BONUS MAMME: LE INDICAZIONI DELL’INPS

L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha comunicato le modalità di erogazione del “nuovo bonus mamme” introdotto dal DL n. 95/2025, destinato alle donne lavoratrici con due o più figli.

Il contributo consiste in una integrazione al reddito pari a 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.
È rivolto a:

  • Lavoratrici con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminatoautonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo;
  • Lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinatoautonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per ottenere il bonus è necessario:

  • avere un reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro annui;
  • possedere o maturare entro il 31 dicembre 2025 il requisito relativo al numero dei figli (ossia avere almeno due figli al 1° gennaio 2025 o raggiungere tale condizione entro la fine dell’anno).

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ed è esente da imposizione fiscale e contributiva.

La domanda deve essere presentata all’INPS, che provvederà a erogare il bonus in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

  • tramite il sito istituzionale www.inps.it, accedendo con SPID (livello 2 o superiore)CIE 3.0CNS o eIDAS;
  • attraverso il Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa);
  • mediante gli Istituti di patronato).

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare.
Per le lavoratrici che maturano i requisiti dopo tale termine, è possibile inoltrare la domanda fino al 31 gennaio 2026.

LA SITUAZIONE DI COLORO CHE HANNO TRE O PIU’ FIGLI

Per le lavoratrici con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, è confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS, come previsto dall’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024.

Il beneficio si applica fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, entro il limite massimo di 3.000 euro annui (pari a 250 euro mensili).

ATTENZIONE: Le lavoratrici del settore scuola possono presentare domanda accedendo ai servizi disponibili nell’area riservata del portale MIM.