CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI 2023: ASSUNZIONE IDONEI E RAPPORTO CON IL CONCORSO 2017

A seguito della pubblicazione della legge di bilancio 2026(  commi 527 e 528) sono state modificate le modalità di  assunzioni dei dirigenti scolastici.

Una particolare corsia preferenziale viene riservata agli idonei inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario 2023 nonchè un diverso calcolo dei posti rispetto ai concorsi del 2017.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO:
– IL COMMA 528 LEGGE DI BILANCIO PREVEDE CHE
 A) Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami  del concorso bandito con DD MIM n. 2788 del 18 dicembre 2023 devono essere utilizzate anche scorrendo la predetta graduatoria con i candidati idonei (ovviamente entro il contingente autorizzato dal MEF e tenendo conto dei posti disponibili

ALTRA MODIFICA APPORTATA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026- RIGUARDA IL RAPPORTO CONCORSO 2017 CON IL CONCORSO 2023.

A seguito della modifica introdotta dalla legge di bilancio, cambia sostanzialmente il rapporto fra il concorso 2023 e quello del 2017. 

Per capire bene il tenore della modifica dobbiamo necessariamente prima esaminare la disciplina prevista prima della modifica della legge di bilancia.

In pratica, prima della legge di bilancio 2026,  i candidati che avevano sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione relativo al concorso DS 2017 – DD MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 –, con ricorso pendente, venivano  inseriti in coda alla graduatoria di merito e immessi in ruolo solo dopo gli iscritti alle graduatorie concorsuali vigenti.

I posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo vedevano la seguente ripartizione:

– almeno il 60% dei posti dalla graduatoria del concorso ordinario 2023;

fino al 40% dei posti dalla graduatoria del concorso 2017 (comma 11-quinquies), fino al suo esaurimento.

Ovviamente, se una graduatoria concorsuale si esauriva e rimanevano posti da assegnare, tali posti venivano trasferiti alla graduatoria del concorso 2017. Nell’a.s. successivo i posti assegnati in più al concorso 2017 dovevano essere poi restituiti alla procedura concorsuale successiva (ovvero graduatoria 2023 se il concorso nelle more era stato portato a termine ovvero al nuovo concorso a bandire)

Solo per l’a.s. 2024/25, quindi, ove il concorso 2023 non fosse stato concluso i posti sono stati assegnati al concorso  2017 anche oltre il 40% salvo che, per l’a.s. 2025/2026, i predetti numero di posti, a conclusione del concorso 2023, sono stati restituiti al predetto  concorso 2023. 

A seguito della legge di bilancio 2026 tale rapporto viene modificato e, per il concorso 2023,  SI PREVEDE L’ASSUNZIONE DI TUTTI GLI IDONEI FINO AD ESAURIMENTO DELLA STESSA GRADUATORIA. 

In conseguenza le immissioni in ruolo sono effettuate:

    • almeno per il 60% dei posti dalla graduatoria del concorso ordinario bandito ai sensi del DM 13 ottobre 2022, n. 194 (concorso 2023)fino al suo esaurimento;

    • fino al 40% dei posti dalla graduatoria del concorso 2017, anch’essa fino al suo esaurimento.

Viene quindi specificato che si attingerà dalle graduatorie del 2023 “fino al loro esaurimento”. 

  • Viene soppressa la previsione della reintegrazione futura dei posti rimasti vacanti da una graduatoria esaurita.

  • Di conseguenza, i posti utilizzati non vengono più recuperati negli anni successivi.

  • È espressamente escluso che per l’anno scolastico 2024/2025 i posti utilizzati per le immissioni in ruolo attingendo alla graduatoria del concorso 2017, nelle regioni in cui il concorso 2023 non si sia concluso in tempo utile, siano reintegrati nel contingente futuro destinato al concorso 2023. 

  • Un vulnus in sostanza per il concorso 2023 delle regioni che non avevano concluso le operazioni e nelle quali si è proceduto ad assumere dalle graduatorie del concorso 2017. I posti utilizzati per tale ultima graduatoria non saranno più restituiti al concorso 2023 cui viene dato il contentino rappresentato dal fatto che tutti gli idonei nel tempo saranno assunti tenendo conto dei posti vacanti e disponibili.