L’a.a. 2024/2025 è terminato o meglio, sono terminate le lezioni, nel contempo sta per iniziare il periodo degli esami. Nonostante ciò, molti docenti cominciano già a interessarsi per quanto riguarda l’assegnazione alle classi per il nuovo anno scolastico.
Dobbiamo dire che, non poche volte, abbiamo assistito alla assegnazione dei docenti alle classi anche nel periodo estivo ovvero a primi “sondaggi” del dirigente scolastico circa l’opportunità o la decisione di destinare qualche docente ad altra classe.
Tenuto conto di quanto detto, e delle numerose richieste di chiarimento da parte di docenti (nonostante su questa tematica da tempo abbiamo fornito le dovute notizie), riteniamo utile ritornare sull’argomento.
FONTI NORMATIVE:
L. 107/2015, L. 241/1990, D. Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta), Nota MIUR 6900/2011, D. Lgs. 297/94, D. Lgs. 165/01, DM 37 del 26 marzo 2009, Comma 4, del d.lgs. 297/94, art.7,comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 .SENT. CASSAZIONE. Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 15-06-2020, n. 11548..10,
ORGANI DELLA SCUOLA COINVOLTI
- CONSIGLIO D’ISTITUTO. Il CI delibera i criteri (es. continuità, programmazione educativa stabilita nella scuola, scelte espresse nel PTOF ecc.).
- COLLEGIO DOCENTI. Il Collegio docenti approva le proposte sui criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi.
- IL DIRIGENTE SCOLASTICO predispone la modulistica per la richiesta da parte dei docenti di assegnazione alle classi e ai plessi.
- DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI DA PARTE DEI DOCENTI. I docenti possono presentare domanda di assegnazione a classi specifiche, ai plessi e alle succursali. Le domande di assegnazione dovranno essere inviate al DS, in tempo utile per il completamento delle operazioni prima dell’inizio delle lezioni. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno.
- RISCHIO CORRUZIONE. La Delibera ANAC n.430 del 2016 inserisce anche l’assegnazione dei docenti alle classi tra i processi a maggior rischio corruttivo.
- QUALI SONO I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PLESSI E ALLE SUCCURSALI. La nota MIUR 6900/2011 afferma che il DS, in relazione ai criteri generali stabiliti dal CI e conformemente al Piano annuale delle attività deliberato dal CD, assegna i docenti di scuola primaria e infanzia ai plessi e i docenti di I e II grado alle succursali in base ai seguenti criteri:
1. Il rispetto della continuità educativo – didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisti di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l’insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente. –
2. Nell’assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico–organizzativa elaborata nel PTOF, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti. - ASSEGNAZIONE AI PLESSI E CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO. L’assegnazione dei docenti ai plessi è divenuta materia oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 22 c. 8 lett. b2), del CCNL 2016/18. Il Contratto sulla mobilità prevede, inoltre, che in caso di sedi ubicate in Comuni diversi rispetto alla sede di organico stabilisce che, fermo restando le prerogative dei DS e degli organi collegiali, l’assegnazione dei docenti alle predette sedi avvenga salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di Istituto. Si terrà inoltre conto delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNL (disabilità e gravi motivi di salute; personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; personale trasferito d’ufficio negli ultimi 8 anni richiedente il rientro nel Comune di precedente titolarità; personale coniuge di militare o di categoria equiparata; personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali; personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ del 4/12/2017).
- ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. Il DS assegna i docenti alle classi, rispettando i criteri indicati dal CI. Il DS deve assegnare, salvo motivazioni esclusivamente oggettive, le classi sulla base dei criteri deliberati dal CI: può discostarsi da questi, motivando la sua decisione con elementi oggettivi e riscontrabili (es. incompatibilità di vario genere con genitori o alunni). Il c. 73 dell’art. 1 della L. 107 sottolinea che “il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra”. Pertanto ogni cambiamento di mansioni diverso dalle attività di insegnamento può rientrare legittimamente nel potere dirigenziale allorquando il provvedimento sia debitamente motivato. L’atto di assegnazione dei docenti alle classi pur identificandosi come atto di natura privatistica è infatti soggetto a principi di ordine amministrativo (sentenza del Tribunale di Agrigento n.2778 del 3/12/2003) quali la pubblicità e la trasparenza, l’imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali. Tale assunto viene anche sostenuto dall’obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex L. 241 del 1990. Gli atti di gestione del DS devono quindi essere rispettosi dei criteri stabiliti dal CI e delle proposte del CD, salvo eccezioni motivate. I criteri generali e le motivazioni devono essere riportati nel provvedimento finale di assegnazione dei docenti alle classi. L’obbligo di motivazione si fa risalire all’art.3 della L. 241 del 1990 e nel rispetto degli artt. 1175 e 1375 c.c. (“comportamento secondo correttezza” e “esecuzione di buona fede”).
- DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DA PARTE DEI DOCENTI E OPERZIONI DI COMPETENZA DA PARTE DEL DS. Il rispetto delle precedenti procedure e normative, non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi. Le domande di assegnazione ad altro plesso e/o succursale, dovranno essere inviate al DS in tempo utile. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni
- CRITERI CI E CD. Non esistono dei criteri univoci per l’assegnazione dei docenti alle classi, ma alcuni, inderogabili, sono fissati dalla norma. L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e potrebbe tenere conto (se ne potrebbero prevedere altri, compatibilmente con la norma) dei criteri sottoelencati. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di criteri generali da parte del CI e dalla formulazione delle proposte (non nominative) del CD.
Continuità didattica. Per le assegnazioni di personale docente già in servizio nel plesso, sarà di norma (non come vincolo assoluto) considerato il criterio della continuità, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio (trasferimenti di altri colleghi, sdoppiamento classi), valutati e motivati dal DS al diretto interessato. Fatti e circostanze assolutamente non contestabili.
Personale di ruolo. Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale di ruolo. Particolare attenzione alla assegnazione di personale stabile va prestata nelle classi in cui si trovino alunni con disabilità, in quanto sovente l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno.
Valorizzazione professionalità e formazione. Compatibilmente con le esigenze organizzative, dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze specifiche, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal CD. - Richieste dei docenti. In caso di richiesta del docente di essere assegnato ad altra classe, l’accoglimento della domanda è condizionato dalla disponibilità del posto richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti del plesso, nel rispetto dei criteri di cui a tutti i punti qui trattati
Anzianità di servizio. L’anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria interna d’istituto, sarà presa in considerazione, ma non assunta come criterio assoluto, né vincolante, poiché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie
utili ad eventuali piani di miglioramento dell’offerta.
Assegnazione al Plesso. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell’Istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti, già appartenenti all’organico del precedente anno scolastico.
La valutazione dei titoli. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto o in caso di perdita di posti nel plesso o scuola, l’individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli delle
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente per l’anno scolastico in corso.
L’interesse pedagogico-didattico degli studenti. Qualora un Docente fosse interessato a cambiare classe o plesso deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro il mese di giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza dei singoli docenti. Si prescinde nel caso di soppressione di classi. - INSEGNANTI DI SOSTEGNO. Anche nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno saranno rispettati per quanto possibile i criteri definiti per l’assegnazione dei docenti alle classi (non significa alla sezione); anzi è assolutamente consigliabile evitare che la sezione sia ricondotta ad un nome, e precisamente: – favorire la continuità didattica (solo quando è possibile e quando non ci sono interessi didattico-educativi più importanti da tutelare e garantire); – distribuire in maniera equilibrata tra i plessi i docenti con contratto a tempo indeterminato, e supplenti, che non possono garantire la continuità didattica; – assegnare docenti, valorizzando le qualifiche di specializzazione accertate; – esaminare le proposte organizzative formulate dai docenti di sostegno e le preferenze espresse dai singoli; – situazioni personali che comportino trattamento specifico per incompatibilità ambientali, che possono essere rilevate da docenti e genitori, devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati e segnalati ripetutamente nel tempo; – nel caso di ipotesi concorrenziali, l’assegnazione verrà effettuata seguendo l’ordine di graduatoria interna dell’istituto. Ovviamente, per l’a.s. 2025/2026 laddove si abbia la conferma del supplente sullo stesso alunno assegnato per il corrente anno scolastico (a seguito scelta della famiglia e accettazione da parte dello stesso docente) occorre prioritariamente assegnare tale docente all’alunno. Una diversa assegnazione rappresenterebbe una palese violazione di legge in quanto si sarebbe utilizzato tale istituto solo per favorire il docente nella conferma ma non per il diritto dell’alunno ad ottenere lo stesso insegnante.
