CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI DA GAE E GPS: E’ POSSIBILE RICHIEDERE IL PART-TIME ?

In questi giorni si stanno compilando le domande intese ad ottenere le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattica e, ultima analisi, anche spezzoni, nelle scuole di ogni ordine e grado, da parte del personale iscritto in GAE E GPS.

Durante la compilazione della domanda, molti si sono chiesti se sia possibile, una volta ottenuto l’incarico annuale (fino al termine delle attività didattiche anche) richiedere il part-time

In proposito occorre far presente che: 

La possibilità di richiedere un regime di lavoro a tempo parziale consiste nella possibilità, riconosciuta anche al personale a tempo determinato, di organizzare in maniera diversa tale orario,  richiedendo, appunto, la trasformazione del rapporto di lavoro da regime di orario intero in orario ridotto.

In questo caso i docenti devono far riferimento all’ordine di scuola in cui hanno ricevuto l’incarico.  Per le scuole secondarie in 18 ore settimanali, per la scuola dell’infanzia in  25 ore, per la scuola primaria in 22 ore  più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

La richiesta di tempo parziale si articola in diverse forme, da evidenziare nella richiesta:

a) prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b)  prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c) prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

Occorre, a tale fine far presente che vige ancora quanto stabilito dal C.C.N.L. 2006-2009 comparto scuola, in virtù del quale anche i docenti a  tempo determinato possono usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25 comma 6).

Pertanto anche i supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, non possono scegliere in sede di convocazione, una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.

La richiesta di part-time deve essere formulata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 

In ogni caso, è sempre opportuno comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time, anche se come detto la richiesta andrà formalizzata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 


In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.

La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente. 

ATTENZIONE: 
Il part-time non può essere invece richiesto nel caso di “supplenze brevi” cioè supplenze diverse da quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).

Il part-time non va però confuso con la possibilità, da parte del supplente, di accettare uno spezzone orario (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per quel grado\ordine di scuola). La differenza fra le due fattispecie è evidente: nel primo caso il docente accetta una supplenza sull’intero “monte orario” e solo in fase di costituzione del rapporto di lavoro chiede che il contratto sia tramutato in regime di part-time; nel secondo caso, invece, il docente accetta direttamente uno spezzone orario inferiore rispetto all’orario “pieno”.