Il MIM ha concesso una ulteriore proroga al 7 giugno alle Università per la presentazione delle istanze finalizzate alla istituzione dei corsi di specializzazione per il conseguimento del titolo di sostegno -CORSI INDIRE-riservati ai docenti senza titolo di sostegno con tre anni di servizio su tale tipologia di posto e ai docenti che hanno conseguito il titolo all’estero.
Appare evidente che, se da un lato le Università stanno facendo evidenziare (quelle statali in particolare) la difficoltà ad organizzare corsi sostegno INDIRE e corsi di specializzazione TFA Sostegno 2025, quelle Telematiche, viceversa, si vedono costrette ad aspettare che quelle statali definiscano la loro offerta formativa (ricordiamo che quasi tutte le telematiche erano e sono partite con l’acquisizione di pre-iscrizioni che, ad ogni buon fine, non costituiscono titolo di precedenza per chi ha fatto domanda di pre-iscrizione).
Sull’argomento, poi, non pochi dubbi sussistono per la possibilità di produrre istanza da parte di talune categorie di docenti in possesso dei sopra citati titoli di servizio o titoli esteri.
Ci riferiamo in particolare a coloro che o hanno conseguito il titolo successivamente a data prefissata oppure hanno avuto un decreto di diniego.
Allo stato, riteniamo che la situazione possa essere così riassunta:
PREMESSA
La data da prendere come riferimento per stabilire i requisiti di partecipazione è IL 1 GIUGNO 2024, così come precisamente stabilito dal D.L. 31 MAGGIO 2024 N.71 convertito in Legge 106 del 30 luglio 2024.
In conseguenza, proprio il comma 1 dell’art 7 del D.L. 71/2024, per quanto attiene ai titoli conseguiti all’estero prevede che possono partecipare al percorso coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1 giugno 2024) si trovino nella seguente situazione:
- hanno superato, presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità
- hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge e cioè tutti coloro che entro il 31 gennaio 2024 abbiano prodotto domanda di riconoscimento del titolo estero. Questo perchè il termine previsto da parte del MIM per riconoscere il titolo era di 4 mesi per cui il predetto dicastero avrebbe dovuto dare un esito alla domanda di riconoscimento entro il 1 giugno 204. Su tale tempistica il MIM si è espresso chiaramente con una faq (vedi in seguito)
Vediamo, ora, invece, la situazione di coloro a cui sia stato notificato decreto di rigetto della domanda prima del 1° giugno 2024.
- Tali docenti non possono partecipare in quanto l’istanza di riconoscimento doveva essere ancora pendente al 1 giugno 2024 e non già definita del MIM. Anche in questo caso il MIM nelle FAQ ufficiali è stato alquanto esplicito
Vediamo, ora, un altro caso, cioè coloro i quali hanno avuto notificato il decreto di diniego dopo del 1° giugno 2024.
- In questo caso, invece, il docente può partecipare in quanto al 1 giugno 2024 non aveva avuto notificato il provvedimento di diniego per cui ha titolo a partecipare in virtù del fatto che alla data di entrata in vigore non aveva avuto espressamente e giuridcamente negato il diritto ad ottenere il riconoscimento del titolo estero. Proprio il MIM su tali caasi ha chiarito che nei casi di coloro che hanno ricevuto notificati provvedimenti in data successiva al 1° giugno 2024 possono produrre domanda di partecipazione ai corsi.
Vediamo, ora, altra fattispecie, e cioè coloro che hanno avuto notificato il decreto di diniego ma, al 1° GIUGNO 2024, hanno ancora in corso il contenzioso avverso tale decreto di rigetto del riconoscimento
- Per questi docenti il MIM ha precisato che coloro che alla data del 1° giugno 2024 avevano un contenzioso in corso per mancata adozione di un provvedimento espresso, cioè coloro che hanno presentato ricorso per far valere il silenzio assenso dinanzi al giudice amministrativo, possono produrre domada.
- Il MIM ha, però, anche chiarito che, viceversa, non possono produrre domanda coloro che alla data del 1° giugno 2024 avevano in corso altro tipo di contenzioso, per esempio avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione
L’art.6 del D.L. 71 prevede anche la partecipazione ai corsi per coloro che hanno prestato servizio per tre anni su posti di sostegno ma senza titolo di specializzazione. Il testo del decreto così recita “Accedono ai percorsi di formazione, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, i docenti in possesso del prescritto titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
2. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
Ciò detto, appare evidente che i requisiti di cui all’art. 6 sono così stabiliti:
- tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio conteggiando l’a.s. 2023/2024 (infatti il discrimine è sempre il 1 giugno 2024).
- gli anni di servizio devono essere prestati con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso o posto (In sostanza il docente che ha svolto tre anni sul sostegno nella scuola secondaria di primo grado deve essere in posseso del titolo di laurea e, attenzione, dei crediti formativi previsti dal D.L.19/2016 per accedere ad una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado).
- non possono essere cumulati servizi per gradi diversi (scuola secondaria di primo grado e servizio su scuola secondaria di secondo grado)
- il servizio può essere stato prestato anche sommando servizio scuola statale e paritaria
- il servizio per i 5 anni (compreso l’a.s. 2023/2024 eventualmente) deve essere stato prestato o per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1^ febbraio e partecipazione agli scrutini finali.
- l’A.S. 2024/2025 non può essere conteggiato ai fini del raggiungimento dei 3 anni nell’ultimo quinquennio. Con la preccisazione, però, che verrà data, pertanto, priorità ai docenti con i tre anni di servizio entro il 31 agosto 2024 (termine a.s. 2023/24) . In caso di domande in numero superiore per il grado richiesto per l’Università considerata, si stilerà una graduatoria sulla base del numero di anni superiore a tre nel quinquennio.Se non si riesce ad accedere in quella Università in cui ha prodotto domanda, ci si potrà spostare in altro Ateneo con posti residui. Solo dopo questo percorso si dovrebbe aprire anche ai corsisti con la terza annualità nel 2024/25. Solo in un secondo momento probabilmente si potrà prendere in considerazione l’inserimento anche dei docenti che maturano la terza annualità nell’anno scolastico 2024/25, anche con l’avvio di un secondo percorso entro il 31 dicembre 2025.
LA FLP SCUOLA FOGGIA HA ISTITUITO UN APPOSITO SERVIZIO DI CONSULENZA SU TALE PROBLEMATICA CURATO DALLA DOTT.SSA MARIA ANTONIA CAMARCA, REFERENTE TUTOR POLO DIDATTICO E-CAMPUS -FOGGIA-
Tutti coloro i quali sono interessati alla partecipazione ai corsi possono prenotare appuntamento su questo sito cliccano il LINK PRENOTA ORA APPUNTEMENTO E CLICCANDO, SUCCESSIVAMENTE, NEL MENU A TENDINA: CORSI INDIRE CONSEGUIMENTO TITOLO SOSTEGNO: CONSULENZA ED ISCRIZIONE