CONCORSI ORDINARI SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO: FACCIAMO CHIAREZZA

In questi giorni stiamo assistendo ad una ridda di voci sullo svolgimento dei concorsi ordinari  banditi ad aprile 2020,   le cui domande sono state prodotte entro luglio 2020, dei quali ormai non si hanno notizie precise e dettagliate sullo svolgimento e sulle modalità stesse con cui saranno effettuate le prove.

A quanto detto, si aggiunge che il sottosegretario Sasso, contribuisce a confondere ancor più i tanti laureati e diplomati che hanno prodotto domanda di partecipazione annunciando (“il virus dell’annuncite acuta” introdotta dall’ex premier Renzi ormai contagia tutti quelli che sono al governo in questi anni) di volta in volta (e a seconda della convenienza elettorale) ora l’organizzazione delle prove e ora l’attribuzione dei posti già riservati ai concorsi ordinari a nuovi concorsi riservati per tutti i precari, di fatto sopprimendo il concorso ordinario.

In questo modo, colui che si ritiene scaltro, illude e delude chi ha partecipato ai concorsi e da 16 mesi si sta preparando, illude i tanti precari che vedono, sulla scorta dei suoi annunci la luce della stabilizzazione,  salvo poi accorgersi  che le sue esternazioni “valgono” come si dice da queste parti “quanto il due di coppe”  (ricordate l’abolizione del vincolo quinquennale, sembrava il paladino di tantissimi docenti “bloccati” nella sede di prima assegnazione, per poi accorgersi che  “era stata la sua solita canzonatura”). Insomma, gli  interventi del “prode sottosegretario”, che da quando è entrato a Viale Trastevere non ne “azzecca” una, vanno presi per quelle che sono “fanfanorie” politiche messe lì tanto per….; ciò anche perchè è ormai risaputo che nel suo partito tutte le proposte legislative devono prima passare al vaglio del Ministro Giorgetti per cui …..il tale sottosegretario….. farebbe bene a tacitarsi e riflettere sul delicato ruolo che “il governo dei migliori” gli ha assegnato.

La realtà, invece, tornando alle cose serie, è altra

Infatti, le fonti ufficiali non fanno alcun riferimento a iniziative legislative tese a modificare il bando prevedendo la riapertura dei termini per consentire ai nuovi laureati di produrre domanda, non hanno alcun fondamento le voci sulla modifica del bando relativamente alle modalità di svolgimento delle prove, nè tanto meno, l’illusione di portare tutte in ruolo dal 1^ settembre, ad aprile iniziato, appare praticabile.

D’altra parte,  le nuove norme, previste dall’art.8 del nuovo DPCM hanno avuto il parere favorevole del Cts e si è stilato un Protocollo di sicurezza per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021,  emanato in attuazione del Dpcm 14 gennaio 2021.

Sono  state introdotte “previsioni” in virtù delle quali  è stato eliminato  il limite di  30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni.

Di converso,  sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio:

o          obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all’atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti;
o          durata massima della prova limitata a un’ora;
o          obbligo di indossare mascherine FFP2;
o          svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti;
o          percorsi dedicati di entrata e di uscita;
o          adeguate volumetrie di ricambio d’aria per ogni candidato.

Tenuto conto sia del DPCM che di quanto previsto dal Protocollo le misure previste dovrebbero portare a definire lo svolgimento dei concorsi secondo le seguenti ulteriori prescrizioni che, ovviamente, ora devono essere calibrate per i singoli concorsi banditi, e in particolare:
 
o          per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali;
o          per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
o          per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale;
o          sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia.

Per i nuovi concorsi, quindi, e non per quelli già banditi (potrebbe essere il caso del VI CICLO TFA SOSTEGNO) il DPCM prevede LE SEGUENTI MODALITA’: 

a.         una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale;
b.         utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
c.         una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell’esperienza professionale per l’ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.
In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l’utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti.