CONGEDO PARENTALE: COSA SPETTA IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA

A seguito del decreto 105 del 30 giugno 2022 e successivamente con la legge di bilancio n° 197 del 29 dicembre 2022, nel 2023, ciascun genitore dipendente può assentarsi dal lavoro per un periodo di 6 mesi, anche frazionabile, entro i primi 12 anni di vita del figlio. Se la madre è l’unico genitore, il congedo parentale sale a 10 mesi. Per il padre invece, il limite si estende fino a 7 mesi nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi (per complessivi 11 mesi tra genitori).

Dal 13 agosto 2022, inoltre, i dipendenti hanno diritto in tutto (fra entrambi i genitori) a 9 mesi di congedo retribuito, durante i quali si percepisce il 30% dello stipendio medio entro i 12 anni di vita del figlio (o di ingresso in casa, per le adozioni e affidi).

Per uno solo dei due genitori e soltanto se richiesto entro i 6 anni del figlio, uno di questi mesi è indennizzato all’80%.

Di questi mesi cumulativi di congedo parentale spettanti e fruibili anche a ore: 

  • 3 mesi di congedo retribuito spettano al padre,
  • 3 mesi di congedo retribuito spettano alla madre,
  • 3 mesi di congedo retribuito possono essere spartiti tra entrambi.

Se un genitore è solo spettano 9 mesi interi indennizzati al 30%.

Per quanto attiene al congedo parentale ad ore si ricorda che è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente (oppure 11 mesi per un genitore solo) e fruire nei primi 12  di vita del figlio (di genitori naturali, adottivi o affidatari).

I dipendenti possono chiedere il congedo parentale su base giornaliera, mensile o oraria alternando le diverse modalità. La fruizione ad ore non influisce sulla durata complessiva del congedo

Il congedo parentale è cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse come ad esempio quelli della Legge 104, mentre non lo è con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.

Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in adozione o affidamento) ed il calcolo delle indennità è su base giornaliera anche se la fruizione è su base oraria. Se la settimana lavorativa è corta, non devono essere computati né indennizzati i sabati e le domeniche. Il monte ore a cui va equiparata la singola giornata lavorativa deve essere previsto dai contratti collettivi.

In mancanza di un’esplicita previsione contrattuale, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero previsto dal contratto per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario.

NB: Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.