CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO PER ASSISTERE SOGGETTO CON DISABILITA’: LA NOSTRA GUIDA

Da parte di nostri iscritti ci sono pervenuti diversi quesiti circa la fruizione del cosiddetto “congedo biennale per assistere parente con disabilità grave entro il terzo grado di parentela o affine”.

In particolare, i quesiti hanno riguardato:

  • gli effetti sulla pensione e sulla progressione di carriera
  • quanto periodo è possibile chiedere
  • la discrezionalità del Dirigente nell’accettazione della domanda
  • la retribuzione spettante

Al fine di dare esito ai predetti quesiti, e fornire una consulenza a tutto il personale della scuola interessato alla problematica, riteniamo utile far presente che:

  • FONTE NORMATIVA: art.42 comma 5 quinques del d.lgs. 151/2001 – congedo straordinario per assistere parente o affine  con disabilità legato da rapporto di parentela entro il terzo grado 
  • VALIDITA’ DEL PERIODO DI ASSENZA: il periodo di congedo retribuito è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima, del trattamento di fine rapporto/fine servizio e della progressione economica.
  • PERIODO MASSIMO DI ASSENZA: 24 MESI DURANTE TUTTO IL PERCORSO LAVORATIVO (anche se si hanno più soggetti da assistere)
  • RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: La domanda va prodotta al D.S. almeno trenta giorni prima dall’inizio del periodo richiesto di assenza
  • SOGGETTO CON DISABILITA’: Deve trovarsi nella condizione di disabilità accertata ai sensi dell’art.4 comma 1 delle legge 104/1992
  • SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERLO: Prima di tutto il coniuge convivente con il soggetto con disabilità grave, ivi compresa la parte di unione civile o il convivente di fatto.
  • ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERLO: Solo in mancanza del coniuge ovvero che lo stesso risulti affetto da patologie invalidanti, subentrano:  a)il padre o la madre anche adottivi;  in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, b) uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, c) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, d) il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
  • PRECISAZIONE: Per l’individuazione dei soggetti legittimati non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma; la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall’art.2 del D.I. 278/2000”.
  • ATTENZIONE: La durata è quindi di due anni (24 mesi) e non di due anni scolastici. Questi potranno essere fruiti alternativamente dai genitori del figlio disabile o dai figli del genitore disabile.
  • Nel caso del part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l’attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time (vedi Orientamento dell’ARAN n. 88).
  • CONDIZIONE NECESSARIA:  ai sensi del comma 5-bis del medesimo art.42 del d.lgs. 151/2001 il suddetto congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presti assistenza presso la struttura ove è ricoverato il soggetto con disabilità
  • CHE DOCUMENTAZIONE PRODURRE: Richiesta del Dipendente; Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e che non esistano altri soggetti aventi diritto o dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto alla rinuncia, con la relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, che non è in grado di assistere il soggetto in situazione di disabilità; Certificato di residenza o dimora temporanea nello stesso indirizzo dell’assistito o dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora già presente agli atti del Comune (con allegata la carta d’identità del dichiarante); Dichiarazione che non vi è in corso un ricovero in strutture ospedaliere o, diversamente, evidenza dell’Istituto ospedaliero che, durante il ricovero, il disabile abbia necessità di ricevere assistenza da parte del dipendente che ha chiesto il congedo; Copia certificazione medica attestante la gravità dell’handicap in corso di validità
  • COSA SPETTA AL DIPENDENTE ASSENTE: Per il congedo biennale straordinario L.104/92 (art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001) spetta un’indennità economica pari all’ultima retribuzione mensile percepita, comprensiva di ratei di tredicesima e altre mensilità ricorrenti. L’indennità è coperta da contribuzione figurativa e soggetta a un massimale annuo (circa 57.038€ nel 2025).Calcolo dl’indennità: Si basa sulle voci fisse e continuative dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo (paga base, scatti, mensilità aggiuntive). Sono esclusi: Straordinari, premi di produttività, turni notturni o festivi e altre voci variabili. In ogni caso vi è un massimale annuo rivalutato periodicamente dall’INPS (per il 2025 è pari a circa 57.038,00 euro lordi, circa 3.827,03 euro mensili lordi. Durante il congedo, che dura massimo 2 anni nell’arco della vita lavorativa, non si maturano ferie, tredicesima né Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
  • IL DIRIGENTE PUO’ NEGARE IL DIRITTO AL CONGEDO?: Assolutamente no, però può eccepire che la domanda doveva essere presentata per tempo al fine di consentire una adeguata istruttoria, in tal caso chiede di differire l’inizio del congedo.  Può chiedere l’integrazione della documentazione ove non rispondente a quanto sopra riportato. Ove vi sia un diniego non esplicitato in maniera precisa occorre procedere ad una diffida legale volta a risolvere in modo conciliante la fruizione del diritto e, nel caso di una risposta negativa, un ricorso d’urgenza al giudice del lavoro per ottenere il rispetto delle norme legislative sul diritto all’assistenza del soggetto gravemente malato. GLI ISCRITTI ALLA FLP POSSONO RIVOLGERSI PRESSO LA NOSTRA SEDE CHE PROVVEDERA’ AD EFFETTUARE LA DIFFIDA
  • COSA FA IL DIRIGENTE DOPO CHE E’ STATA PRODOTTA LA DOMANDA: Una volta completata l’istruttoria, emette il provvedimento di accoglimento della domanda e, unitamente alla documentazione, la sottopone al controllo della RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO COMPETENTE che, entro 30 giorni, deve apporre il visto . Nelle more della registrazione il dipendente viene collocato comunque in congedo.
  • COSA SUCCEDE SE LA RTS RIFIUTA LA REGISTRAZIONE ANCHE DOPO L’INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE?: In questo caso il D.S. annulla il  provvedimento di concessione ed emette provvedimento di diniego che, come detto prima, può essere impugnato innanzi al G.O. Il dipendente dovrà regolarizzare la documentazione (se possibile) o prendere atto del diniego. Se i giorni non sono regolarizzabili, la conversione in aspettativa non retribuita è automatica, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione per quel periodo.
  • E I PERIODI FRUITI COME VENGONO CONSIDERATI?: La fruzione non dovuta dei giorni di assenza, a seguito della mancata registrazione, comporta la
    • Conversione in aspettativa: I giorni fruiti vengono solitamente convertiti d’ufficio in aspettativa per motivi di famiglia/personali non retribuita.
    • Recupero delle somme (SDI): L’amministrazione procederà al recupero dell’indennità percepita durante il periodo di congedo indebitamente goduto. Le somme saranno trattenute nelle buste paga successive.
    • Responsabilità del Dirigente Scolastico: Il mancato Visto da parte della RTS obbliga la scuola ad attivare le procedure per regolarizzare la posizione giuridica ed economica del dipendente.
    • Principio dell’affidamento: Sebbene il dipendente possa contestare il comportamento della scuola eccependo il principio dell’affidamento (avendo fruito del congedo in buona fede), la revoca della RTS prevale solitamente nel merito del diritto.                   
    • Si fa presente, relativamente sempre alla legge 104, che nella G.U.  è stata pubblicata  la legge n. 106 del 18 luglio 2025, che ha apportato sostanziali modifiche  alla legge 104/1992. Il provvedimento, è entrato in vigore dal 9 agosto 2025 con le prime tutele immediate, e dal 1° gennaio 2026 con il pacchetto di misure aggiuntive che rende la normativa più “ampia” e inclusiva.                                                                                                                                       
  • Vediamo in sintesi le principali modifiche apportate 

