ASSEGNAZIONE SEDE DI TITOLARITA’ DOCENTI DOS: RICHIESTA CHIARIMENTI ALL’UST DI FOGGIA

L’UST DI FOGGIA CON CIRCOLARE PROT.1651 DEL 22 MARZO HA INVITATO I DOCENTI APPARTENENTI ALLA DOS DI ESPRIMERE LA PREFERENZA PER L’ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITA’ SULLA “SEDE DI SERVIZIO PER L’A.S. 2015/2016”. CIO’, A PARERE DI QUESTA ORGANIZZAZIONE SINDACALE SI PONE IN CONTRASTO CON L’ART.7 COMMA 2 DEL CCNI SULLA MOBILITA’ 16/17 E CON LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE EFFETTUATE IN QUESTI ANNI DA PARTE DELLO STESSO UST E CON LE NOTE MINISTERIALI E DELL’USR PUGLIA. 

SI E’ RITENUTO PERTANTO, DI INVITARE L’UST DI FOGGIA A FORNIRE CHIARIMENTI IN MERITO.

SI TRASCRIVE LA NOTA INDIRIZZATA AL DIRIGENTE DEL PREDETTO UFFICIO

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FOGGIA
DOTT. ANTONIO D’ITOLLO
 
 
Con circolare prot.1651 del 22 marzo 2016, codesto Ufficio ha fornito istruzioni alle istituzioni scolastiche per l’acquisizione delle istanze, dei docenti appartenenti alla DOS di sostegno delle scuole superiori, intese ad ottenere la conferma sulla “sede di utilizzo” per l’acquisizione della titolarità. Tale possibilità è contenuta nell’art.7 comma 2 del CCNI mobilità 2016/2017 (non ancora registrato da parte della Funzione Pubblica).
Invero, tale articolo non indica la possibilità di indicare “la sede di servizio”,  come richiesta di titolarità, bensì “la scuola di servizio”, così come d’altra parte risulta che codesto ufficio abbia operato sia nel corrente anno scolastico che negli anni precedenti nell’utilizzazione dei docenti DOS.
La circolare 1651/2016 di codesto ufficio, invece, come detto, invita i docenti ad indicare il codice meccanografico del plesso o sezione staccata di servizio e non il codice della scuola – sede d’organico-
Tale situazione, a parere di questa organizzazione sindacale, potrebbe comportare difficoltà nella formulazione delle graduatorie da parte dei dirigenti scolastici che sarebbero orientati a non formulare una graduatoria fra tutti i docenti DOS assegnati alla scuola (come operato da codesto ufficio in sede di utilizzazione) ma distinte graduatorie per plesso o succursale. 
Fra l’altro, giova ricordare, che proprio il Miur e la stessa Direzione Generale dell’USR Puglia ( CIRCOLARE DEL MIUR N.61 DEL 18.7.2012 RIBADITO DALLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR PER LA PUGLIA PROT. 5578 DEL 24.7.2012), come, più volte richiamato da codesto ufficio, che ha precisato  “ i posti di sostegno non vanno considerati come mera somma quantitativa dei fabbisogni, bensì come risorsa riconosciuta alla scuola e quindi alla classe, per le esigenze legate alla presenza di alunni con disabilità. Sarà quindi la modulazione flessibile della risorsa sostegno assegnata ad ogni scuola l’unica leva disponibile per gestire i posti di sostegno relativi agli alunni già riconosciuti e agli eventuali casi che dovessero sopraggiungere nel corso dell’anno scolastico. Si precisa che l ’organico di sostegno, per espressa previsione legislativa, è assegnato alla scuola e sarà cura del Dirigente Scolastico disporre l’assegnazione del docente anche alle sedi staccate e ai plessi.”
A ciò deve aggiungersi che codesto Ufficio assegna l’organico di sostegno per le scuole superiori con riferimento alla scuola -sede – e non ai plessi o succursali.
In conseguenza di quanto sopra, si prega, cortesemente, di voler fornire urgenti chiarimenti in merito al fine di evitare possibili contenziosi nelle scuole ai fini della formulazione della graduatoria per il riconoscimento della titolarità su scuola e non su plesso o succursale.
In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE 
MARIA ANTONIA CAMARCA