DOCENTI E PERSONALE ATA PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO : ECCO COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER L’ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI – URGENTE INIZIATIVA LEGALE-

COMUNICAZIONE URGENTE

RISERVATA AI DOCENTI E PERSONALE ATA

A TEMPO DETERMINATO

INIZIATIVA LEGALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

PER ABUSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

La presente comunicazione ha lo scopo di informare il personale docente e ata  a tempo determinato in merito alle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno consolidato la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per l’illegittima e abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine da parte dell’Amministrazione scolastica.

1. Il Contesto Normativo e il Principio dell’Abuso
Il sistema giuridico italiano, in conformità con la Direttiva europea 1999/70/CE, sanziona l’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze che, di fatto, sono permanenti e durevoli. Nel settore scolastico, ciò si traduce nel divieto di coprire cattedre vacanti e disponibili attraverso un ricorso sistematico e prolungato a supplenze annuali, in assenza di misure efficaci per la stabilizzazione del personale.
La giurisprudenza ha individuato nel superamento della soglia dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi, il parametro temporale oltre il quale la reiterazione dei contratti a termine si presume abusiva, generando il diritto del lavoratore a una tutela risarcitoria [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025].

2. La Sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23 novembre 2025
Un punto di svolta fondamentale è rappresentato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30779/2025. Questa pronuncia ha confermato con chiarezza il principio secondo cui il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze su posti vacanti e disponibili ha diritto a una tutela, ponendo fine all’incertezza e rafforzando la posizione dei docenti precari.
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione avverso la decisione che riconosceva il diritto al risarcimento a una docente di religione con un lungo periodo di precariato, affermando che le procedure concorsuali straordinarie, qualora abbiano natura selettiva e non garantiscano una certezza di stabilizzazione, non costituiscono una misura “sanante” idonea a cancellare l’illecito pregresso.
La Suprema Corte ha sancito che, superato il limite dei 36 mesi, la stabilizzazione dovrebbe rappresentare l’unica soluzione per porre fine al precariato strutturale. Tuttavia, poiché la normativa sul pubblico impiego vieta la conversione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, D.Lgs. 165/2001), la tutela concreta che il lavoratore può ottenere in sede giudiziaria è di natura risarcitoria.
Il principio di diritto espresso dalla Corte nella sentenza è il seguente:
In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza […] la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo […] in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva […] mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati […]   

3. Requisiti per l’Azione di Risarcimento
Per poter avviare un’azione legale volta a ottenere il risarcimento del danno, il docente deve soddisfare specifici requisiti, consolidati dall’interpretazione giurisprudenziale:
1.Superamento dei 36 mesi di servizio: Il requisito principale è aver accumulato un servizio di almeno 36 mesi, anche non continuativi, attraverso la successione di contratti a termine [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025].
2. Servizio “Qualificato” su Posti Vacanti e Disponibili: Il servizio deve essere stato prestato per la copertura di cattedre che erano, di fatto, stabili. La giurisprudenza ha chiarito che tale condizione si verifica principalmente in due casi (deve ricorrere una delle due condizioni):
a) Contratti al 31 agosto: Supplenze annuali su posti rientranti nell’organico di diritto, che per loro natura sono vacanti e disponibili.
b) Contratti al 30 giugno: Supplenze fino al termine delle attività didattiche su posti dell’organico di fatto. In questo caso, per dimostrare la natura stabile del posto, è generalmente richiesto che i contratti siano stati stipulati in successione presso lo stesso istituto scolastico e per la medesima classe di concorso o tipologia di posto (sostegno).

4. Parziale Discontinuità del Servizio 

La giurisprudenza ha riconosciuto che una parziale discontinuità non preclude il diritto al risarcimento. Ad esempio, la circostanza che la maggior parte dei contratti sia stata svolta nello stesso istituto e solo uno o alcuni in istituti diversi non è, di per sé, ostativa, in quanto il giudice valuta la situazione nel suo complesso per accertare la natura abusiva della reiterazione.

5. La Misura della Tutela Risarcitoria
Come anticipato, la violazione del divieto di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego non comporta la stabilizzazione automatica, ma il diritto a un indennizzo economico.
A seguito del D.L. n. 131 del 2024 (c.d. “Decreto Salva Infrazioni”), la misura del risarcimento è stata significativamente rafforzata. L’art. 12 di tale decreto ha modificato l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che il giudice stabilisca un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

L’importo esatto viene determinato dal giudice tenendo conto di vari fattori, tra cui :

La gravità della violazione;
•Il numero dei contratti stipulati in successione;
•La durata complessiva del rapporto precario.

Resta ferma la facoltà per il lavoratore di provare e richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e maggiori.

6. Documentazione Necessaria per l’Avvio del Contenzioso
I docenti che ritengono di possedere i requisiti sopra descritti e intendono avviare un’azione legale per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento, dovranno fornire  la seguente documentazione:
•Elenco e copia di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione.
•Stato di servizio (o “stato matricolare”) aggiornato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, che certifichi tutti i periodi di servizio prestati.
•Copie delle buste paga, in particolare quelle più recenti, per la determinazione dell’ultima retribuzione utile al calcolo dell’indennizzo.
•Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

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