BLOCCO AGGIORNAMENTO GRADUATORIE ISTITUTO ED EFFETTI PER I DOCENTI CHE CONSEGUONO TITOLO DI SOSTEGNO

Come abbiamo avuto modo di riferire, il Consiglio dei Ministri il 6 aprile ha approvato il decreto con cui ha prorogato la validità delle graduatorie di istituto anche per l’a.s. 2020/2021. In tal modo l’inserimento e l’aggiornamento delle predette graduatorie è stato rinviato prevedibilmente  ad aprile/maggio 2021 con validità delle stesse dal 1.9.2021. CLICCA QUI PER NOTIZIARIO

In tale modo, molti  nuovi specializzandi per il TFA SOSTEGNO 2019, il cui corso dovrebbe terminare nel mese di Maggio p.v. , ci hanno chiesto delucidazioni in merito.

La risposta ai quesiti proposti deve partire dalle diverse situazioni in cui si trovano in nuovi specializzandi.

DOCENTI GIA’ ISCRITTI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO VALIDE PER IL TRIENNIO 2017/2020 ED ORA PROROGATE PER IL 2020/2021 

Tali docenti, una volta conseguito il titolo, dovranno aspettare che il MPI emani l’ordinanza ministeriale – cosiddetta finestra semestrale (sicuramente entro il mese di luglio 2020) con la quale consentirà a coloro che sono iscritti già nelle graduatorie di istituto per le classi di concorso curriculari per la scuola secondarie e per posti comuni infanzia e primaria. di  inserirsi negli elenchi speciali di I, II o III fascia da quali, poi, l’UST di Foggia ovvero le scuole attingeranno con priorità per le supplenze su posti di sostegno. 
In definitiva, i docenti inseriti nella graduatoria di 2^ fascia, quali abilitati sulla classe di concorso ovvero su posto comune infanzia e primaria, saranno inseriti nella stessa seconda fascia per il conferimento di supplenze per posti di sostegno, mentre i docenti non abilitati su classe di concorso o posto comune (che risultano già iscritti in III fascia), potranno iscriversi nel corrispondente elenco di sostegno di III fascia 
Una volta che sono esaurite le rispettive graduatorie di istituto, le scuole dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori in cui siano presenti (2^ e 3^ fascia) eventuali docenti non nominati. 

DOCENTI NON INCLUSI IN GRADUATORIE DI ISTITUTO E CHE CONSEGUONO IL TITOLO DI SOSTEGNO 

Diversa la situazione di quei  docenti specializzandi  che non risultano iscritti in nessuna graduatoria d’istituto nè per classi di concorso nè per posto comune infanzia/primaria.

Detti docenti potranno inviare solo DOMANDA DI MESSA A DISPOSIZIONE su posto sostegno con la precisazione però che potranno produrla (senza limiti di scuole) IN UNA SOLA PROVINCIA.  Essi avranno comunque precedenza nella nomina su posti di sostegno anche rispetto a coloro che, inclusi regolarmente nelle graduatorie di istituto per classi di concorso o posti comuni, risultino privi del titolo di specializzazione. 
L’art. 2 comma 2 del DM 3 giugno 2015 n. 326 prevede, infatti, che: “ in subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione”.

In ragione di tale precisazione, e tenendo anche conto di quanto previsto dalla annuale circolare del Miur per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, appare evidente che chi è già incluso nelle graduatorie di istituto per posto di sostegno (ossia coloro che già erano in possesso del titolo di specializzazione) nonchè coloro che conseguendolo a Maggio 2020 si inseriranno nelle relative graduatorie,  non potranno presentare domanda di messa a disposizione in altra provincia, posto il divieto di essere presente in una sola provincia

Vediamo, stante i sopra citati chiarimenti qual’è l’ordine di conferimento delle supplenze per posti di sostegno:

  1. Prioritariamente docenti specializzati inseriti nell’elenco aggiuntivo di sostegno GAE.
  2. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della I fascia delle G.I.
  3. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della II fascia delle G.I.
  4. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della III fascia delle G.I.
  5. Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi delle scuole viciniore della provincia.
  6. Docenti che si mettono a disposizione in quanto  in possesso del titolo di specializzazione che non sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui ai punti dal 2 al 5
  7.  Incrocio delle graduatorie d’istituto di prima fascia. Infatti, nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto, quindi a docenti non specializzati.
  8.  Incrocio delle graduatorie d’istituto di seconda fascia.
  9. Incrocio delle graduatorie d’istituto di terza fascia.
  10.  MAD dei docenti non specializzati non inseriti in graduatoria.