Il 7 aprile 2025 il Senato ha approvato il decreto legge n. 45 e lo ha trasmesso alla Camera dei deputati il 22 maggio del 2025 per l’approvazione definitiva. Tale decreto in ogni caso deve essere approvato in via definitiva entro l’8 giugno 2025 pena la decadenza dalla conversione in legge.
Molto attesa l’approvazione definitiva da parte del predetto ramo del Parlamento atteso che il Senato ha introdotto un emendamento con il quale si intende dare, una seppur parziale soluzione, alla questione dei docenti che hanno superato le prove concorsuali. Certo, quella soluzione auspicata e invocata da tutti gli idonei dei concorsi, ma su questa soluzione la Commissione Europea è stata inflessibile.
La norma contenuta nel D.L. è indicata nell’art.2. comma 1. Graduatorie concorsi banditi dall’anno 2023 integrate con i candidati idonei, fino al 30% dei posti a bando
E’ opportuno precisare, onde evitarre confusione, che il decreto riguarda tutte le graduatorie dei concorsi PNRR1 DDG n. 2575 e 2576/2023 e PNRR2 DDG n. 3059 e 3036/2024.
Detta soluzione, consisterebbe nel prevedere l’assunzione degli idonei (che comunque allo stato non compaiono in graduatoria) dei concorsi indetti a far tempo dall’anno 2020, nel limite del 30 per cento dei posti messi a concorso.
Si aspetta, ora, che la Camera approvi tale emendamento (senza ulteriori modifiche altrimenti il testo del decreto deve tornare in Senato) così, come si diceva, si aprirebbe un seppur minimo spiraglio (specialmente per i concorsi banditi nelle regioni del nord) per i docenti idonei, formando una graduatoria, secondo un ordine di priorità temporale, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, nel limite dei posti autorizzati.
In sostanza, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito dal 2020 in poi, per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola di ogni ordine e grado, sono inseriti, a domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un elenco regionale da cui si attinge, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
In detti elenchi non potranno essere inseriti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato immessi in ruolo perchè vincitori di concorso senza abilitazione all’insegnamento su posto d’insegnante tecnico-pratico ovvero per immissione in ruolo sui posti di sostegno dei docenti inseriti nelle GPS.
Entro 5 giorni dalla comunicazione del diritto alla nomina i docenti interessati dovranno accettare o meno la nomina pena la cancellazione dalla graduatoria regionale.
Lo stesso decreto prevede, inoltre, che alla procedura del concorso PNRR 2, i vincitori dei concorsi, inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato. Inoltre i vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato a condizione di essere abilitati o di conseguire l’abilitazione entro il 31 dicembre del 2025.
I vincitori del concorso PNRR 2 nel caso fossero stati individuati per l’anno scolastico 2025/2026 destinatari di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e nella medesima classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.
I vincitori di concorso in possesso dell’abilitazione o che la conseguiranno entro il 31 dicembre del 2025, anno in cui sarà avviato l’anno di formazione e prova sottoscriveranno un contratto a tempo indeterminato, mentre i docenti vincitori di concorso senza abilitazione sottoscriveranno un contratto a tempo determinato che sarà trasformato a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell’abilitazione.
ECCO IL TESTO:
1. All’articolo 59, comma 10, lettera d) , del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Prioritariamente rispetto [all’integrazione delle graduatorie ai sensi dell’articolo 47»], comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, […] ai fini del raggiungimento [dell’obiettivo M4C1-14 ] del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall’anno 2023, la graduatoria è […] integrata, per un triennio a decorrere dall’anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso.
All’integrazione delle graduatorie effettuate ai sensi del periodo precedente, si attinge, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a
legislazione vigente [nonché] nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 -bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.».