    a) La riforma introduce la conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici, invalidanti e cronici, impedendo che i periodi di assenza per cure possano tradursi in licenziamenti per superamento del comporto. Il datore di lavoro dovrà garantire il rientro senza penalizzazioni, riconoscendo la malattia come condizione non discriminante.

    b) Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti potranno usufruire di 10 ore aggiuntive annue di permesso retribuito, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.
    Queste ore saranno destinate a:

    • visite specialistiche,

    • esami strumentali,

    • analisi chimico-cliniche e microbiologiche,

    • cure mediche frequenti.

    Il beneficio si aggiunge ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla 104, rafforzando il diritto alla cura senza sacrificare ferie o malattia.

    c) La riforma amplia anche le tutele per chi assiste un familiare con disabilità grave riconosciuta. Possono beneficiarne:

    • coniugi, partner uniti civilmente e conviventi di fatto,

    • genitori di figli con disabilità, anche minori,

    • parenti e affini entro il terzo grado.

    Prevista una accellerazioni delle procedure di riconoscimento finalizzate a ridurre i tempi burocratici.

    d) Viene confermato il congedo straordinario fino a 24 mesi complessivi, retribuito con indennità pari all’ultima busta paga e con copertura contributiva. Il congedo potrà essere fruito in modo continuativo o frazionato, per assistere un familiare con disabilità grave.

    e) Una volta che si è usufruito di tutto il congedo, il lavoratore avrà diritto prioritario allo smart working, così da favorire il rientro in servizio conciliando assistenza e impegni professionali. La misura si applica sia al settore pubblico che privato.

    FAC-SIMILE DOMANDA CONGEDO BIENNALE 104 (DOCENTI/ATA)
    Al Dirigente Scolastico
    dell’Istituto [Nome Istituzione Scolastica]
    [Indirizzo Scuola]
    Oggetto: Richiesta CONGEDO BIENNALE retribuito per assistenza persona in situazione di Handicap grave (art. 42 co. 5 D.Lgs 151/2001 – Legge 104/92).
    Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
    nato/a a _____________________________________ il /__________ residente a_______________________(prov..) in Via ____________________________________________ n. _____ in servizio presso questa  Istituzione Scolastica in qualità di [Docente / ATA] ______________________________________ con contratto a tempo [Indeterminato / Determinato] __________________________________
                                                                                   CHIEDE
    di usufruire del congedo biennale retribuito (frazionato/continuativo) di cui all’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, per assistere il/la seguente familiare disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92):
  • Nominativo familiare: __________________________________________________________
    Grado di parentela: ____________________________________________________________
    Periodo richiesto: dal //__________ al //__________ (incluso)
    DICHIARA
    (ai sensi del D.P.R. 445/2000)
    1. che la persona disabile è in possesso della certificazione di grave handicap rilasciata dalla Commissione Medica ASL il /__________ (verbale n. ______________ del ______________);
    2. che la persona disabile NON è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
    3. di essere convivente con il soggetto portatore di handicap (o di stabilire la convivenza se necessario);
    4. di essere a conoscenza della rinuncia degli altri figli/familiari aventi diritto ad usufruire del congedo (o che tali familiari non convivono con il disabile) e che gli stessi si trovano nelle condizioni di non poter assistere il familiare in quanto:……………………………    …………………………………………….     ……………………………………………. …………………………………..
    5. di non aver usufruito di congedo straordinario per lo stesso soggetto in precedenza (o, se già usufruito, indicare i giorni rimanenti: ______);
    6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione delle situazioni sopra dichiarate.
    ALLEGA
    • Copia Verbale Legge 104/92 ASL (art. 3 comma 3);
    • Autocertificazione di convivenza (se non già presente agli atti);
    • [Eventuale] Autodichiarazione rinuncia altri familiari.
    Luogo e data, _______________________
    Firma del Dipendente