E’ POSSIBILE ACCETTARE PIU’ NOMINE IN RUOLO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO

Molti docenti maturano nello stesso anno scolastico più nomine in ruolo, sia che si tratti di nomine derivanti da inserimenti in diverse procedure concorsuali sia per nomine derivanti dall’inclusione in procedure concorsuali e presenza in Gae.

La lettura delle istruzioni allegate al D.M. di suddivisione dei posti da parte del Ministero dell’Istruzione- Allegato A- fornisce chiarimenti in merito.

L’esame del punto A.10 di detto allegato prevede, infatti, che “L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”.

In conseguenza, non ci sono dubbi sulla possibilità che per l’a.s. 2022/2023 anche se si è ottenuto ed accettata una nomina in ruolo si conserva il diritto ad ottenere nomina ed eventualmente accettarla  indipendentemente da quale provincia o graduatoria avviene la successiva proposta

Quindi, il docente potrà accettare nomina: 

  • indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
  • indipendentemente da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina); 
  • indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).
Il dubbio per molti docenti è sorto in quanto in precedenza (sino all’a.s.2019/2020) non era consentita tale possibilità.
A quanto sopra detto, vi è però un solo caso in cui il docente non potrà accettare altra nomina e riguarda coloro che  sono vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno. Parliamo di quei docenti  vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al  punto A.8 delle istruzioni. In tale punto è precisato che  non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. Il caso riguarda quei  docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del. DM 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale i quali non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

Altro quesito che ci hanno posto è la situazione in cui si trovano i docenti che hanno ottenuto LA NOMINA A TEMPO DETERMINATO DA SOSTEGNO 1^ FASCIA GPS E CHE, UNA VOLTA SOSTENUTO IL PRESCRITTO ESAME, SI VEDRANNO TRASFORMATA TALE NOMINA, CON DECORRENZA 1.9.2023, IN NOMINA A TEMPO INDETERMINATO

Anche in questo caso, vale e si applica quanto previsto nel punto A.10 delle istruzioni, cioè l’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato”. In sostanza, il docente dal 1.9.2023 avrà la proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno in quanto destinatario dal 1.9.2022 di contratto a tempo determinato, motivo per cui si trova nella stessa ed identica situazione di coloro che, ottenendo più nomine in ruolo, possono optare e scegliere. 

Altro caso è quello che accade al docente che, per motivi diversi, non accetta la nomina in ruolo. Lo stesso insegnante si vedrà cancellato  dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. Non si avrà invece alcuna conseguenza per le altre classi di concorso\tipologie di posto per cui si è eventualmente inseriti nelle graduatorie.

PRECISATO QUANTO SOPRA PER LE NOMINE CHE SI MATURANO NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO 2022/2023, VEDIAMO COSA ACCADE SE SI ACCETTA UNA NOMINA IN RUOLO CON DECORRENZA 1.9.2023 E SI E’ INCLUSI IN ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI O GAE. 

In questo caso occorre fari riferimento a quanto  disposto dall’art. 399 bis del D. lgs 297/1994 che, così, recita:  “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”.

Pertanto, una volta ottenuta la conferma in ruolo il docente decade da tutte le graduatorie, comprese quelle per il conferimento delle supplenze, a eccezione di quelle dei concorsi ordinari per titoli ed esami (es: GM 2016). Il docente potrà quindi, negli anni successivi, sempre lasciare l’attuale ruolo per accettare una nuova proposta di assunzione proveniente dalle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

Resta ferma però anche la possibilità, prima dell’avvenuta conferma in ruolo, di accettare una proposta di assunzione proveniente da graduatorie diverse da quelle dei concorsi ordinari (es: GM2018) in quanto la decadenza da tali graduatorie si realizza solamente all’atto della conferma in ruolo.

Ovviamente, siamo dell’avviso che siccome la conferma decorre dal 1^ settembre 2023 (per gli immessi in ruolo per esempio dal 1.9.2022) laddove la nomina fosse conferita entro il 31.8.2023 si conserva il diritto a poterla accettare.