D.L. 122/2021 : OBBLIGO GREEN PASS PER TUTTI COLORO CHE ACCEDONO NELLA SCUOLA

A seguito della pubblicazione del D.L. 10 SETTEMBRE 2021 sono state emanate norme che estendono a tutto  il personale che a vario titolo accede agli ambienti in cui si svolgono attività scolastiche, in materia di obbligo del possesso del green pass. 

Anche il Capo Dipartimento Istruzione ha diffuso una nota (n. 953 del 9 settembre 2021) contenente indicazioni in merito alle modalità semplificate di controllo del possesso del green pass; alla nota sono allegati anche una guida per i Dirigenti Scolastici, uno schema di conferimento di delega da parte del DS e uno schema di informativa sul trattamento dei dati personali.

In sostanza il decreto legge prevede, a partire dall’11 settembre 2021, per l’accesso alle strutture scolastiche, educative e formative: 
– Le disposizioni relative al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 si applica anche al personale dei
servizi educativi per l’infanzia (D.Lgs.65/2017), dei CPIA, dei sistemi regionali di IeFP, dei sistemi regionali di
IFTS e degli ITS.

– Il compito di verificare il possesso di detta certificazione è in capo ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni
(come già previsto dal DL 111/21)

  • Fino al 31 dicembre 2021, attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (quindi alle scuole, ai servizi educativi per l’infanzia, agli istituti di IeFP, agli IFTS, e agli ITS) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.
  • La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA ai bambini frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado, agli studenti della scuola secondaria di II grado, agli studenti frequentanti i la IeFP e i corsi IFTS. Restano assoggettati, invece, all’obbligo gli studenti che prendono parte agli ITS.
  • Allo stesso modo, le disposizioni relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. Ricordiamo che sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre
    2021 (salvo ulteriori disposizioni) tali certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di
    Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2.
  • Il compito della verifica delle prescrizione di cui sopra è compito del Dirigente Scolastico e dei responsabili delle strutture scolastiche, educative e formative (o di un suo delegato).
  • Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.

DL-122-2021-ATTO_COMPLETO