DOCENTE CHE RIENTRA IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE : ISTRUZIONI

Nelle scuole si tenta (spesso non riuscendo) di avere come obiettivo da tenere sempre in considerazione quello di assicurare la continuità didattica.

Non poche volte, invero, tale obiettivo è fonte di dubbi e incertezze tra i docenti e le stesse scuole.

Tale difficoltà si appalesa a ridosso della data del  30 aprile, data di rilievo per quanto riguarda quei docenti che vorrebbero tornare in servizio dopo un’assenza continuativa di almeno 150 giorni. .

In relazione a tale problematica occorre far riferimento alla fonte che regolamenta tale situazione e cioè l’ art. 37 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

Tale articolo così recita “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

In sostanza, il principio ha per obiettivo quello di garantire agli studenti una continuità nell’insegnamento quando il docente titolare di cattedra è assente per molto tempo, evitando un cambiamento a fine anno che potrebbe impattare negativamente sulla serena conclusione dell’anno e sulle valutazioni.

E’ bene precisare che i periodi di assenza comprendono anche i periodi prefestivi e festivi – dove non si svolge attività didattica – , come ad esempio i giorni del 5 e del 6 gennaio. Se così non fosse il docente conterebbe come rientrato in servizio e il conteggio dei giorni ripartirebbe da capo.

Secondo l’art.37 dunque il docente che ha totalizzato i 150 giorni di assenza continuativa può tornare in servizio dopo il 30 aprile, ma venendo impiegato in supplenzeinterventi didattico-educativi integrativi o in altri compiti pertinenti al regolare funzionamento delle attività scolastiche.

Contemporaneamente, il docente supplente in servizio fino a quel momento, concluderà la sua attività didattica a fine anno scolastico, partecipando dunque attivamente agli scrutini, alle valutazioni finali e quindi all’eventuale esame di maturità, qualora sia stato scelto come commissario.

Quanto detto finora si applica anche in caso il docente assente abbia un contratto a tempo determinato fino all’ 8 giugno, 30 giugno o 31 agosto. In uno di questi casi bisogna andare a considerare i diversi limiti di assenza previsti per gli insegnanti a tempo determinato, i cui periodi di malattia o ferie sono calcolati diversamente rispetto ai colleghi a tempo indeterminato.

Il corretto calcolo dei 150 giorni deve tenere conto di tutti i tipi di assenza che vengono considerati da un punto di vista legale. Sono inclusi dunque ferie, congedi, aspettative, permessi e malattieIl calcolo dei 150 giorni procede a ritroso, quindi a partire dal giorno del rientro in servizio fino a tornare al giorno di inizio dell’assenza. Questa modalità si applica in generale, non solo ai rientri in servizio dopo il 30 aprile.

Le classi terminali dei cicli di studio – il terzo anno di scuola media e il quinto anno di scuola superiore – rappresentano un caso particolare nella normativa, in quanto prevedono una riduzione dei giorni di assenza da 150 a 90. Qualora il docente sia in servizio su diverse classi, il computo dei giorni di assenza va eseguito separatamente in base se queste siano terminali o no. Di conseguenza potrebbe ad esempio accadere che sulla classe terminale continui il supplente, mentre sulle classi non terminali non venga applicato l’art.37, garantendo il regolare rientro del docente titolare.

Quest’ultima costituisce una situazione perfettamente regolare, nonostante l’apparente sfalsamento costituito dalla “Convivenza” di due docenti diversi all’interno della stessa sezione.

Qualora si verifichi l’assenza continuativa del docente titolare, con rientro dopo il 30 aprile, il contratto di lavoro del supplente va adattato alla nuova situazione. In altri termini il contratto, originariamente stipulato con un termine di scadenza coincidente con il periodo di assenza del docente, va prorogato fino al naturale termine dell’anno, includendo scrutini e valutazioni.

La gestione della parte burocratica della questione è compito del Dirigente scolastico, che dovrà calcolare i giorni di assenza e disporre la proroga tramite la segreteria scolastica.