GLI INSEGNAMENTI ATIPICI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: GESTIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Spesso nelle nostre istituzioni scolastiche di secondo grafo si sente parlare di “ATIPICITA'” DI INSEGNAMENTI.

Vediamo di fare un pò di chiarezza su tali insegnamenti.

Gli insegnamenti atipici sono insegnamenti che, presenti sono in determinati istituti,  possono essere assegnati a più classi di concorso facenti parte della stessa area. 

La normativa posta a base per la determinazione degli organici nella scuola secondaria di secondo grado è data dal  DPR 19/2016 e dal  DM 259/2017 . Con le tabelle di confluenza emanate con Decreto dipartimentale 635 del 8 luglio 2016, che individuano  ciascuna disciplina dei quadri orari riguardanti gli indirizzi dei Licei e gli indirizzi, articolazioni ed opzioni degli Istituti Tecnici e Professionali ed  attribuiscono alle   classi di concorso del precedente ordinamento (DM 39/98) le corrispondenti classi di concorso del nuovo ordinamento (DPR 19/2016 e DM 259/2017), si è provveduto, poi, a delineare le aree in cui si articolano le classi di concorso. 

ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ALLE CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE

Come appena accennato, poiche’  molti insegnamenti prevedono  una “atipicità”, vale a dire che la disciplina puo’ essere assegnata a diverse classi di concorso, però della stessa area, si lascia alle scuole l’increscioso e doveroso  onere di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate, vada assegnato l’insegnamento

Facciamo degli esempi: Nel  Liceo Classico l’insegnamento della Matematica può essere assegnato alla classe A026 (Matematica) o alla  A027 (Matematica e Fisica): Nel  Liceo  Artistico l’insegnamento della Filosofia alla classe A018 (Filosofia) o alla A019 (Filosofia e Storia);  Nel Liceo Scientifico l’insegnamento della storia alla classe A011 (lettre e Latino) o alla A019 (Filosofia e storia) come anche negli  Istituti Tecnici l’insegnamento della matematica può essere attribuito alla A026 (Matematica) o alla A027 (Matematica e Fisica) od anche alla classe A047  (matematica Applicata). Posto ciò, però, appare evidente che l’obiettivo deve essere quello della salvaguardia della titolarità  dei docenti presenti nell’ istituzione scolastica evitando al massimo la creazione di  soprannumerarietà.   

Per quanto sopra detto,  l’istituzione  scolastica, nel caso in cui ha in  organico, ad esempio,  docenti di A026 (Matematica) deve necessariamente attribuire le ore di insegnamento di Matematica alla classe di concorso  A026 e nel caso in cui ci fossero anche docenti di A027 (matematica e Fisica), nell’attribuzione delle ore, deve tenere in considerazione la graduatoria di istituto unificata all’uopo compilata

La nota Miur n- 487 del 10 aprile 2020 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020\2021 afferma infatti che:

“L’attribuzione delle ore sviluppate dall’organico di ogni singola autonomia alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, la ottimale formazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo (funzione “classi su classi di concorso”)”. Ovviamente, nella scelta della classe di concorso dovrà farsi riferimento all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica” In conseguenza, le istituzioni scolastiche, nella scelta della classe di concorso a cui attribuire l’insegnamento nel caso di classe di concorso atipica, dovranno avere come obiettivo prioritario:

  1. La tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica (evitando in questo modo esuberi).
  2. L’ottimale formazione delle cattedre.
  3. La continuità didattica.

COME PROCEDERE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOPRANNUMERARI

In presenza nella stessa scuola di soprannumerari si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata, secondo quanto previsto dall’art 21 del CCNI triennale, sottoscritto in data 6 marzo 2019, sulla mobilità nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo”.

Questo significa che, nel caso di contrazione dell’organico e in presenza nella stessa scuola di soprannumerari e in presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici” a esempio titolari a di A012 – A011  oppure A026-A027si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 13 CCNL mobilità e secondo le modalità di individuazione dei soprannumerari disciplinate dall’art. 21 dello stesso CCNL.

IL CASO IN CUI NON CI SIANO GIA’ DOCENTI  TITOLARI
In assenza dI  titolari l’attribuzione delle ore  dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza, delle graduatorie per le immissioni in ruolo.

In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento atipico, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alla classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (es. A011 e A013 – A027 e A047 ecc.)