L’art. 47 del nuovo contratto in materia di contratti a tempo determinato per il personale in servizio, abroga il precedente art. 36 del CCNL 29/11/2007 e prevede che: il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, rispetto al testo precedente:
- viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
- Il nuovo testo prevede la possibilità per il personale docente di ruolo, di accettare supplenza (al 30 giugno\31 agosto) solo su posti interi. Diversamente dal precedente contratto quindi non è più possibile per i docenti di ruolo, accettare supplenze su posti non interi (spezzoni).
CHI NON PUÒ USUFRUIRE DELL’ART. 47 CCNL
Ricordiamo inoltre che non possono accettare supplenze:
- i docenti neoimmessi in ruolo a tempo indeterminato poiché sono tenuti allo svolgimento dell’anno di prova. [art. 3 comma 3 DM158 del 31 Luglio 2024].
- I docenti destinatari di nomina a tempo determinato su posto sostegno nell’anno scolastico 2024/25 finalizzata al reclutamento e immessi in ruolo con effetti dal 1° Settembre 2025. Infatti, tale personale può infatti ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica ove ha svolto il percorso annuale di formazione e prova.
- I docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo (prima fascia sostegno GPS) che, intendano accettare la sede assegnata e che dovranno svolgere l’anno di prova nell’anno scolastico 2025/26. In questo caso infatti la nomina finalizzata al ruolo avviene a tempo determinato per cui non è possibile usufruire dell’art. 47 CCNL.
DOCENTI IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2025 DA PROCEDURE CONCORSUALI O DA GAE
Detti docenti, ovviamente, non potranno accettare supplenza annuale, in quanto o dovranno conseguire l’abilitazione e per l’a.s. 2026/2027 svolgere il periodo di prova oppure se già abilitanti devono svolgere il periodo di prova. Orbene, detti docenti, anche se precauzionalmente producono domanda per le 150 scuole (perchè iscritti in GAE O GPS) non potranno assumere servizio come supplenti, per le sopra citate norme contrattuale e, in ogni caso, dovranno se hanno prima della nomina in ruolo già effettuato la scelta delle 150 preferenze per le supplenze, comunicare all’UST competente di essere stati destinatari di nomina in ruolo.