Mediante tale norma si cerca di coprire i posti residuati a livello regionale dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Tale possibilità si protrae per tre anni dalla pubblicazione della graduatoria e utilizza sino a un massimo del 30% dei posti messi a bando per ciascuna classe di concorso e procedura, comprendendo i posti residuati anche a seguito rinunce dei vincitori
Il comma 2 prevede, invece, l’istituzione di un ELENCO REGIONALE DI DOCENTI AVENTI TITOLO ALL’IMMISSIONE IN RUOLO
All’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3 -bis viene aggiunto il comma 3 -ter che dispone dall’a.s. 2026/27 sarà costituito un elenco regionale di candidati – costituito annualmente – in cui potranno inserirsi a domanda i docenti dei
concorsi banditi a decorrere dal 2020. L’elenco sarà utilizzato in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi PNRR, seguendo il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi.
Il testo approvato
«3 -ter . Fatta eccezione per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18 -bis , commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, [costituito] annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento
dell’elenco di cui al primo periodo fermo restando che l’ordinamento interno dell’elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l’ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi
Con tale norma si istituisce invece un ELENCO REGIONALE PER COPREIRE GLI ULTERIORI POSTI E RAPPRESENTA UNA GRADUATORIA SEMPRE ATTIVA.
Quindi, in sostanza, tutti i candidati idonei dei concorsi potranno essere assunti se disponibili ad accettare la cattedra nella regione in cui si renderà disponibile (è possibile cambiare regione ogni anno perché l’elenco è costituito annualmente).
E’ bene sapere che dall’elenco regionale in cui sono inclusi gli idonei che presentano domanda di assunzione, sono esclusi i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18 -bis , commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Vogliamo, infine chiarire, che le due procedure non impediranno la pubblicazione dei nuovi concorsi previsti a Novembre 2025.
- Infatti, lo scorrimento della graduatoria (primo comma sopre evidenziato) riguarda i concorsi banditi dal 2023, e viene prevista, come detto, la sola integrazione delle graduatorie con candidati idonei (coloro che hanno superato la prova orale), fino al 30% dei posti disponibili, per un periodo di tre anni dalla pubblicazione delle graduatorie. Tale integrazione si applica solo ai posti vacanti e disponibili residui della predetta procedura e non intacca gli altri posti vacanti e disponibili.
- Relativamente al comma 2, si ripete che l’elenco regionale si istituisca per nomine da effettuare dal 2026/2027, in cui si potranno iscriversi, su domanda, gli idonei ai concorsi banditi dal 2020 in poi. In ogni caso, l’elenco sarà utilizzato per coprire posti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, seguendo un ordine cronologico e di punteggio. Saranno, ripetiamo ancora, che sono esclusi gli insegnanti già titolari di contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato all’assunzione.
- Lo stesso decreto, poi, per il prossimo anno scolastico 2025/2026, prevede l’autorizzazione ad assumere dalle graduatorie dei concorsi PNRR che potrebbero essere pubblicate entro il 10 dicembre 2025. I vincitori sceglieranno tra i posti vacanti rimasti dopo le assunzioni del 31 agosto. Chi è già in servizio su uno di questi posti nella stessa classe di concorso e nella stessa regione sarà confermato. I supplenti occupanti temporaneamente tali posti saranno sostituiti con l’avente diritto. È prevista anche la possibilità di trasformare in tempo indeterminato i contratti dei vincitori PNRR non abilitati, a condizione che conseguano l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. In tal caso, l’assunzione e l’anno di prova decorreranno dalla data dell’abilitazione.
Con l’occasione, inoltre, si fa presente che il decreto prevede la proroga fino ad esaurimento delle graduatorie relative ai concorsi di educazione motoria nella scuola primaria e del concorso straordinario 2020. I candidati idonei, pur non vincitori, saranno inclusi.
Anche per i dirigenti scolastici, viene introdotta una norma relativa alla mobilità. Infatti, in deroga alle norme vigenti, per il solo anno scolastico 2025/2026 sarà autorizzata la mobilità sul 100% dei posti vacanti in ogni regione, senza il consenso degli uffici scolastici regionali, tranne nei casi di esubero.