CORSI SOSTEGNO INDIRE PER SPECIALIZZATI ESTERO E TRIENNALISTI SENZA TITOLO : UN CHIARIMENTO

Pervengono presso la nostra sede richieste di chiarimento e di “aiuto nella iscrizione ai corsi per il conseguimento del titolo di sostegno” da effettuarsi entro una presunta data del 3 giugno 2025 (coloro che sono in possesso del titolo estero e docenti con tre anni di servizio sul sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione)

Vogliamo rassicurare tutti che non vi è nessuna scadenza al momento per iscriversi ai corsi

La data del 3 giugno 2025 riguarda il termine entro cui le UNIVERSITA’ CONVENZIONATE DEVONO COMUNICARE ALL’INDIRE IL NUMERO DEI POSTI, DISTINTI PER ORDINE E GRADO DI SCUOLA,  CHE POSSONO METTERE A BANDO.

MA, OVVIAMENTE, SOLO A SEGUITO AUTORIZZAZIONE INDIRE, POSSONO PUBBLICARE I BANDI. 

IN CONSEGUENZA LA DATA DEL 3 GIUGNO RIGUARDA LA COMUNICAZIONE DELLE UNIVERSITA’ ALL’INDIRE E  NON  CERTAMENTE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DA PARTE DEGLI INTERESSATI. 

Ricordiamo in proposito il numero massimo di posti attivabili:

  • Per quanto riguarda i corsi per i precari, triennalisti, i posti complessivamente attivabili sono pari a 20.700, così ripartiti:

  • n. 3.000 posti per la scuola dell’infanzia;
  • n. 12.300 posti per la scuola primaria;
  • n. 3.600 posti per la scuola secondaria di primo grado;
  • n. 1.800 posti per la scuola secondaria di secondo grado.

– Per quanto riguarda invece gli specializzati all’estero i corsi attivabili sono pari a 4.500, così ripartiti:

  • n. 112 posti per la scuola dell’infanzia
  • n. 1125 posti per la scuola primaria;
  • n. 1125 posti per la scuola secondaria di primo grado;
  • n. 1125 posti per la scuola secondaria di secondo grado

A questi  posti vanno aggiunti i corsi che saranno  organizzati direttamente da INDIRE per complessivi circa 19.000 posti (tra art. 6 e art. 7 DL 71/2024).

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona, ed è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti.

Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi, oltre all’esame finale di conclusione del corso consistente in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con  particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.

FAQ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EX ART. 6

  1. Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?
    L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

    – priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
    – prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.
    Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.
  2. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?
    Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.
  3. Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?
    Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
  4. Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?
    No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.
  5. Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?
    Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.
  6. Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?
    I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EX ART. 7

posti per la scuola dell’infanzia;

    1. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?
      No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.
    2. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?
      No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

       
    3. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?
      Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.
    4. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?
      No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.
    5. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?
      No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.
    6. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?
      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.
    7. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?
      Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.
    8. Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?
      Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
    9. Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?
      No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.      
    10. VEDI LE FAQ UFFICIALI
      VEDI L’AVVISO 23365 DEL 22 MAGGIO 2025 (CORSI ART. 6)
      VEDI L’AVVISO 23366 DEL 22 MAGGIO 2025 (CORSI ART. 7)