/09/2020 e precedenti oppure dal 01/09/2021 per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, o trasferiti dal 01/09/2021 nella stessa scuola da posto comune a posti di lingua (per la scuola primaria) o ancora trasferiti dal 01/09/2021 con precedenza di cui all’articolo 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2022/25 (si tratta del  personale docente trasferito d’ufficio che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità); 

2. “in coda” i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal 01/09/2021 per mobilità a domanda volontaria, compresi i docenti perdenti posto trasferiti d’ufficio dal 01/09/2020 e precedenti [che entrano a far parte dell’organico dal 01/09/2021, tramite domanda per il rientro nella scuola di precedente titolarità, richiesta (sempre nell’ottennio) come prima preferenza, e soddisfatti – per il 2021/22 – per la scuola redigente la graduatoria, espressa tra le preferenze successive alla scuola di precedente titolarità] ovvero per assunzione in ruolo (neoassunti).

Prima, dunque, vanno inseriti con i rispettivi punteggi i docenti di cui al punto 1, poi (a prescindere dal punteggio rispetto ai docenti di cui al punto 1) i docenti di cui al punto 2 (sempre con i rispettivi punteggi).

Sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I (Disabilità e gravi motivi di salute), III (Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative), IV (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) e VII (Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), previste dall’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25.

Una volta che l’UST territorialmente competente, approva l’organico della scuola, il dirigente scolastico, in caso di contrazione del rispettivo organico di scuola, procede all’individuazione del docente perdente posto, in base alla suddetta graduatoria e alla dotazione organica assegnata alla scuola per l’a.s. 2022/23. Il docente ovvero i docenti individuati in soprannumero (perdenti posto) sono gli ultimi in graduatoria: i primi a perdere il posto, dunque, sono i docenti in coda e poi gli altri, risalendo la graduatoria medesima.

I docenti, individuati come perdenti posto, possono presentare domanda di trasferimento (condizionata o no), entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà (la domanda, in tali casi, va presentata cartacea). Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei previsti termini domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda sostituisce quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo.

Relativamente alla compilazione delle predette graduatorie, intendiamo rispondere a numerosi quesiti che ci sono stati posti e, in particolare:

ESIGENZE DI FAMIGLIA

Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune.
In particolare, per quanto riguarda il punteggio di ricongiungimento vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente.

Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.

Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

In pratica:

  1. In linea di principio, il punteggio spetta se il familiare rispetto a cui ci si ricongiunge, risiede nel comune di titolarità del docente.
  2. Qualora il familiare risieda in un Comune dove non sono presenti scuole richiedibili dal docente (in quanto non sono presenti proprio scuole oppure non si impartisce l’insegnamento del docente), il punteggio spetta se il docente risiede nel comune viciniore a quello di titolarità.
  3. Qualora il familiare risieda in un Comune dove è presente un plesso di una scuola dove si impartisce la disciplina impartita dal docente ma che non è sede di organico (quindi non è esprimibile nelle preferenze) allora il punteggio di ricongiungimento spetta per il Comune dove ha sede l’Istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

PUNTEGGIO DI RICONGIUNGIMENTO AI FINI DELLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
Regole analoghe sono previste anche per compilazione delle graduatorie d’istituto del personale ATA. Anche in questo caso, ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, sono da considerarsi come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.

In particolare, il punteggio spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati.
Qualora il comune di residenza del familiare, non sia sede dell’istituzione scolastica di titolarità, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso o una sezione staccata nel comune di residenza del familiare, come spiegato sopra per il caso dei docenti.

RESIDENZA DA ALMENO 3 MESI
Il punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La residenza del familiare alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà contenere l’anzidetta informazione.

DOCENTI NEOASSUNTI O TRASFERITI A DOMANDA VOLONTARIA

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Questo significa che ai fini dell’individuazione dei docenti perdenti posto si considerano sempre in coda i docenti neoassunti e i docenti trasferiti a domanda volontaria nella scuola in questione nell’anno scolastico in questione, a prescindere dal loro punteggio. Solo in subordine verranno considerati gli altri docenti cioè quelli che sono entrati a far parte dell’organico della scuola negli anni precedenti (per immissione in ruolo o per trasferimento). 

DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO E A DOMANDA CONDIZIONATA
Per i docenti trasferiti d’ufficio e per il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.

Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

CONTINUITA’ DI SERVIZIO 

La tabella titoli della mobilità prevede l’attribuzione di un punteggio per la continuità del servizio svolto nella medesima scuola.

 

Infatti, per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, è prevista l’attribuzione del seguente punteggio: 

Punti 6

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia”.

Tale punteggio spetta quindi a condizione che il docente abbia prestato senza soluzione di continuità servizio per almeno 3 anni nelle stessa scuola di attuale titolarità oppure di precedente incarico tirannale (nel caso dei docenti titolari su ambito) o nella scuola di servizio (per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno – DOS) e per i docenti di religione cattolica.

GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO E TRASFERIMENTI D’UFFICIO

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio. Questo significa che il punteggio per la continuità spetta anche nel caso in cui il docente abbia prestato meno di tre anni di servizio nella scuola di attuale titolarità.
In particolare spetteranno:

entro il quinquennio    2 punti

oltre il quinquennio     3 punti

 

Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

CONDIZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
Pertanto il servizio deve essere stato svolto nella stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, senza mai aver ottenuto assegnazione provvisoria /trasferimento/passaggi di cattedra o di ruolo (provinciali o interprovinciali) che interromperebbe la continuità, a meno che non si tratti, nei soli casi dei trasferimenti, di docenti soprannumerari che richiedono il rientro nell’ottennio. L’utilizzazione invece non interrompe la continuità didattica.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso:
  • Di assenze per motivi di salute
  • Di assenze per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01,
  • Di servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali),
  • Di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I.
  • Di esoneri sindacali,
  • Di aspettative sindacali ancorché non retribuite
  • Di incarico della presidenza di scuole secondarie
  • Di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici
  • Di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso
  • Di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306,
  • Di servizio prestato nelle scuole militari nonché
  • Di periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall’art 1 comma 65 della legge 107/15.
  • L’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea
  • Di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.

 

 

DOCENTE SOVRANNUMERARIO

Non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo ottennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Invece l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.
Qualora, scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario.

UTILIZZAZIONE

Il punteggio spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

 

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.