LA PRETESA DEL DIRIGENTE DI DECIDERE AUTONOMAMENTE CIRCA L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI.
Teniamo a precisare che tale comportamento si pone in netto contrasto sia con le sopra richiamate disposizioni legislative che con le conseguenti disposizioni ministeriali. In proposito vogliamo richiamare l’attenzione su quanto indicato in una apposita sentenza da parte dei giudici.
Assegnare i docenti alle classi, non decide il DS. Giudici: rispettare competenze organi collegiali.
Una sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro Ord. 15-06-2020 n. 11548 interviene sull’illegittima assegnazione delle classi ad un docente, stante il mancato rispetto della procedura come prevista dalla normativa. E’ una delle poche sentenze della Cassazione ad intervenire sul punto e costituirà un punto di riferimento importante.
L’assegnazione delle classi era stata disposta dal DS senza consultare gli organi scolastici, in quanto egli riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 4 e del D. Lgs. n. 150 del 2009. Si osservava, invece, che dalla lettura congiunta del D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 4 e art. 25 c. 2, risultava che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente il D. Lgs. n. 297 del 1994 art. 396 c. 3 lett. d), che, pur rimettendo al DS l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal CI e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti; tale conclusione trovava conferma nella circolare del MIM dell’1° settembre 2011. Il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e
dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo.
Secondo il MIM, il DS può esercitare la propria autonomia poiché le decisioni degli organi collegiali non avrebbero carattere imperativo: “Sotto altro profilo le parti ricorrenti (il MIUR e USR) hanno dedotto che il DS gode, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del D. Lgs. n. 150 del 2009, di autonomia decisionale e che le determinazioni del CI e del CD, pur concorrendo alle sue decisioni, non hanno carattere imperativo; neppure si ravvisava nella contrattazione collettiva e nelle fonti secondarie un vincolo per il DS al rispetto della continuità didattica, che doveva essere valutata congiuntamente ad ulteriori esigenze, rispetto alle quali poteva essere recessiva”.
La violazione delle regole procedimentali rende illegittimo il provvedimento di assegnazione alle classi. “Questa Corte ha già chiarito che nel
rapporto di pubblico impiego privatizzato la violazione delle regole procedimentali, che costituiscono specificazione dell’obbligo di correttezza e buona fede, può essere denunciata dal dipendente ex se come ragione di illegittimità delle determinazioni assunte dal datore di lavoro, senza che su di lui gravi l’onere di provare la titolarità di un diritto soggettivo ad ottenere un provvedimento favorevole (Cass. 15 luglio 2011 n. 15618). La ricorrente ben poteva far valere la violazione delle regole procedimentali fissate per l’assegnazione ai docenti delle classi dal combinato disposto dal D. Lgs. n. 297 del 1994 artt. 7, 10, 396 e del D. Lgs. n. 165/2001, art. 25, senza che a ciò fosse di ostacolo né l’autonomia del DS nella attuazione dei criteri fissati dal CI, né il carattere non vincolante del parere del CD”.
– RECLAMO DA PARTE DEI DOCENTI. I docenti possono presentare motivato reclamo al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione. art. 25, senza che a ciò fosse di ostacolo né l’autonomia del DS nella attuazione dei criteri fissati dal CI, né il carattere non vincolante del parere del CD”.
Da ultimo, ma certamente non meno importante, vogliamo trattare il caso in cui, A SEGUITO DI CONTRAZIONE DI ORE NELL’ORGANICO DI DIRITTO, SI COSTITUISCA EX NOVO UNA CATTEDRA ORARIO CON COMPLETAMENTO ESTERNO DA ASSEGNARE AD UNO DEI DOCENTI GIÀ TITOLARI NELLA SCUOLA ED IN SERVIZIO SU CATTEDRA INTERNA NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
Tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto . In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto. ”
Criteri
- Si tiene conto della graduatoria interna di istituto. Essa sarà aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto riferita ai titolari trasferiti in quella scuola dal 1° settembre
- Per l’individuazione del docente si dovrà tener conto del seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria;
- docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dell’istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse
A parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. I criteri sono quindi gli stessi con cui si costituiscono le graduatorie interne di istituto.
Esclusi (Art. 13 comma 3 lettera c)
Il diritto all’esclusione, dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 (ovvero coloro che sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto perché rientrano nei punti I , III, V e VII dell’art. 7.1: disabilità e gravi motivi di salute, personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative, assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale e personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE PER LE CATTEDRE ORARIO COSTITUITE TRA SCUOLE DI COMUNI DIVERSI (O DISTRETTI SUB COMUNALI DIVERSI).
Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l’assegnazione di spezzoni orario in scuole dello STESSO COMUNE, TUTTI I DOCENTI PARTECIPANO.
Se il completamento avviene con scuole DI COMUNI DIVERSI, i docenti che fruiscono delle precedenze previste dal CCNI, pertanto sono esclusi dalla graduatoria interna di istituto, continueranno a beneficiare dell’esclusione anche per l’assegnazione della cattedra esterna.
- DOCENTE CHE USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92
Gli artt. del contratto di mobilità hanno una particolare attenzione per chi fruisce della legge 104/92 (in particolare disabilità personale e assistenza al disabile) disponendo per questi la precedenza nei movimenti a domanda e l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto. In particolare l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto ha proprio l’obiettivo di evitare che chi fruisce ti tale legge non venga allontanato dalla sede di titolarità.
In realtà disposizioni analoghe sono già contenute nella stessa legge 104/92.
L’art. 33 commi 3 e 5 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina AL DOMICILIO DELLA PERSONA DA ASSISTERE E NON PUÒ ESSERE TRASFERITO SENZA IL SUO CONSENSO AD ALTRA SEDE.
Il comma 6 che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE TRASFERITA IN ALTRA SEDE, SENZA IL SUO CONSENSO.
I criteri fissati dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, e il contratto di istituto dovrebbero quindi affrontare nel dettaglio la questione in quanto non si potrebbe prescindere dalle disposizioni contenute nella legge.
Ricordiamo a tal proposito che la sentenza n. 417/2012 del Tribunale di Perugia ha sentenziato che il divieto di allontanamento dalla propria “sede” di servizio di cui all’art 33 comma 5 (assistenza al familiare) non sussiste se tale allontanamento è disposto nello stesso comune.
Pertanto, secondo tale sentenza il personale che assiste il disabile e in servizio nel plesso A può essere assegnato al plesso B sempre dello stesso comune. Ciò non lederebbe il diritto sancito dall’art. 33 comma 5 della legge 104/92 e la contrattazione di istituto che prevedrebbe ciò sarebbe legittima.
Lo stesso principio è ovviamente valido per la persona disabile maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave].
Ciò in realtà è conforme a quell’interpretazione ormai consolidata (e contenuta anche nel CCNI) laddove per “SEDE” si intende “COMUNE”. Pertanto, la “sede” indicata negli articoli sopra riportati (“non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra “SEDE”) deve essere intesa come comune.
Non è un caso, anche se si tratta di assegnazione di cattedra esterna a chi aveva già una cattedra interna, che il CCNI mobilità faccia una differenza tra l’assegnazione della cattedra esterna nello stesso comune e quella fuori comune prevedendo l’esclusione dell’assegnazione di tale cattedra ai beneficiari delle precedenze solo se la nuova assegnazione è fuori comune.
SEMPRE SULLO STESSO ARGOMENTO, POTREMMO, PERO’ AVERE ALTRE SITUAZIONI
COE già esistente nel precedente organico
In questo caso la cattedra deve essere assegnata al docente in servizio su tale cattedra esterna l’anno precedente, a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto. Come chiarisce, infatti, il CCNI sulla mobilità, il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra.
COE ex-novo
Una COE ex-novo è una cattedra orario esterna non esistente nell’organico dell’anno precedente, che si costituisce in seguito a contrazione oraria con trasformazione di una cattedra interna in COE.
Questa cattedra dovrà, quindi, essere assegnata a uno dei docenti già titolari nella scuola e in servizio su cattedra interna nel precedente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto.
La COE ex-novo spetterà, quindi al docente in coda nella graduatoria
Il docente, invece, titolare in una scuola su una cattedra orario esterna, laddove nelle operazioni di mobilità si libera nella scuola una cattedra interna, legittimamente può rivendicare il diritto ad essere assegnato su tale cattedra, mentre il docente trasferito sulla cattedra intera si vedrà costretto (anche se nella domanda di mobilità non l’ha chiesta) ad accettare la COE che era precedentemente già assegnata a docente che, però, essendo già titolare nella scuola, ma su una COE, ha diritto prioritario sulla COI e la COE potrà essere assegnata a nuovo docente titolare in seguito a mobilità.