CONCORSO STRAORDINARIO TER: PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZI0

Relativamente alla valutazione dei titoli di  servizio per il concorso straordinario ter, si forniscono le seguenti precisazioni: 

  • Sono valutabili come titoli di servizio quei servizi di  insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso
  • Sono inoltre valutati anche i servizi prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Nella sezione titoli di servizio il candidato dovrà scegliere la tipologia di titolo di servizio tra:

  • Titolo valido ai fini dell’accesso”. Questa sezione deve essere obbligariamente compilata nel caso in cui nella sezione “Classe di concorso e titolo di accesso” il candidato abbia scelto come tipologia di titolo di accesso l’opzione “Titolo di studio” (infatti è possibile accedere con il mero titolo di studio solo se congiunto ad almeno tre anni di servizio di cui almeno uno specifico). 
  • Altri titoli di servizio”. In questa sezione vanno inseriti gli altri servizi sia allo scopo di usufruire dell’eventuale riserva di posti sia al fini della valutazione in termini di titoli culturali. 

Per i servizi dichiarati come “Titolo valido ai fini dell’accesso” si ricorda che:

  • gli anni scolastici validi sono quelli compresi tra il 2018/19 e il 2022/23;
  • all’interno dello stesso anno scolastico potranno essere dichiarati più periodi di servizio, anche non continuativi. Se la somma dei periodi all’interno di un anno scolastico raggiunge i 180 giorni, l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso; ATTENZIONE! La piattaforma al momento non consente l’inserimento di più servizi nello stesso anno scolastico. Si tratta di un bug che è stato segnalato e che dovrebbe essere risolto presto. 
  • l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso se il candidato dichiara che il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
  • i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
  • il sistema controllerà che almeno un anno di servizio sia stato prestato sulla classe di concorso richiesta;
  • il requisito di accesso sarà considerato verificato per l’inoltro della domanda, se saranno raggiunte tre annualità di servizio anche non consecutive.
  • il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23.

Per i servizi dichiarati come “Altro titolo di servizio” si ricorda che:

  • i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
  • affinché i periodi di servizio dichiarati all’interno di un anno scolastico siano valutabili, la somma di tali periodi deve essere pari ad almeno 180 giorni, a meno del servizio valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
    ATTENZIONE! La piattaforma al momento non consente l’inserimento di più servizi nello stesso anno scolastico. Si tratta di un bug che è stato segnalato e che dovrebbe essere risolto presto.
  • il servizio prestato nei centri di formazione professionale (CFP) potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009. Il servizio prestato antecedentemente non è valutabile. 
  • il servizio prestato nei Progetti – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009. 
  • il servizio prestato nei Progetti – art.5 comma 4 bis potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2012/2013. 
  • il servizio prestato nelle scuole paritarie potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
  • il servizio prestato su AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2013/14; in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2013/14) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno. Ricordiamo che in termini di “titoli culturali” si valuta solo il servizio “specifico” (nella medesima classe di concorso). Tuttavia, gli anni prestati su altri ordini di scuola\classi di concorso, se prestati in possesso del rispettivo titolo di studio richiesto, possono essere utilizzati per l’accesso o per usufruire della riserva di posti. 
  • il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM (Scienze motorie nella scuola primaria) può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23.
  • I servizi prestati nelle scuole paritarie possono essere dichiarati nella sezione “altri titoli di servizio” perché valutabili come titoli culturali purché siano prestati nella stessa classe di concorso per cui si concorre e purché siano stati svolti per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini. Non sono invece utili ai fini dell’accesso al concorso e ai fini della riserva di posti in quanto in questi casi si considerano solo i servizi svolti nelle scuole statali.
  • I servizi dichiarati nella sezione “titoli validi per l’accesso” non dovranno essere dichiarati nuovamente nella sezione altri titoli di servizio, in quanto, se relativi alla classe di concorso per la quale si concorre, saranno valutati automaticamente anche come titoli culturali.